Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 631

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 631



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo

Presentata il 10 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Attualmente, l'unica legge che disciplina il governo delle attività musicali è la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni. Questa legge è costruita specificamente per l'attività lirica e sinfonica, rimanendo escluso ogni e qualunque riferimento al mondo della musica leggera.
      La mancanza di disciplina normativa di questo importante settore comporta, da un lato, lo sfilacciamento delle singole attività con conseguente difficoltà di computo dell'ingente indotto che da esso nasce e che potrebbe contribuire non poco alla crescita della nostra economia; dall'altro, una incertezza diffusa tra gli operatori, dalla quale scaturisce un allentamento della naturale tensione produttiva.
      In questo contesto, particolare attenzione merita l'attività svolta dagli agenti di spettacolo, attività molto articolata in quanto va dalla rappresentanza dell'artista, alla consulenza, tutela ed assistenza dello stesso per la conclusione dei contratti professionali. Un impegno, questo, che richiede una professionalità elevata e, soprattutto, un'affidabilità certificata.
      Da tali riflessioni nasce l'evidenza della necessità di dare una forma definita alla prestazione resa dall'agente nonché di offrire agli artisti un interlocutore, la cui professionalità sia garantita non dalla semplice esperienza sul campo, ma da una serie di regole certe.
      L'istituzione dell'albo degli agenti di spettacolo risponde a tali forti esigenze.
 

Pag. 2


      La presente proposta di legge prevede: all'articolo 1 la definizione della figura di «agente di spettacolo»; all'articolo 2 l'obbligo di iscrizione all'albo per l'esercizio dell'attività; all'articolo 3 l'istituzione dell'albo e della commissione centrale, cui è affidata la tenuta dello stesso, con indicazione della composizione e della durata della commissione; all'articolo 4 l'istituzione degli albi e delle commissioni regionali; all'articolo 5 le condizioni di ammissibilità all'albo; all'articolo 6 la procedura per l'iscrizione all'albo; all'articolo 7 i requisiti per l'iscrizione; all'articolo 8 la forma di pubblicità; all'articolo 9 i criteri di determinazione delle provvigioni; all'articolo 10 l'obbligo della intermediazione dell'agente per la conclusione dei contratti; agli articoli 11 e 12 divieti e sanzioni; all'articolo 13 la disciplina transitoria e all'articolo 14 i termini per l'emanazione del regolamento attuativo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È agente di spettacolo colui che svolge professionalmente l'attività di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza nella stipulazione delle clausole contrattuali e nella selezione delle offerte di lavoro fatta nell'interesse di attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti costituiti in gruppi o singolarmente.

Art. 2.

      1. L'esercizio della professione di agente di spettacolo, definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3.
      2. L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la cui mancata corresponsione importa la decadenza dall'iscrizione medesima.

Art. 3.

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo professionale degli agenti di spettacolo la cui tenuta è affidata a una commissione centrale composta da:

          a) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport;

          b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni

 

Pag. 4

sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          d) due agenti di spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. La commissione centrale di cui al comma 1:

          a) tiene e aggiorna l'albo professionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;

          b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

      3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4.

      1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nei capoluoghi di regione è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la tenuta dell'albo professionale degli agenti di spettacolo, di seguito denominata «commissione regionale», composta da quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza degli agenti di spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno in rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Le commissioni regionali:

          a) decidono sulle domande di iscrizione all'albo professionale presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

 

Pag. 5

          b) indicono ogni due anni l'esame di cui all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti di spettacolo;

          c) esercitano le funzioni di sorveglianza al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;

          d) dispongono la cancellazione o la sospensione dall'albo professionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 7.

      3. Avverso i provvedimenti delle commissioni regionali, l'interessato può proporre ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 3, entro il termine di un mese dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
      4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali e della commissione centrale sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

      1. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata al superamento di un esame di idoneità e abilita all'esercizio della professione di agente di spettacolo su tutto il territorio nazionale.
      2. L'esame di cui al comma 1 si articola in una prova scritta e in un colloquio vertenti sulle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto tributario, diritto commerciale, solfeggio, storia della musica, usi e consuetudini dello spettacolo.

Art. 6.

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale della provincia di residenza, allegando la ricevuta

 

Pag. 6

del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 7.
      3. L'iscrizione all'albo professionale è disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 7.

      1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età non inferiore a diciotto anni;

          b) godimento dei diritti civili e politici;

          c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui albo professionale intendono iscriversi;

          d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di un diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche;

          e) aver prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 o aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.

      2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti all'albo professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:

          a) sono stati dichiarati falliti;

          b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa,

 

Pag. 7

appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni;

          c) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

      3. L'iscrizione all'albo professionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.

Art. 8.

      1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo professionale deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, alla direzione regionale del lavoro competente per territorio.
      2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo professionale la ripetuta inosservanza del disposto di cui al comma 1.

Art. 9.

      1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti all'albo professionale.
      2. La misura della provvigione di cui al comma 1 è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione regionale competente per territorio, tenendo conto degli usi locali.

 

Pag. 8


      3. L'agente di spettacolo che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto deve preventivamente depositarne copia presso la commissione regionale competente per territorio.

Art. 10.

      1. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizioni, le istituzioni concertistico-orchestrali e i teatri stabili, ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti all'albo professionale.

Art. 11.

      1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti all'albo professionale.

Art. 12.

      1. A chiunque esercita l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritto all'albo professionale si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.033 euro a 5.165 euro.
      2. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, a chiunque viola le disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 258 euro a 1.033 euro.

Art. 13.

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

 

Pag. 9

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti all'albo professionale a condizione che esercitino professionalmente e continuativamente l'attività di agenti di spettacolo da almeno due anni.

Art. 14.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su