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PDL 785

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 785



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Delega al Governo per la riforma del sistema dell'accisa

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede una profonda revisione del sistema dell'accisa, improntata a criteri di efficienza e ottimalità, sia per quanto riguarda il settore dell'energia, sia in relazione al commercio di prodotti di largo consumo, come ad esempio gli alcolici e gli spiriti. I princìpi ispiratori della riforma, come si evince dalla lettura del testo, sono sostanzialmente due:

          la determinazione graduale delle singole accise;

          il coordinamento del sistema dell'accisa con le imposte sui consumi.

      L'obiettivo che si intende raggiungere è quello, da un lato, di ridurre l'incidenza dell'accisa sui beni essenziali, dall'altro, di eliminare fenomeni di duplicazione dell'imposta con le altre imposte sui consumi e, più in particolare, con l'IVA.
      La (ri)modulazione del sistema dell'accisa dovrebbe, inoltre, essere compiuta nell'ottica di correggere gli effetti esterni negativi sull'ambiente, la salute e il benessere. Ci si deve, dunque, attendere una modifica della disciplina dell'imposta che va nel senso di favorire l'impiego di fonti di energia cosiddetta «pulita».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema dell'accisa, come definita ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede alla riforma del sistema dell'accisa assicurandone l'efficienza, l'ottimalità e la semplificazione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

          b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata ai consumi, che consenta la riduzione della sua incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

          c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

          d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti nonché delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

 

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          e) previsione di nuove figure di responsabili in solido per il pagamento dell'accisa;

          f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

          g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione delle agevolazioni stesse nell'ambito di quote di tributi ad essi assegnate ovvero di trasferimenti finanziari dello Stato in loro favore;

          h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

          i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

          l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere dai diversi soggetti competenti.

Art. 2.

      1. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

          a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati;

          b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

          c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

          d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001;

          e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto applicata ai grandi impianti di combustione.


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