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PDL 208

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 208



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Disposizioni per l'introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il risultato delle recenti elezioni politiche ha confermato i timori espressi da moltissimi esponenti del mondo della politica, degli studiosi della Costituzione, del giornalismo parlamentare e perfino da molti autorevoli matematici all'indomani della approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
      Quello che era paventato come un rischio si è dispiegato concretamente in particolare al Senato, dove un sistema elettorale perverso - e che corrisponde esattamente alla definizione data dal suo principale estensore materiale, il Ministro Calderoli - legando il meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza alle singole regioni ha impedito la formazione di una solida maggioranza.
      Non è questo ovviamente l'unico elemento censurabile della nuova legge elettorale, che dovrà al più presto essere sottoposta a una radicale revisione; ma con la presente proposta di legge si intende in questa circostanza sottolineare un altro degli aspetti della nuova normativa, certamente uno dei più criticati anche da parte di settori di quella maggioranza che quella legge l'ha imposta al Parlamento e al Paese, pur consapevole dei gravi danni che con essa si sarebbero prodotti: ci si riferisce in questo caso alla questione delle preferenze.
      Con la nuova normativa, come è noto, si è radicalmente minato il principio della rappresentanza, impedendo agli elettori di giocare, nelle varie fasi del procedimento elettorale, un ruolo importante anche all'interno dei partiti, nel momento della formazione delle liste, e - soprattutto - impedendo loro di scegliere un candidato particolare all'interno delle liste stesse al momento della espressione vera e propria del voto al partito prescelto.
      È stato giustamente sottolineato come con la legge n. 270 del 2005 si sia nei fatti affidato alle segreterie e agli organi dirigenti
 

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dei partiti non solo la scelta dei candidati ma, nella sostanza, la stessa composizione delle Assemblee parlamentari: come è effettivamente avvenuto, essendo l'ordine di lista l'unico criterio utilizzato.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi riaffidare agli elettori la scelta dei loro rappresentanti in Parlamento, attraverso la reintroduzione del voto di preferenza.
      Si tratta evidentemente di un primo passo, di un primo parziale obiettivo, in attesa di una più generale e radicale revisione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 58, secondo comma, dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» sono inserite le seguenti: «e può manifestare inoltre un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista» e il secondo periodo è soppresso;

          c) all'articolo 68, comma 3, dopo le parole: «della lista a cui è stato attribuito il voto» sono inserite le seguenti: «e l'eventuale preferenza espressa»;

          d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».

Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno

 

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di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

          b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e manifestando eventualmente un voto di preferenza per uno dei candidati della medesima lista»;

          c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascuno di essi».


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