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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 925 |
a) il fortissimo declino del ciclo degli investimenti in ricerca di nuovi giacimenti, causato a partire dagli anni ottanta dal calcolo di rischio di sovrapproduzione, a fronte di un ipotizzato o temuto calo della domanda;
b) all'opposto, il successivo avvento, e poi l'incremento verticale, della nuova domanda di petrolio proveniente dall'Asia. Le possibili esemplificazioni a questo proposito sono considerevoli: basti ricordare che negli ultimi quattro anni, per esempio, la Cina è divenuta il secondo consumatore mondiale di petrolio.
L'eccesso della domanda sull'offerta ha radicalmente modificato i rapporti politici. Tanto all'interno dei Paesi produttori, quanto nei rapporti tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Causando crisi e squilibri
a) l'assetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, voluto dalla sinistra, con la cancellazione dell'interesse nazionale, sostituito dalla competenza concorrente regionale in materia di infrastrutture energetiche nazionali, blocca e fa regredire il nostro Paese;
b) i mulini a vento non potranno mai sostituire il nucleare.
In attesa dunque che il Governo applichi la sua nuova politica energetica, data la presente e drammatica situazione in cui si trovano le nostre famiglie, riteniamo che sia essenziale un intervento di emergenza mirato a tutelarne il potere d'acquisto, progressivamente eroso - tra l'altro - dal costo del riscaldamento per la casa e dal costo del carburante per l'auto.
Questo intervento può e deve prendere la forma di una «sterilizzazione» delle accise.
Sappiamo che sulla «sterilizzazione» delle accise c'è stato finora un diverso orientamento europeo. E sappiamo anche che nella «teoria» economica si raccomanda di conservare condizioni che non favoriscano l'aumento discrezionale della domanda.
Riteniamo tuttavia che nel momento presente, nella nuova e drammatica situazione che vivono le nostre famiglie a fronte di consumi che sono socialmente incomprimibili, e dunque sostanzialmente non discrezionali, questi argomenti devono e possono essere superati.
Per queste ragioni la presente proposta di legge mira, in una logica di primo intervento, alla sterilizzazione fiscale degli aumenti di prezzo che dovessero determinarsi da ora in poi.
1. Al fine di evitare incrementi del prezzo finale dei prodotti petroliferi derivanti dall'andamento del prezzo del petrolio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono variate, in riduzione, in caso di incremento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da rendere neutrale la conseguente maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con quota parte del maggiore gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto nonché con i proventi derivanti dal potenziamento delle attività indicate al comma 3.
3. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frode, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006 di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, per procedere, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'Agenzia delle dogane.
4. Al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario stabilito dal comma 3, il decreto di cui al comma 1 è corredato da una relazione tecnica redatta dall'Agenzia delle dogane di concreto con l'Agenzia delle entrate e verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
5. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'onere relativo all'anno 2006, pari a 3 milioni di euro, mediante corrispondente
b) per l'onere a decorrere dall'anno 2007, pari a 6 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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