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PDL 667

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 667



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Non c'è dubbio che in questi anni, ad ogni livello, vada imponendosi la concezione di «mercato globale» che, tra le sue numerose controindicazioni, porta fatalmente a non valorizzare le specifiche caratteristiche di ogni territorio.
      L'Italia, nazione che ha nella sua storia la caratteristica di importanti e significative realtà locali, deve però preservare tutte le peculiarità che possono valorizzare non solo la sua storia, ma ogni realtà economica e produttiva, che non solo puntano ad un significativo modello di qualità della vita, ma possono anche diventare una importante nicchia economico-produttiva.
      In questo senso importanti appaiono anche le caratteristiche specialità agro-alimentari che hanno reso le realtà locali italiane famose nel mondo e che devono essere tutelate e preservate come caratteristica specifica del nostro popolo e della nostra nazione.
      Per questi motivi, già alcuni anni fa l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha predisposto una proposta di legge di iniziativa popolare quale spinta di base verso una maggiore attenzione del Parlamento a questi problemi. Si ritiene di dover condividere questa iniziativa e, con lievi differenziazioni nel testo, riproporla, dando la possibilità di un più pronto esame da parte della Camera dei deputati a questa o ad altre proposte di legge in argomento.
      Pertanto, volutamente, sia nella predisposizione della relazione che nell'articolato,
 

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si ripropongono le stesse linee guida dell'ANCI, che vuole rappresentare la coralità delle realtà locali italiane che sentono la necessità di un aiuto legislativo e di una riaffermazione dei princìpi di tutela delle realtà agro-alimentari locali.
      Con la presente proposta di legge già presentata anche nella passata legislatura, ma non giunta a compimento nell'iter legislativo, si intende consentire ai comuni di disciplinare, nell'ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi comuni dagli articoli 3 e 13 del citato testo unico.
      La previsione di una specifica legislazione è anzitutto legata ad esigenze sistematiche e di certezza giuridica. Infatti, la disciplina vigente prevede speciali disposizioni, le quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Questa disciplina trova il suo riscontro in esigenze di certezza e di tutela che, a motivo della loro natura, si sviluppano in contesti di particolare interesse economico e, in parte, sociale. L'autonomia di ciascun comune non viene certamente messa in mora dal termine denominazione comunale (DeCO) istituito dalla legge e proposto in tutto il territorio nazionale. È infatti stabilito che tale termine corrisponde alle esigenze della comunicazione moderna e riconduce ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni italiani.
      La presente proposta di legge tende a collocarsi entro la sfera della cultura e della tutela di tradizioni locali che sono in diversi casi strettamente legate - e spesso originate - a prodotti di elevata qualità, sovente inimitabile, che tuttavia hanno limitata rilevanza economica per la quantità nella quale vengono destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni.
      Non si può quindi non riconoscere l'esistenza di un forte interesse dei comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali e che fanno parte della cultura popolare, interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.
      Non si può, altresì, prescindere dai più specifici princìpi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, sia sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, sia - infine - sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Dal punto di vista della tecnica giuridica, la proposta di legge è volutamente preordinata ad una normativa quadro all'interno della quale i comuni dispongono, ove ritengano di avvalersi di questa disciplina, di regolamenti, attuando, quindi, quella potestà già concessa dalla legge 8 giungo 1990, n. 142, e successive modificazioni (poi confluita nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), e che risulta estesa all'esercizio delle funzioni. L'attuazione della normativa, come ipotizzata dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti, nel mentre eventuali ulteriori apporti di iniziative, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare trovano la copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni, ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, possono istituire la denominazione comunale (DeCO) ed assumere le iniziative necessarie per valorizzare tali prodotti.
      2. I comuni possono, compatibilmente con le indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con proprio regolamento le forme di intervento di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni della presente legge.
      3. Le regioni e le province favoriscono l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per quanto rientra nelle rispettive competenze.

Art. 2.

      1. I comuni prevedono, nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi sulla presenza nei rispettivi territori comunali di ogni tipo di iniziativa, individuale o collettiva, anche di libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Le segnalazioni delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni

 

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da parte di una commissione di esperti e di tecnici, la cui istituzione e composizione sono stabilite dallo stesso regolamento.
      3. La commissione di cui al comma 2 è dotata di piena autonomia ed indipendenza per l'effettuazione delle sue valutazioni ai fini di cui all'articolo 3.

Art. 3.

      1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro delle DeCO, al quale sono iscritti le aziende ed i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
      2. Nel registro delle DeCO ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.
      3. L'iscrizione nel registro delle DeCO avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
      4. Il regolamento definisce altresì le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del comune.

Art. 4.

      1. I comuni che intendono avvalersi della facoltà loro attribuita dalla presente legge ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che

 

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assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all'articolo 1.
      2. I comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.
      3. I comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.
      4. Alle manifestazioni di cui al comma 3 i comuni promuovono la partecipazione degli organismi di cui al comma 1, insieme ai quali possono organizzare iniziative di informazione anche a carattere permanente, utilizzando strutture esistenti o che possono essere reperite allo scopo.

Art. 5.

      1. Ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza di comuni interessi per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

Art. 6.

      1. Un esemplare dei regolamenti adottati dai comuni, ai sensi della presente legge, deve essere inviato alla regione, alla provincia ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 7.

      1. Le regioni prevedono nel loro bilancio, tenuto conto delle iniziative assunte dai comuni del proprio territorio, adeguati stanziamenti tesi a favorire la

 

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tutela e la valorizzazione del prodotti locali, ai sensi delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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