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PDL 63

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 63



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Carta dei diritti del pensionato, dell'invalido e dell'anziano

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo il dettato costituzionale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ed è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la loro libertà ed eguaglianza. Oggi viviamo in un'epoca in cui alcune categorie di cittadini spesso non sono in grado di far valere le proprie legittime richieste al pari di altre categorie, ben più organizzate e tutelate.
      La presente proposta di legge intende venire incontro alle esigenze di queste particolari categorie di cittadini, che comprendono gli anziani, i pensionati e gli invalidi per servizio e civili, con una semplice enunciazione di diritti che lo Stato, e, come auspicabile in futuro, anche la collettività europea, ha il dovere di tutelare.
      L'articolato si divide in quattro capi: nel I si enunciano i princìpi generali che ispirano la proposta di legge; nel II si procede a una classificazione delle diverse categorie pensionistiche; nel III sono elencati i compiti dello Stato in materia; nel IV sono contenute disposizioni diverse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

      1. La presente legge definisce i diritti del pensionato, dell'invalido e dell'anziano, che per i servizi prestati, per età o per motivi di salute, quali lesioni, malattie acquisite o vizi congeniti, non sono nelle condizioni di far valere le proprie legittime richieste. Essa enuncia, altresì, i doveri che lo Stato ha verso tali soggetti al fine della costituzione di una società compiutamente democratica.

Art. 2.

      1. Lo Stato ha il dovere di tutelare i diritti e il benessere morale e materiale nonché di garantire l'assistenza dei pensionati, degli invalidi e degli anziani.
      2. Lo Stato riconosce alle categorie di cittadini di cui al comma 1, particolarmente meritevoli, per i servizi prestati o per i gravi danni subìti, il diritto a una dignitosa e serena vecchiaia.
      3. Lo Stato ha il dovere di costituire un apposito organismo assicurativo a favore dei soggetti di cui al comma 1.
      4. I contributi dei lavoratori ed eventualmente dei datori di lavoro devono essere accantonati in un fondo pensioni atto a garantire il loro adeguato rendimento. Il fondo è inalienabile e garantito dallo Stato.
      5. Il fondo di cui al comma 4 è amministrato dall'organismo di cui all'articolo 15, assistito da un consiglio paritetico formato da esperti nominati dal Governo e da esperti eletti dai lavoratori in attività e in quiescenza con suffragio indiretto e segreto.

 

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      6. Le varie categorie di lavoratori possono, su richiesta della maggioranza degli iscritti, sottoscrivere un'assicurazione presso enti autogestiti, giuridicamente riconosciuti e posti sotto il controllo dei giudici incaricati della trattazione delle controversie in materia di lavoro.

      7. Lo Stato deve esigere che tutti i lavoratori in attività siano coperti da assicurazioni previdenziali, pubbliche o private, controllate e giuridicamente riconosciute.

Art. 3.

      1. A tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e per l'osservanza dei doveri di cui all'articolo 2, sono preposti organi specializzati della magistratura incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro ai quali il cittadino può ricorrere senza spese di assistenza legale.
      2. Le sentenze di secondo grado emesse dai giudici incaricati della trattazione delle controversie in materia di lavoro sono immediatamente esecutive. Eventuali ritardi nell'esecuzione di tali sentenze comportano l'obbligo di un risarcimento suppletivo in favore delle parti danneggiate.

Capo II
PENSIONI

Art. 4.

      1. Le pensioni dei soggetti tutelati dalla presente legge si suddividono in quattro categorie:

          a) pensioni costituite tramite contributi previdenziali;

          b) pensioni per invalidità contratte a causa di attività prestate al servizio dello Stato, sul lavoro, per atti di terrorismo e per catastrofi naturali;

          c) pensioni erogate per particolari meriti conseguiti al servizio della collettività

 

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nazionale, che possono essere concesse:

              1) ai decorati al valore militare, al valore dell'esercito, al valore di marina, al valore aeronautico e al valore civile;

              2) ai cittadini particolarmente meritevoli verso la Patria, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

          d) pensioni assistenziali, che si dividono in:

              1) pensioni per invalidità non dipendenti dalle cause previste alla lettera b), con conseguente totale o parziale inabilità al lavoro;

              2) pensioni concesse ad anziani nullatenenti non fruenti di altri trattamenti, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c).

Art. 5.

      1. L'ammontare totale delle pensioni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni per il nucleo familiare e comprese le forme di indicizzazione, costituisce un insieme indivisibile anche nel computo del trattamento di fine rapporto.

Art. 6.

      1. Le pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono costituite da versamenti effettuati durante il periodo lavorativo. Esse devono essere proporzionali ai contributi versati e sono oggetto di trattativa in sede sindacale. Non possono essere pignorate per più di un quinto del loro ammontare, fermi restando i valori minimi. La loro indicizzazione è uguale a quella prevista per i lavoratori in attività.
      2. Le pensioni conseguite per attività prestate al servizio dello Stato devono essere uguali per uguali periodi di servizio prestati nella medesima posizione gerarchica.

 

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Art. 7.

      1. Le pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche all'origine e in unica soluzione.

Art. 8.

      1. I lavoratori privati di qualsiasi livello sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro. Per le attività ad alto rischio la maggiorazione delle quote assicurative è posta a carico del datore di lavoro.
      2. Lo Stato può gestire direttamente le assicurazioni di cui al comma 1 in conformità alle norme vigenti per le assicurazioni private. I fondi sono amministrati in analogia a quelli delle pensioni ordinarie.
      3. I lavoratori pubblici di qualsiasi livello, divenuti invalidi per cause dipendenti dall'espletamento del servizio, sono risarciti dallo Stato. In caso di decesso, sono risarciti gli eredi. Nell'attività assicurativa verso i pubblici dipendenti si applicano le stesse disposizioni in vigore per le assicurazioni private.

      4. Gli invalidi per causa di guerra, per motivi di ordine pubblico, per conflitti contro la criminalità, per incidenti occorsi nell'espletamento di opere di pubblico soccorso o utilità, per eventi colposi o dolosi imputabili allo Stato, nonché le vittime di catastrofi naturali e di azioni di terrorismo, sono esentati dal pagamento di ogni imposta sulle pensioni e sui risarcimenti percepiti.

Art. 9.

      1. Nel fissare l'importo della pensione o del risarcimento a un lavoratore pubblico o privato si deve sempre tenere conto delle mancate entrate future causate dalla cessata attività o dalle capacità residue che possono influire negativamente sull'attività lavorativa e sulla carriera.

 

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      2. Non possono essere effettuate trattenute di alcun genere sui redditi eventualmente derivanti da attività lavorativa svolta dall'invalido e compatibile con le sue capacità residue.

Art. 10.

      1. Lo Stato provvede gratuitamente alla riabilitazione degli invalidi e al loro reinserimento, se possibile e previa richiesta, in un'attività utile e produttiva.
      2. Il diritto dell'invalido a un lavoro produttivo e remunerato è inalienabile.
      3. Il reinserimento degli invalidi nel lavoro è regolato da apposite leggi.

Capo III
COMPITI DELLO STATO

Art. 11.

      1. È compito dello Stato tutelare, attraverso gli organi competenti, i cittadini che per motivi di incapacità fisica o psichica dovuta a malformazioni congenite, infermità, invalidità acquisite o senescenza, non sono in grado di svolgere un lavoro proficuo e non hanno mezzi per sostenersi. Per lo svolgimento di tale funzione lo Stato può avvalersi della collaborazione di organismi privati. Lo Stato, eseguiti i doverosi controlli sulla efficienza e serietà di tali organismi eroga, se necessario, adeguati finanziamenti e può delegare ad essi particolari funzioni.

Art. 12.

      1. Lo Stato, anche in collaborazione con gli organismi privati di cui all'articolo 11, provvede a garantire il ricovero in speciali istituti agli invalidi e agli anziani che non possono essere assistiti in famiglia. Ai ricoverati è addebitata una retta di mantenimento e di cura proporzionale al

 

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reddito accertato, che non può comunque superare i due terzi del reddito stesso. In tali istituti, salvo casi motivati da gravi ragioni sanitarie, le coppie di coniugi non possono essere separate e ogni soggetto può chiedere e ottenere di avere a propria disposizione e in modo esclusivo un locale munito di servizi igienici, al fine di vedere garantito il proprio diritto alla riservatezza.

Art. 13.

      1. Le pensioni di invalidità devono permettere la dignitosa sopravvivenza e tutelare l'utilità sociale dell'invalido. All'invalido è inoltre erogata assistenza medica gratuita, ivi compresa la fornitura di protesi, ausili e dei relativi ricambi. Sono inoltre organizzati corsi di avviamento ad attività compatibili con le condizioni dell'invalido.
      2. Le pensioni per gli anziani non aventi altri redditi devono consentire un livello di vita dignitoso.
      3. Nessun soggetto, a causa della mancanza di mezzi personali, può essere privato delle cure mediche indispensabili alla sua sopravvivenza.

Art. 14.

      1. I fondi necessari all'espletamento delle attività assistenziali dello Stato stabilite dalla presente legge sono finanziati dalle entrate fiscali afferenti al bilancio dello Stato.

Capo IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito organismo incaricato di coordinare le attività

 

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previdenziali e assistenziali di cui alla presente legge.
      2. L'organismo di cui al comma 1 provvede altresì al controllo sulla gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 4.
      3. I fondi per attività assistenziali sono erogati dallo Stato che destina ad essi il 40 per cento delle somme incassate a titolo di sanzione pecuniaria per violazione delle norme fiscali.
      4. Le gestioni contabili delle attività previdenziali e assistenziali devono essere separate.

Art. 16.

      1. Il cittadino che ha superato il sessantacinquesimo anno di età ha diritto a speciali sconti ed agevolazioni per l'accesso al pubblico trasporto e alle attività inerenti lo spettacolo.

Art. 17.

      1. È compito della medicina sociale l'assistenza domiciliare degli anziani e degli invalidi che necessitano di assistenza e di cura. Il Ministero della salute incentiva e promuove l'istituzione di associazioni volontarie per l'assistenza domiciliare agli anziani. La funzione di assistenza sociale degli anziani e degli invalidi, espletata dai soggetti abilitati a seguito della frequenza di appositi corsi, può essere, nel caso di condanna per lievi reati, sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria.
      2. Tutte le cure per le invalidità sono a totale carico dello Stato.

Art. 18.

      1. I diritti acquisiti dai pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge sono inalienabili.
      2. Le pensioni di reversibilità devono essere progressivamente armonizzate secondo le disposizioni più favorevoli per gli aventi diritto.

 

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Art. 19.

      1. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la Repubblica tutela i diritti del pensionato, dell'invalido e dell'anziano e opera affinché non venga attuata alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinione politica o nazionalità.
      2. La Repubblica promuove in sede internazionale gli opportuni accordi con gli altri Stati per garantire e diffondere i princìpi stabiliti dalla presente legge.


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