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PDL 772

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 772



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Istituzione del Consorzio Valgrande

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I parchi nazionali rappresentano una delle più positive esperienze della nostra realtà nella tutela dell'ambiente. Sono progressivamente aumentati nel numero e nella superficie protetta e sono garanti di un più moderno rapporto con la gestione del territorio.
      Proprio per questo loro rapporto «positivo» nel comune intendere le cose, possono e devono diventare un importante veicolo di spinta economica sia nel nostro Paese che nel confronto dei mercati esteri.
      Promuovere - associandole al concetto di «parco» e quindi con un elevato standard di qualità - le produzioni tipiche delle diverse zone inserite o limitrofe ai parchi (come le attività turistiche e artigianali, dell'allevamento e dell'agricoltura) significa far ricadere sul territorio i concetti positivi legati proprio alla specifica esperienza dei parchi.
      In particolare, nel nord-est del Piemonte, da oltre dodici anni è stato costituito il Parco nazionale della Valgrande, che raccoglie una vasta parte del territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
      Obiettivo della presente proposta di legge è, pertanto, l'istituzione di un consorzio tra i diversi enti territoriali della Valgrande, affinché - di concerto con i vertici degli organismi del Parco, le associazioni di categoria e le associazioni pubbliche ed economiche della zona, nonché con l'amministrazione regionale - si unisca e si colleghi il marchio del Parco nazionale della Valgrande alle produzioni della zona, sia in campo agricolo che artigianale, e si garantisca al meglio - nei suoi diversi aspetti - l'offerta turistica.
      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il Consorzio conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, denominandolo «Consorzio Valgrande». Gli enti chiamati a farne parte sono i due comuni di Verbania e di Belgirate, le dieci comunità montane della provincia (che raggruppano i restanti comuni) la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nonché l'ente Parco nazionale della Valgrande. Viene tuttavia
 

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lasciata ad altri enti o soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta, la possibilità di consorziarsi e di partecipare così alla gestione associata di servizi e di funzioni strumentali alla realizzazione degli scopi individuati nella presente proposta di legge, scopi che per la loro natura e per la loro portata possono richiamare l'interesse di altri soggetti, oltre a quelli espressamente menzionati.
      I suddetti scopi sono specificati nell'articolo 2 e l'istituzione del Consorzio è strumentale alla loro realizzazione. Il primo di questi è individuato nella necessità di incentivare i prodotti e i servizi locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco, possono ottenere l'uso in concessione del nome e del marchio del medesimo. Si ricorda infatti che la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 del 1991, al comma 4 dell'articolo 14, che disciplina le iniziative per la promozione economica e sociale, prevede la possibilità che l'ente parco conceda il proprio nome ed il proprio emblema in concessione, purché nome ed emblema vengano associati a prodotti di qualità e a servizi conformi alle finalità istitutive del parco stesso. Incentivare, pertanto, i produttori a offrire prodotti e servizi che rispondano a standard qualitativi li agevolerà nella stipula delle richiamate convenzioni, con conseguente vantaggio economico e incremento della produttività e della occupazione. Ci sarà inoltre un significativo ritorno di immagine, garantito non solo dalla notorietà del Parco, dalla intrinseca connessione dello stesso con i concetti di qualità e di genuinità, dalla sua attitudine a essere veicolo di spinta economica, ma soprattutto dal principio che le aree naturali protette devono applicare metodi di gestione idonei a realizzare l'integrazione fra uomo e ambiente naturale.
      La valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera, sempre nell'ottica della qualità, è l'altro obiettivo del Consorzio. A tale risultato si vuole giungere attraverso l'adozione di strumenti che favoriscano le imprese private che producono attrezzature per le attività turistiche estive e invernali conformemente alle finalità istitutive del Parco; agevolino la costituzione di cooperative di lavoro fra giovani, favoriscano il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali recuperando tradizioni e alpeggi. In tale modo sarà garantito non solo l'incremento della produttività su tutto il territorio, ma anche e soprattutto lo sviluppo socio-economico per l'intera area.
      Con l'articolo 3 viene conferita all'ente personalità giuridica di diritto pubblico e quindi la idoneità alla titolarità di situazioni giuridiche sia pubbliche che private; contestualmente gli viene riconosciuto, nell'ambito della autonomia normativa, il potere di adottare un proprio statuto ai sensi dell'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con conseguente libertà e indipendenza nell'adozione del proprio regolamento.
      L'articolo 4 disciplina la natura e la composizione degli organi fondamentali dell'ente: il presidente, l'assemblea consortile, il consiglio di amministrazione. Nell'assemblea consortile è garantita la presenza di un rappresentante per ogni ente territoriale richiamato nell'articolo 1, nonché del presidente della giunta regionale del Piemonte, del presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, del presidente dell'ente Parco, mentre il consiglio di amministrazione, che elegge il presidente, viene, a sua volta, eletto dall'assemblea consortile.
      Gli articoli 5 e 6, infine, conferiscono il contributo economico necessario al Consorzio e ne prevedono la relativa copertura finanziaria.
      Con questo intervento normativo la promozione economica e sociale sarà garantita attraverso una sinergia di forze e di volontà importanti e si assicurerà alla produzione locale agro-silvo-pastorale e all'offerta turistica competitività non solo sui mercati nazionali, ma anche sui mercati esteri; tutto ciò valorizzerà ulteriormente il Made in Italy e del conseguente ritorno di immagine se ne avvantaggerà tutto il Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni di Verbania e di Belgirate, le comunità montane di Valle Antigorio Divedro Formazza, Valle Ossola, Alto Verbano, Valle Vigezzo, Dello Strona e Basso Toce, Valle Cannobina, Valle Antrona, Cusio-Mottarone, Monte Rosa Valle Anzasca e Val Grande, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e l'ente Parco nazionale della Valgrande sono costituiti in consorzio, denominato «Consorzio Valgrande».
      2. Possono altresì fare parte del Consorzio Valgrande altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, previa deliberazione favorevole, assunta a maggioranza dei componenti, del consiglio di amministrazione del Consorzio stesso.

Art. 2.

      1. Il Consorzio Valgrande ha lo scopo di:

          a) incentivare servizi e prodotti locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande, possono ottenere in concessione l'uso del nome e dell'emblema del Parco medesimo;

          b) promuovere la valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera del territorio, favorendo le imprese private nella costruzione di attrezzature per le attività turistiche invernali ed estive, conformemente alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande;

          c) promuovere e agevolare la costituzione di cooperative di lavoro e di produzione fra i giovani;

          d) promuovere le attività produttive e la valorizzazione del territorio, favorendo lo sviluppo economico dell'intera area;

 

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          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 3.

      1. Il Consorzio Valgrande è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in uno dei comuni o delle comunità montane di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. Il Consorzio Valgrande adotta il proprio statuto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Gli organi del Consorzio Valgrande sono:

          a) il presidente;

          b) l'assemblea consortile;

          c) il consiglio di amministrazione.

      2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio Valgrande, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio stesso.
      3. L'assemblea consortile è composta da:

          a) un rappresentante di ciascuna comunità montana di cui all'articolo 1, comma 1, un rappresentante del comune di Verbania e un rappresentante del comune di Belgirate;

          b) il presidente della giunta regionale del Piemonte o un suo delegato;

          c) il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola o un suo delegato;

          d) il presidente dell'ente Parco nazionale della Valgrande o un suo delegato.

      4. L'assemblea consortile può essere integrata, previa deliberazione della medesima

 

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assemblea, con l'inserimento di rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
      5. L'assemblea consortile elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 5.

      1. Al Consorzio Valgrande è concesso un contributo statale pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    
    


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