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PDL 765

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 765



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNUZZI

Nuove disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività economiche finalizzate alla valorizzazione delle aree protette

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, prevede (comma 1 dell'articolo 7) misure di incentivazione che consentono ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale, di godere di priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali.
      Gli interventi, previsti nel piano per il parco, per la cui realizzazione è attribuita la suddetta priorità sono:

          a) restauro dei centri storici di particolare valore storico e culturale;

          b) recupero dei nuclei abitati rurali;

          c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

          d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

          e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

          f) agriturismo;

          g) attività sportive compatibili;

          h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

      Il comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 394 del 1991 prevede che «Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».

 

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      Allo stato, l'applicazione concreta di tali disposizioni risulta completamente disattesa, vanificando, così, le giuste e legittime esigenze e le aspettative delle popolazioni residenti nelle aree protette.
      Del resto, la promozione e il sostegno delle iniziative produttive ed economiche rientrano nelle grandi finalità ispiratrici e nelle scelte di fondo della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai fini di una compiuta e incisiva valorizzazione delle aree protette. È questa la direzione da seguire per legare, in una visione culturale e politica moderna e completa, la tutela del territorio, la cura e la salvaguardia dell'ambiente e uno sviluppo economico ecocompatibile, che sappia esaltare le tante risorse naturali e le tante bellezze dei nostri borghi, che rendono unico e ammirato in tutto il mondo il nostro Paese.
      È noto peraltro che, soprattutto nel Mezzogiorno, le aree protette insistono prevalentemente in territori in ritardo di sviluppo e marginali e che, allo stato, la normativa vigente non ha previsto forme di incentivo e di sostegno per le attività imprenditoriali e produttive dei settori menzionati.
      È altrettanto noto che queste stesse aree, quando sono antropizzate, hanno un tessuto urbano fatto di piccoli e piccolissimi comuni che registrano forti fenomeni di spopolamento.
      A fronte di questa situazione resta inalterato il problema della lentezza e della farraginosità delle procedure di attuazione degli investimenti nelle aree protette, che continuano però a svolgere un insostituibile ruolo nel recupero d'identità di determinati territori e nello sviluppo di iniziative produttive sostenibili.
      Alla luce di queste considerazioni e del riaffermato ruolo che tali aree hanno nel Paese, sia perché custodi di un patrimonio di biodiversità naturale e culturale, sia perché presìdi territoriali necessari al contenimento di fenomeni di abbandono e di degrado ambientale (oltretutto costosi e perniciosi per la comunità), occorre introdurre forme adeguate di incentivo delle iniziative private che oggi sono sostenute solo formalmente, senza alcuna misura concreta.
      La proposta di legge riprende il testo di progetti di legge già presentati nella XIV legislatura, alla Camera dei deputati dal sottoscritto (atto Camera n. 4974) e al Senato della Repubblica dai senatori Liguori e altri (atto Senato n. 2749).
      Essa, fra l'altro, ben si inserisce in quel grande disegno culturale, politico e legislativo per la valorizzazione della «piccola grande Italia», per la tutela e per la promozione dei «piccoli comuni», portatori di un ricco patrimonio di storia, di cultura, di tradizioni, di valori, di tutela del territorio, di potenzialità economiche spesso inespresse, di una inedita e preziosa offerta turistica.
      E molti «piccoli comuni» sono ricompresi nel territorio delle aree protette.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di valorizzare e di riqualificare le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in forme compatibili con i loro scopi istitutivi, la presente legge promuove e sostiene l'insediamento e l'esercizio nelle medesime aree di attività economiche per la produzione di beni e di servizi, svolte dai privati in forma individuale o in forma di società.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

          a) il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, di un credito d'imposta per l'avviamento di iniziative economiche nelle aree protette nazionali, compatibili con gli scopi istitutivi delle stesse;

          b) la proroga e il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, delle misure agevolative di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per le piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Riconoscimento del credito d'imposta).

      1. Fatti salvi le limitazioni territoriali e i vincoli di finalità imposti in materia di aiuti dello Stato dalle prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ai privati, singoli o associati, che

 

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intendono avviare iniziative economiche per la produzione di beni o di servizi compatibili con le finalità istitutive delle aree protette nazionali nei settori di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è riconosciuto, per i primi tre anni di esercizio fiscale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite massimo di 90.000 euro nel triennio.
      2. Sono esclusi dall'ammissione al beneficio del credito d'imposta stabilito dal comma 1 del presente articolo i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto indicato dall'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. L'ammissione al credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:

          a) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

          b) sia stata inoltrata la domanda di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, denominato «Registro EMAS».

      5. Al credito d'imposta di cui al comma 1 si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della medesima comunicazione, entro

 

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il limite massimo di cui al citato comma 1.

Art. 3.
(Detassazione dei redditi di impresa
destinati agli investimenti ambientali).

      1. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata alla realizzazione nelle aree protette di investimenti ambientali nella forma di interventi, impianti e opere di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
      2. Agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi 14, 15, 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Dichiarazione di autocertificazione).

      1. All'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Con specifici decreti dei Ministri competenti per le materie di cui al comma 2, sono disciplinate le modalità di formulazione e di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione previste dal comma 1».

      2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 5.
(Controlli).

      1. A decorrere dall'anno 2006, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Governo redige un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 2.
      2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione dei benefìci ambientali conseguiti, nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.


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