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PDL 1042

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1042



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006

Presentato il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge, che riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794), il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.
      La struttura del disegno di legge in esame, pur differenziandosi il meno possibile dalle linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie,
 

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recepisce le innovazioni recate dalla riforma del 2005 e in particolare segue lo schema indicato all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
      Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
      Viene anche conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
      L'articolo 1 regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.
      Oggetto della delega legislativa, che deve essere esercitata entro diciotto mesi, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
      Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
      Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
      La disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
      Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» (Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze sono relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).
 

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      L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
      Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.
      La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente valutato in numerose occasioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
      L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, direttamente applicabili.
      Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
      L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe previste al comma 1 alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.
      L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie.
      L'articolo 6 prevede l'attuazione di direttive comunitarie attraverso lo strumento regolamentare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lettera d), e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      Il capo II individua princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio da parte delle regioni e delle province autonome dell'attività normativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      L'articolo 7 attua una specifica previsione della legge n. 11 del 2005 [articolo 9, comma 1, lettera f)], recando disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione agli atti comunitari nelle materie di competenza concorrente.
      La disposizione, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, individua, in particolare, alcuni princìpi fondamentali nel cui rispetto le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione, per quanto di competenza, delle
 

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direttive comunitarie, di cui agli allegati al presente disegno di legge, in materie particolarmente rilevanti, quali «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni» e «tutela della salute».
      Il capo III contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.
      L'articolo 8 individua i criteri e i princìpi direttivi per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
      In particolare, sono stabiliti i nuovi massimali minimi obbligatori di copertura per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
      I massimali minimi obbligatori attualmente ammontano, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a 774.685,35 euro per le autovetture, i veicoli per trasporto di cose, i ciclomotori e i motoveicoli ad uso privato, le macchine operatrici e i carrelli e le macchine agricole, mentre per gli autobus e per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore ammontano a 2.582.284,50 euro (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993).
      Tali massimali sono aggiornati a 5.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.
      È anche previsto un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva in questione, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone.
      Si fissa, inoltre, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada dei danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a 500 euro, qualora per lo stesso incidente il Fondo sia intervenuto anche per il risarcimento di gravi danni alle persone.
      Le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva in questione andranno a modificare il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      Le nuove disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), concernente la titolarità e gestione della farmacia. Finalità della disposizione è quella di rendere coerente tutta la disciplina del settore farmaceutico eliminando una previsione in contrasto con il principio che affida, in via esclusiva, la titolarità degli esercizi a farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. La legge dispone che, anche quando titolare della farmacia non sia una persona fisica, ma una società, questa sia costituita esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società. In contraddizione con detto principio, le norme oggetto della modifica consentono all'erede (che sia coniuge o erede in linea diretta entro il secondo grado) di un farmacista titolare di farmacia o socio di società titolare di farmacia di continuare a gestire l'esercizio (o a partecipare alla sua gestione con gli altri soci) fino al compimento del trentesimo anno di età ovvero, se successivo, fino al termine di dieci anni dal trasferimento mortis causa dell'esercizio o della quota societaria. La questione è stata oggetto di specifico rilievo da parte della Commissione europea.
      L'articolo 10 attua l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con una norma transitoria che consente l'esercizio della professione di odontoiatra ai laureati
 

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in medicina e chirurgia il cui corso di studio abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
      L'articolo 11 è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria nel settore della classificazione tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991; in particolare, la modifica recata dal regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, alla predetta norma di base, che ha dato facoltà agli Stati membri di autorizzare tecniche automatizzate, non è attualmente presidiata da specifiche sanzioni, mentre, per quanto attiene l'ambito applicativo, è stata emanata dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali una circolare illustrativa delle relative procedure operative, in data 22 marzo 2005, rendendo così accessibile agli operatori la nuova forma di classificazione.
      L'articolo in esame interviene, quindi, a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento (CEE) n. 344/91, a seguito dell'intervenuta modifica riguardante i controlli delle operazioni di classificazione automatizzata, laddove l'articolo 3, paragrafo 3, da un lato rinvia alla disposizione generale del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, disciplinante il settore, che prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, dall'altro individua particolari fattispecie di infrazioni da perseguire, fra cui la classificazione ad opera di personale privo della prescritta licenza.
      Nel contempo, si è ritenuto necessario intervenire anche sulle procedure non automatizzate già presidiate dall'ordinamento, ai sensi della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel cui ambito applicativo eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in quanto i soggetti coinvolti (titolare dello stabilimento e tecnico classificatore) sono stati solo con la recente modifica regolamentare meglio identificati in base alle rispettive competenze. Il riassetto del complesso delle misure applicative sanzionatorie ha comportato altresì un adeguamento degli importi pecuniari, rimodulati a seconda delle irregolarità riscontrate, distinguendo le responsabilità del titolare dello stabilimento da quelle del tecnico classificatore nonché effettuando un preciso raccordo con le norme nazionali di attuazione, emanate successivamente alla citata legge n. 213 del 1997.
      L'articolo, in particolare, prevede la sostituzione integrale dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel senso di comminare sanzioni amministrative nei confronti dei titolari degli stabilimenti interessati, distinte per la fattispecie della classificazione tradizionale e per quella automatizzata, introducendo l'articolo 3-bis per tale ultima procedura. Da ultimo, con l'articolo 3-ter, in caso di comportamenti non conformi alle norme comunitarie e nazionali di settore, è disposta la revoca, previa diffida, delle prescritte forme di abilitazione e di licenza ad operare, rispettivamente per i tecnici classificatori e per i titolari degli stabilimenti autorizzati all'uso di classificazione automatizzata. Inoltre, per quanto concerne le competenze in materia irrogatoria, fermo restando il rinvio per gli accertamenti e le procedure alla legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto che si tratta di un sistema di controllo svolto a livello decentrato, è stata prevista la cosiddetta «clausola di cedevolezza», con riferimento agli organi regionali da individuare, per assicurare la necessaria continuità al sistema che attualmente prevede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale organo dell'Amministrazione preposto alla irrogazione sanzionatoria.
      L'articolo 12 sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, di recepimento della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che disciplina la materia dell'immissione
 

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sul mercato dei biocidi, in quanto non riproduce fedelmente la norma prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
      L'articolo ha, pertanto, lo scopo di conformare il decreto legislativo alla disciplina comunitaria, per consentire una corretta e completa applicazione del regime autorizzatorio armonizzato tra tutti gli Stati membri.
      Con tale articolo è stato sostituito il riferimento al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in quanto quest'ultimo, all'articolo 20, ha abrogato il primo.
      L'articolo 13 modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. La prima modifica consiste nella integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 e trova giustificazione nel fatto che il decreto legislativo n. 194 del 1995, con il quale è stata recepita la direttiva 91/414/CEE, non ha riportato integralmente quanto specificato al paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva medesima.
      Tale direttiva, infatti, prevede la possibilità di limitare o proibire l'uso o la vendita di un prodotto fitosanitario «autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10» facendo riferimento sia a quei prodotti che sono già stati autorizzati da un altro Stato membro (procedura dell'articolo 10), sia a quelli che, invece, sono stati autorizzati per la prima volta in Italia dal Ministero della salute.
      L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 limita la predetta possibilità di intervenire in via cautelativa solo per i prodotti già autorizzati in un altro Stato membro.
      La seconda modifica è volta a introdurre il comma 4-bis dell'articolo 20, prevedendo l'aumento del numero degli esperti della Commissione consultiva prodotti fitosanitari. Ciò in considerazione della notevole mole di lavoro necessaria per mantenere gli impegni assunti a livello comunitario. Non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese della suddetta Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite con decreti ministeriali.
      L'articolo 14 è finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fissando i criteri direttivi; la previsione normativa trova giustificazione nella circostanza che l'Unione europea ha da tempo avviato la revisione delle sostanze attive che sono presenti nei prodotti fitosanitari registrati e in commercio negli Stati membri. L'obiettivo della revisione è quello di tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una più corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari e una riduzione del loro impatto ambientale. Secondo la direttiva 91/414/CEE la procedura di revisione prevede la presentazione da parte delle aziende di una documentazione aggiornata che viene valutata dagli Stati membri al fine di creare una lista positiva (allegato I della direttiva) di sostanze attive che possono essere utilizzate nella formulazione di prodotti fitosanitari. Le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 e l'Unione europea ha diluito nel tempo la procedura di revisione. Dette sostanze sono state suddivise in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992; regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002; regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché nell'articolato del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sono citati soltanto i primi due regolamenti n. 3600/92 e n. 451/2002, ciò impedisce che possa avere seguito l'istruttoria relativa alla proroga di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non esiste attualmente, nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, alcun
 

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riferimento normativo. Ne consegue la necessità di modificare il citato comma 2.
      L'articolo 15 disciplina la materia della preparazione e del commercio degli alimenti per animali, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, depenalizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito della generale depenalizzazione dei reati minori, come tutto il settore della produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
      Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono stati nuovamente penalizzati i soli articoli 22 e 23 della citata legge n. 281 del 1963, mentre in occasione del recepimento delle direttive 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, sono state previste sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni concernenti i prodotti destinati all'alimentazione degli animali (articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149).
      In proposito, occorre evidenziare che tutta la materia della sicurezza alimentare concernente gli alimenti e anche i mangimi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che fissa tutte le procedure e gli obblighi a carico degli operatori. Per tale regolamento è stato predisposto un decreto legislativo recentemente entrato in vigore (decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190).
      Con l'articolo proposto, pertanto, si persegue la finalità di uniformare la disciplina sanzionatoria della materia in questione.
      L'articolo 16 costituisce novella legislativa alla parte VI del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      Con tale articolo, ai primi due commi, si individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, relativamente all'applicazione della normativa in materia di servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo), di clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo), e di garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I, del codice del consumo), per i quali non sono state indicate autorità di riferimento in sede di recepimento delle direttive corrispondenti (rispettivamente il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24) e di elaborazione del codice del consumo.
      Il comma 3 estende l'operatività dei poteri dell'autorità competente per le infrazioni transfrontaliere anche alle infrazioni nazionali, al fine di evitare un diverso e discriminatorio livello di tutela dei consumatori nelle medesime materie, in caso di infrazioni nazionali rispetto alle infrazioni infracomunitarie.
      Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, disponendo che, per l'attività sul territorio, il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di altre autorità pubbliche, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, e perciò iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Si precisa che l'attività delle associazioni dei consumatori e degli utenti in tale materia rimane circoscritta alle azioni inibitorie di cui all'articolo 139 del codice del consumo.
      Il penultimo comma rinvia ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle procedure istruttorie per l'esercizio dei poteri da parte dell'autorità competente, sulla falsariga di quello previsto per la pubblicità ingannevole e comparativa (articolo 26, comma 9, del codice del consumo).
 

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      Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente a designare l'ufficio unico di collegamento, responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, definito all'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.
      L'articolo 17 reca disposizioni attuative degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, prevedendo obblighi di comunicazione mensili all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
      La norma prevede, altresì, che le modalità e la tempistica delle comunicazioni siano fissate con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.
      Il comma 3 reca disposizioni sanzionatorie.
      L'articolo 18 reca disposizioni in tema di trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE).
      Il CIDE è stato costituito con contratto tra il Governo italiano e la Commissione europea nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi della legge 23 giugno 2000, n. 178.
      La Commissione europea, con decisione C(2005) 4477 del 28 novembre 2005, ha ritenuto di non rinnovare la sua partecipazione ai Centri nazionali di informazione sull'Europa nella forma di GEIE («Grandi centri» esistenti a Parigi, Lisbona e Roma) dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi (dicembre 2006 per Lisbona e marzo 2007 per Parigi e Roma). Con la stessa decisione, in coerenza con il Piano d'azione SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005, relativo al miglioramento della comunicazione sull'Europa, la Commissione offre ai Governi dei Paesi membri e, in particolare, alla Repubblica francese, alla Repubblica del Portogallo e alla Repubblica italiana, nuove forme di collaborazione definite «partenariati di gestione», nelle quali è, tra l'altro, previsto di utilizzare lo strumento collaudato dei Grandi centri per fare fronte alle esigenze di informazione dell'opinione pubblica sulle attività dell'Unione europea, in maniera coordinata e permanente.
      Il partenariato di gestione, così come delineato dalla comunicazione della Commissione sulla attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea - COM(2004) 196 del 20 aprile 2004 - istituisce un rapporto strutturato tra le parti, che governa il piano di comunicazione concordato. A questo fine, è previsto un accordo pluriennale con lo Stato membro per assicurare un contributo finanziario della Comunità all'organismo scelto e proposto dal Governo nazionale. Spetta dunque al Governo, in stretta collaborazione con il Parlamento nazionale, di aggiornare e di adeguare lo strumento esistente, in modo da renderlo capace di assolvere ai compiti di informazione, documentazione e formazione verso i cittadini italiani e determinate categorie di utenti, in cooperazione strutturata con la Commissione europea.
      Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C.
      I primi due allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
      L'allegato C contiene l'elenco delle direttive per le quali il Governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
      Va ricordato che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge comunitaria:

          a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli

 

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obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

          b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

          c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.

      In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
      In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2005:

Procedure ufficialmente aperte  247
di cui:
        per violazione del diritto comunitario 190
        per mancata trasposizione delle direttive 57
Classificazione per livello
I) violazione del diritto comunitario
    Ex articolo 226
        messa in mora 63
        messa in mora complementare 13
        parere motivato 66
        parere motivato complementare 6
        ricorso 25
        sentenza di inadempimento 3
    Ex articolo 228
        messa in mora 8
        messa in mora complementare 1
        parere motivato 4
        ricorso 1
II) mancata trasposizione di direttive
    Ex articolo 226
        messa in mora 24
        parere motivato 29
        ricorso 2
 

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    Ex articolo 228
        messa in mora 2
Classificazione per settori
        Tutela dell'ambiente 83
        Attività produttive 12
        Trasporti e comunicazioni 35
        Cultura 3
        Economia e finanze 33
        Giustizia 6
        Affari interni 7
        Difesa 1
        Istruzione 5
        Agricoltura 11
        Sanità 32
        Lavoro 14
        Altro 5

      Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

          2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2004/19/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

          2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

          2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

          2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle

 

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legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

          2004/116/CE della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii;

          2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;

          2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari;

          2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE;

          2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

          2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

          2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;

          2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;

          2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;

          2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

          2005/25/CE della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi;

          2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;

          2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

          2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

          2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari;

 

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          2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore;

          2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;

          2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore;

          2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI;

          2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

          2005/46/CE della Commissione, dell'8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz;

          2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;

          2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

          2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici;

          2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

          2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive;

          2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva;

          2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB;

          2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive;

          2005/59/CE della Commissione, del 26 ottobre 2005, che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene);

          2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

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          2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali;

          2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici);

          2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;

          2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram;

          2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite;

          2005/76/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate;

          2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

          2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI;

          2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

          2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

          2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

          2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore;

          2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente

 

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il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura);

          2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;

          2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio;

          2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

          2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

      Da ultimo, occorre trattare degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza.
      La legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e), prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 25 gennaio di ciascun anno.
      Alla predetta data, risultavano pervenuti i dati relativi alle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, come di seguito riportato, mentre la regione Piemonte (con nota del 26 gennaio 2006) e la regione Toscana (con nota del 13 gennaio 2006) hanno comunicato che, nell'anno 2005, non hanno dato diretta attuazione a direttive comunitarie.

Regione Friuli Venezia Giulia
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11.
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11.
2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11
 

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Regione Lazio
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, articolo 24.

Regione Lombardia
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.articolo 16. Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, articolo 16.
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articoli 2 e 3.
96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente. Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3.
92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6.
79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, articolo 4.
 

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79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. Legge regionale 3 agosto 2005, n. 13, e legge regionale 3 agosto 2005, n. 14.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 5.

Regione Veneto
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
79/409/CE del Consilgio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.

Provincia autonoma di Bolzano
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Decreto del Presidente della provincia 26 settembre 2005, n. 45.
Direttive 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 e 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di appalti pubblici. Decreto del Presidente della provincia 8 agosto 2005, n. 36, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto 5 luglio 2001, n. 41.
Direttive 92/50/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE e 98/4/CE, in materia di appalti pubblici. Decreto del Presidente della provincia 20 aprile 2005, n. 16, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.
Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Decreto del Presidente della provincia 9 febbraio 2005, n. 4, recante modifica del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63, sulla valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea.

Provincia autonoma di Trento
Direttiva da recepire
Norma di recepimento
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 29, comma 2.
 

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      Sul disegno di legge si è pronunciata la Conferenza Stato-regioni, in sessione comunitaria, il cui parere è riprodotto al termine della presente relazione.

*    *    *

      Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo complessivo, per tutte le direttive oggetto di delega nella legge comunitaria, di 50 milioni di euro. La legge finanziaria annuale predispone puntualmente idonei stanziamenti a favore del fondo in questione.
      Più in particolare, sull'articolato, si precisa che:

          nell'articolo 13, il riferimento alla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, abrogato dall'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, trova fondamento nella mancata attivazione delle convenzioni previste dall'articolo 3 dello stesso regolamento, dalla cui efficacia l'articolo 39, comma 3, del regolamento stesso fa dipendere la cessazione della stessa Commissione;

          le attività previste dall'articolo 17 vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2006.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il disegno di legge comunitaria 2006 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
        Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        Il comma 7 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
        L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
        Di particolare rilievo l'articolo 6, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato C, con regolamenti (di delegificazione) da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

 

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        Il capo II, in adempimento di un obbligo recato dalla legge n. 11 del 2005, reca disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        Il capo III, infine, reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge comunitaria 2006 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo princìpi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.
        L'articolo 7 è volto a facilitare alle regioni e alle province autonome l'esercizio della loro competenza legislativa concorrente nel recepimento di atti comunitari, individuando i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare.
        Altri articoli intervengono a modificare normative già emanate per l'attuazione di direttive comunitarie, perfezionando un processo di adeguamento già da tempo positivamente avviato. Ad esempio, l'articolo 10 reca, in materia di acquisizione del titolo di odontoiatra, una norma transitoria la cui opportunità è stata evidenziata anche in sede comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non

 

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trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento autorizza il Governo ad emanare nuove norme regolamentari (articolo 1, comma 6; articolo 6) ed a modificare un regolamento in vigore (articolo 14). Va notato che non solo il provvedimento non comporta la trasposizione a livello normativo primario di norme regolamentari, ma che anzi esso, al contrario, potrà comportare in futuro l'abbassamento di livello di disposizioni, dal rango legislativo a quello regolamentare. Infatti le direttive comunitarie di cui all'allegato C saranno attuate, ai sensi dell'articolo 6, con i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con l'emanazione di tali regolamenti sarà quindi possibile abrogare o modificare norme di legge che fossero in contrasto con le direttive comunitarie.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

 

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3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi nel corso della XV legislatura.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Destinatari dell'intervento.

        Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A, B e C, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli di normazione diretta inseriti nel capo III del disegno di legge. Destinatari delle disposizioni di cui al capo II sono le regioni e le province autonome.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.

C) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo o di regolamento potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
      6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
      7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
 

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negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di

 

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particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nella presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si

 

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procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente

 

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del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando

 

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le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
      3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

      1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

Capo II
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA
LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Art. 7.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente).

      1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza

 

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normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:

          a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

          b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.

      2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:

          a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

          b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenza scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;

          c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie

 

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incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.

      3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 8.
(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:

              1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

 

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              2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

          b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

          c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362).

      1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa

 

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perde i diritti connessi alla partecipazione»;

          b) il comma 10 è abrogato.

Art. 10.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).

      1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».

      2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».

Art. 11.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).

      1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare

 

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dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
      2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento».

      2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla

 

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medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
      3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
      4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

      Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
      2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima

 

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norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
      3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
      4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.
      4. L'articolo 4 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è abrogato.

Art. 12.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174).

      1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:

      «3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».

 

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Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

      1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;

          b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:

      «4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».

Art. 14.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

      1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

          a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

          b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di alimenti per animali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.

Art. 16.
(Disposizioni per la tutela dei consumatori).

      1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

 

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settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

      «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
      2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:

          a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

          b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

          c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

          d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

          e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.

      3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
      4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

 

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      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

Art. 17.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva).

      1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
      3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).

Art. 18.
(Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).

      1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto

 

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dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni.

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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

        2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

        2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

        2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

        2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

        2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

        2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

        2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

        2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

        2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

        2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

 

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        2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

        2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

        2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.

        2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.

        2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

 

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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

        2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

        2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

        2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

 

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Allegato C
(Articolo 6, comma 1)

        2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

        2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Progetto di Legge Allegato
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