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PDL 869

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 869



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifiche al codice civile in materia
di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di individuare ciascuno come persona a cui appartengono tratti distintivi propri, che la identificano e la distinguono dalle altre persone, richiede di superare, con nuove norme più consone a questa necessità, alcune norme attualmente previste dal codice civile.
      In particolare, riteniamo necessario definire una normativa che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla, eventualmente insieme ad altri elementi come la data di nascita o altro ancora qualora fosse necessario, e non come una persona che ha un cognome «appoggiato» ad un altro, così come stabilisce ora il nostro codice.
      L'attuale formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156-bis tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo cognome da parte della moglie. L'articolo 262, infine, oltre a stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre.
      Si tratta di norme che occorre superare non solo per garantire che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma anche per garantire una effettiva pari dignità di persone ad entrambi i genitori nei confronti dei figli, senza operare quella
 

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«cancellazione» della donna-madre che le attuali norme stabiliscono.
      Con la presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Laura Cima (atto Camera n. 202), si intende offrire ai genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il cognome del figlio, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
      Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non impone nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle successive generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sé da quel momento in poi.
      È fin troppo evidente che la presente proposta di legge non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si tratta semplicemente di una proposta tendente a superare l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la donna-madre.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome e, solo nei casi in cui sia necessario, dopo il suo cognome è apposta la dizione "coniugato/a con" seguita dal cognome dell'altro coniuge».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome che sarà attribuito al figlio stesso, scelgono:

          a) l'attribuzione di un cognome unico, che viene stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi verrà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);

          b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare ed utilizzare

 

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come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non è effettuata, il cognome è attribuito d'ufficio scegliendo, fra i due, il primo in ordine alfabetico».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione venga accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto».


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