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PDL 466

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 466



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa che regola il controllo delle acque minerali in Italia risale al 1992, pur avendo subìto modificazioni successive. Infatti, con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è stata data attuazione alla direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali. Nello stesso anno 1992, il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542, ha fissato i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. Un tempo l'acqua che sgorgava dai rubinetti delle nostre case era buona, per cui l'acqua minerale era un bene voluttuario. Purtroppo negli ultimi anni una cattiva gestione del territorio ha determinato l'inquinamento delle falde acquifere, per cui oggi l'acqua minerale è diventata una necessità.
      Ci si trova, però, di fronte ad una situazione anomala e assurda: l'acqua che sgorga dai rubinetti viene controllata quasi giornalmente e con parametri di analisi decisamente migliori di quelli che si usano per le acque minerali.
      Infatti le analisi per le acque minerali vengono effettuate ogni 5 anni (un lasso di tempo troppo ampio e che non dà garanzie di sicurezza) e non comprendono parametri per la verifica della presenza di metalli pesanti e di alcuni pesticidi.
      Tutto ciò, tra l'altro, risulta in netto contrasto con il prezzo dell'acqua minerale che, come sappiamo, costa molto di
 

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più dell'acqua potabile dei rubinetti, almeno 1.000 volte di più.
      Altra considerazione da fare è che nelle etichette delle acque minerali non si pongono in evidenza gli effetti dannosi, per talune patologie, di alcune sostanze presenti nelle acque stesse come, ad esempio:

          a) i nitrati, che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) non possono essere somministrati nella prima infanzia in misura superiore a 25 milligrammi per litro;

          b) il residuo fisso, che per le acque potabili ha un limite di 1.500 milligrammi per litro mentre per le acque minerali non è previsto alcun limite. Nei casi in cui il limite stabilito per l'acqua potabile è superato, ciò comporta seri problemi ai pazienti con insufficienza cardiaca, cirrosi epatica e un'altra serie di patologie importanti;

          c) quasi tutte le acque minerali contengono elevate percentuali di sodio, ma non riportano alcuna controindicazione al loro uso, risultando così dannose per gli eventuali consumatori affetti da ipertensione.

      La presente proposta di legge, armonizzando la normativa europea, la vigente legislazione nazionale e le direttive dell'OMS, rimodulandone i princìpi in base alle nuove necessità e stabilendo una continua rilevazione dei dati, cerca di dare una risposta ai problemi rilevati.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le analisi delle acque minerali devono prevedere anche la rilevazione delle sostanze indicate nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

Art. 2.

      1. Le etichette delle acque minerali destinate al consumo umano devono riportare in modo leggibile tutte le sostanze riscontrate nelle analisi effettuate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, e in particolare:

          a) per le acque con nitrati superiori a 25 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino ad un anno di età»;

          b) per le acque con contenuto di radio superiore a 100 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata per le diete povere di sodio»;

          c) per le acque con residuo fisso, mineralizzazione totale, superiore a 1.000 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: «Acqua non indicata in caso di nefriti, di tubercolosi renale, di cirrosi epatica e di insufficienza cardiaca».

 

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Art. 3.

      1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate ogni anno ai fini della concessione delle relative autorizzazioni e della indicazione dei risultati sull'etichetta, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

      1. Le società produttrici di acque minerali destinate al consumo umano sono tenute a effettuare giornalmente analisi sulle stesse e a conservare i relativi dati a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 5.

      1. I valori ammessi delle acque minerali destinate al consumo umano non possono superare i limiti indicati nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, fatta eccezione per i parametri organolettici e chimico-fisici.

Art. 6.

      1. È vietato il commercio delle acque minerali destinate al consumo umano che non rispondono ai requisiti e agli obblighi stabiliti dalla presente legge.


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