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PDL 636

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 636



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, MIGLIORI, CONSOLO, MENIA

Disposizioni in materia di concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è introdurre disposizioni che, da un lato, rendano più celeri e trasparenti le procedure per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione in esito ai concorsi di cui alla vigente legislazione, e che d'altro lato evitino manovre speculative realizzate attraverso artificiosi e strumentali ritardi nell'accettazione della sede da parte degli assegnatari a concorso.
      Viene pertanto recepita l'interpretazione data al riguardo dal Consiglio di Stato secondo cui «l'articolo 2, comma 2, della legge n. 389 del 1999, non consente, infatti l'utilizzo della graduatoria di un concorso per l'assegnazione della titolarità di farmacia ai fini dell'attribuzione di sedi farmaceutiche diverse da quelle messe a concorso e resesi disponibili dopo l'esaurimento della procedura, ma pone, al contrario, una speciale disciplina volta a consentire una pronta e tempestiva assegnazione delle sedi messe a concorso ma rimaste disponibili perché non assegnate od, eventualmente, resesi tali per rinuncia o decadenza del precedente assegnatario», ciò mediante l'interpello simultaneo di tutti i graduati e l'assegnazione delle sedi resesi disponibili (per rinuncia o decadenza del precedente assegnatario) a quelli tra loro che non abbiano ricevuto alcuna assegnazione, così scavalcando tutti i graduati che, avendo simultaneamente scelto una sede farmaceutica, siano stati comunque destinatari di una assegnazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 maggio 2002, n. 5).
      In tal senso viene fissato il principio secondo cui la graduatoria concorsuale vale solo per le sedi farmaceutiche messe a concorso (articolo 1). Viene quindi ribadito il principio secondo cui il titolare di farmacia
 

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che partecipa al concorso per l'assegnazione di una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione decade dalla autorizzazione originaria a seguito della accettazione della sede farmaceutica assegnatagli a concorso, per il divieto di cumulo di autorizzazione previsto dall'articolo 112 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articolo 2) e tale regime viene esteso anche all'ipotesi di partecipazione a più concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella medesima o altra provincia (articolo 3).
      La proposta di legge si pone pertanto come uno strumento di trasparenza nell'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di accelerazione della procedura della loro assegnazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La graduatoria del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione non può essere utilizzata per l'assegnazione di altre sedi farmaceutiche non comprese tra quelle messe a concorso.

Art. 2.

      1. Il farmacista già autorizzato all'esercizio di una farmacia che partecipa ad un concorso per l'assegnazione di sedi vacanti o di nuova istituzione decade di diritto dalla autorizzazione originaria con la dichiarazione di accettazione della nuova sede farmaceutica assegnatagli.
      2. La dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione, di cui al comma 1, deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interpello per l'assegnazione.

Art. 3.

      1. Il farmacista che accetta una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnatagli a concorso decade dal diritto di accettare un'altra sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnabile attraverso il medesimo concorso ovvero un altro cui abbia partecipato.
      2. Il farmacista che partecipa contemporaneamente a più concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione decade dal diritto di assegnazione se ha precedentemente accettato un'altra sede farmaceutica assegnatagli in un altro concorso.

 

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      3. Nei casi di cui al presente articolo, la dichiarazione di accettazione di una sede vacante o di nuova istituzione assegnata a concorso deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della assegnazione a tutte le autorità che hanno bandito i concorsi cui il farmacista abbia partecipato.


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