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PDL 552

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 552



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AIRAGHI, FOTI

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, in materia di atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La modifica alla disciplina del processo tributario che si propone con la presente proposta di legge è finalizzata a risolvere una rilevante questione interpretativa di interesse degli enti locali.
      Si rende necessario modificare l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, inserendo tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie l'ingiunzione di pagamento prevista dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
      L'elencazione degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie contenuta nel citato articolo 19, comma 1, è considerata, sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, di carattere tassativo, talché non sarebbero impugnabili dinanzi alle citate magistrature tributarie atti che non sono esplicitamente indicati in detto articolo. Il legislatore del 1992, nel redigere l'elencazione degli atti impugnabili, non ha considerato nè poteva considerare l'ingiunzione prevista dal citato articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in quanto questo atto riscossivo non era previsto quale mezzo di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali, essendo inoperante, appunto per le entrate tributarie, l'intera procedura di riscossione stabilita dal medesimo testo unico. Successivamente, l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al comma 6, ha però concesso la facoltà agli enti locali di riscuotere direttamente le proprie entrate tributarie, in via coattiva, in alternativa al procedimento di riscossione a mezzo ruolo, mediante la
 

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procedura di riscossione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
      Questa novella legislativa ha, di riflesso, posto il problema della impugnazione dell'ingiunzione di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in quanto l'articolo 3 del medesimo testo unico ne prevede la impugnazione dinanzi alla magistratura ordinaria.
      Ciò, però, contrasta e vanifica il principio di unicità della giurisdizione tributaria attribuita in via esclusiva alle commissioni tributarie dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
      La dottrina e la giurisprudenza, proprio in ossequio al citato principio di unicità della giurisdizione tributaria, in via interpretativa, hanno cercato di ricondurre sotto la giurisdizione delle commissioni tributarie anche l'ingiunzione di pagamento in questione, avvertendo, però, che la mancata previsione di tale atto nell'elencazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stando la tassatività dell'elencazione dello stesso articolo, rappresenta un serio ostacolo interpretativo, oltre che una fonte di equivoci in ordine all'autorità giudiziaria competente a dirimere le liti tributarie nascenti a seguito di notificazioni di ingiunzione di pagamento di somme afferenti a tributi locali.
      Va inoltre ricordato, sotto il profilo pratico, che gli enti locali, quando emettono un atto di ingiunzione di pagamento portante somme relative a entrate tributarie, devono indicare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
      È pertanto comprensibile il disorientamento lamentato da numerosi dirigenti e funzionari degli uffici tributi degli enti locali che per la scarsa chiarezza legislativa sul punto non riescono ad adempiere con diligenza e professionalità la propria funzione di corretto esercizio del potere di emanazione di atti impositivi.
      La modifica all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qui proposta, inserendo tra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie anche l'ingiunzione di pagamento prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 - ovviamente solo quando la pretesa si riferisce ad entrate tributarie, appartenendo quelle di natura patrimoniale ed extratributaria alla giurisdizione del giudice ordinario - risolverebbe i citati problemi e realizzerebbe a pieno, per via legislativa, il principio della unicità della giurisdizione tributaria.
      Infine, va chiarito che si è proposta la sostituzione della vigente lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto essa è riferita all'avviso di mora, atto non più previsto dalla riformata procedura della riscossione coattiva a mezzo ruolo.
      La modifica proposta non richiede alcuna copertura finanziaria non comportando oneri nè minori entrate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituita dalla seguente:

          «e) l'ingiunzione di pagamento prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se relativa a pretese di natura tributaria;».


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