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PDL 635

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 635



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, MIGLIORI, CONSOLO, MENIA

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a modificare la legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio in molti casi di licenziamento avvenuti in un momento in cui non esisteva ancora la «giusta causa» e motivazioni arbitrarie di natura politica, religiosa o sindacale avevano indotto ad una ingiustificata interruzione del rapporto di lavoro. La suddetta legge, riguardante i lavoratori con contratto privato licenziati per i predetti motivi nel periodo 1o gennaio 1948-7 agosto 1966, data di entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante «Norme sui licenziamenti individuali», permetteva la ricostruzione della posizione assicurativa, per ottenere la quale i soggetti interessati dovevano produrre motivata domanda entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Il termine di due anni fu poi riaperto nel 1979 per novanta giorni e poi ancora una volta nel 1999 per ulteriori centottanta giorni.
      Purtroppo, però, la scarsa pubblicità data a questa legge ed alla riapertura dei termini per la presentazione della domanda non ha consentito a tutti i lavoratori interessati di avvalersi del diritto concesso e, pertanto, la presente proposta di legge prevede una riapertura dei termini previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, di ulteriori centoventi giorni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

      1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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