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PDL 233

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 233



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli effetti dell'amianto sulla salute sono ampiamente documentati. La respirazione di fibre di asbesto può determinare malattie diverse, tutte comunque caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia. Questo intervallo, chiamato «tempo di latenza», è in genere di decenni. Il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre malate, alla loro stabilità chimica e ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. Le malattie principali che possono essere provocate dall'asbesto sono: l'asbestosi, malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto polmonare; il mesotelioma, un tumore maligno che può colpire le membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali (peritoneo); il carcinoma polmonare, un tumore maligno, e i tumori dei tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Ovviamente, i soggetti più esposti sono i lavoratori che per anni sono stati a contatto con sostanze contenenti amianto e per i quali i rischi di contrarre alcune delle patologie evidenziate sono molto più elevati. A tutela di questi lavoratori è stata varata la legge 27 marzo 1992, n. 257, con la quale si è finalmente giunti alla cessazione delle produzioni contenenti amianto. L'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,25 la misura di maggiorazione del periodo lavorativo ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti. Il limite della norma citata deriva dal fatto che i benefìci pensionistici vengono riconosciuti ai soli lavoratori
 

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che abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.
      Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è valutato scientificamente sui venti-trenta anni, insorge indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto, si propone con l'unico articolo della presente proposta di legge l'abrogazione del tetto dei dieci anni previsto dal citato articolo 13 della legge n. 257 del 1992, per consentire l'applicazione dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, superando anche i problemi di costituzionalità che si frappongono a quanti non vedano riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di servizio anche di pochi mesi inferiore al tetto stabilito.
      Con la soppressione che si propone, il moltiplicatore 1,25 previsto al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione all'amianto poiché non sono soggetti a rischio esclusivamente coloro che hanno oltre dieci anni di esposizione, ma tutti gli esposti, come la letteratura scientifica dimostra in modo inoppugnabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono soppresse.


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