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PDL 242

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 242



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i possessori o detentori di armi

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto da una vicenda accaduta il 5 marzo 1999, data in cui uno squilibrato, armato di pistola, fa irruzione in un'aula del dipartimento di fisica tecnica dell'università di Padova, uccide il professore Walter Maccato e ferisce gravemente altri colleghi della vittima, tra cui il professore Francesco De Ponte. Da quel momento la vita del professore De Ponte consiste nel passare dal letto alla sedia a rotelle e viceversa; non risponde agli stimoli esterni verbalmente o gestualmente e pertanto non si sa neanche se sia in grado di recepirli. C'è chi definisce questo stato come «vegetativo». Francesco è assistito dalle amorevoli cure della moglie Paola.
      Lo scopo della proposta di legge è pertanto quella di obbligare i detentori di armi ad avere un'assicurazione, in quanto le famiglie delle vittime colpite da queste tragedie sono costrette a sostenere ingenti spese per cure, senza aiuti e sovvenzioni (salvo i rari casi in cui si parli di strage terroristica o simili).
      Pertanto, all'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce che le armi comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni, non possono essere detenute o utilizzate se i possessori delle stesse non stipulino, secondo le disposizioni della proposta di legge, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L'articolo 2 citato recita: «(...) sono armi comuni da sparo:

          a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

          b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo, con azione manuale;

 

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          c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

          d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

          e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

          f) le rivoltelle a rotazione;

          g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

          h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

      Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
      Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
      Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
      Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della detenzione o dell'utilizzo delle armi comuni da sparo elencate all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è obbligatorio stipulare assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile.

Art. 2.

      1. Chiunque possiede o detiene armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza.
      3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio.

Art. 3.

      1. L'adempimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione stabilito dall'articolo 1 della presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell'arma e il periodo di assicurazione

 

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per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
      2. Il trasferimento di proprietà dell'arma importa la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.


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