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PDL 835

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 835



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRO ALFANO

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende modificare la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale». Con l'articolo 3 di tale legge, l'Ispettorato generale del Corpo delle capitanerie di porto veniva elevato a «Comando generale», equiparato alle altre Forze e Corpi armati quali, ad esempio, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che sono retti da comandi generali.
      La costituzione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha comportato indubbiamente un salto di qualità di fondamentale spessore, anche nella prospettiva di una maggiore autorevolezza nello sviluppo dell'organizzazione generale, per meglio fare fronte alle funzioni istituzionali che il Corpo è chiamato a svolgere. Sono note, infatti, le numerose competenze nelle quali si estrinseca l'attività del personale del Corpo delle capitanerie di porto che vanno dal soccorso in mare, alla difesa nazionale, al contrasto all'immigrazione clandestina, al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (alle dipendenze del Ministero dell'interno), alla dipendenza dall'autorità giudiziaria di cui agli articoli 57 del codice di procedura penale e 1235 del codice della navigazione, alle attività di vigilanza della pesca, di tutela dell'ambiente e del territorio, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di polizia marittima che spazia dalla sicurezza alla navigazione, al controllo del traffico marittimo, all'abusivismo demaniale e non ultime, in particolare, alle delicate attività riguardanti le minacce terroristiche nei
 

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porti (cosiddetta «security portuale») affidate al Corpo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      Nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla costituzione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'incarico di Comandante generale del Corpo viene affidato, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in maniera rituale, all'ufficiale più anziano del Corpo; cosiddetto «capo di Corpo», così come avveniva quando era ancora Ispettorato e come avviene per gli altri Ispettorati delle Forze armate, ad esempio logistici, di sanità, eccetera.
      È indiscusso che il Corpo delle capitanerie di porto è stato sempre diretto da autorevoli personalità, in possesso di elevatissime professionalità e competenza; quello che si cerca di fare, con la presente proposta di legge, è di rendere omogenee anche le modalità di nomina di coloro che sono i più alti vertici delle Forze armate e dei Corpi armati. Tale nomina non può essere solo riconducibile, come ora avviene nel Corpo delle capitanerie di porto, a un incarico che si sostanzia in una presa d'atto di colui che ha più anzianità di servizio e di grado, ma deve avvenire con una nomina, effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, fra coloro che, essendo in possesso di determinati requisiti, rivestono il grado di ammiraglio di squadra o di ammiraglio ispettore del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo come avviene per la nomina dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. La nomina del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è disposta, in analogia alla nomina dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, ed è effettuata fra coloro che, in possesso dei previsti requisiti, rivestono il grado di ammiraglio di squadra o di ammiraglio ispettore del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo. Qualora sia scelto un ammiraglio ispettore, allo stesso è contestualmente conferito il grado di ispettore capo».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.


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