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PDL 854

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 854



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, AIRAGHI, SAGLIA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle piccole e medie imprese

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame costituisce un importante elemento di innovazione per quanto concerne le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e in particolare il momento di esigibilità dell'imposta.
      Se si vuole sostenere concretamente l'attività delle piccole e medie imprese italiane, è necessario ed urgente intervenire su determinati meccanismi, come quello del momento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto, che sta creando enormi problemi alle stesse.
      La circostanza, infatti, che le imprese provvedano alla fatturazione delle operazioni anche in mancanza della riscossione dell'effettivo compenso per la prestazione eseguita o per la cessione di beni, le costringe ad anticipare all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averne ottenuto il saldo dalla controparte.
      La conseguenza principale è che molte piccole e medie imprese, avendo a disposizione limitate risorse monetarie liquide, si trovano spesso in situazione di grave difficoltà e sono costrette a ricorrere al credito: le conseguenze vanno ovviamente a discapito degli investimenti produttivi e dell'acquisto di nuove strumentazioni e macchinari.
      La strada che qui si propone per risolvere il problema, che rischia di danneggiare fortemente l'impresa italiana, consiste nel prevedere anche per le piccole e medie imprese, e non solo per i rapporti con la pubblica amministrazione, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettivo pagamento delle fatture.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, quinto comma, dopo le parole: «agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza» sono inserite le seguenti: «e generalmente per le cessioni fatte dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;

          b) all'articolo 74, quinto comma, la parola: «trimestrale» è sostituita dalla seguente: «semestrale».


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