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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 60 |
1) la menomazione (o minorazione);
2) la disabilità;
3) l'handicap (o svantaggio).
La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
L'handicap, infine è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socio-culturali.
Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall'OMS alla stessa stregua.
In Italia, invece, questa omogeneità è stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un'indennità che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent'anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennità per i ciechi. Infatti l'indennità di accompagnamento è un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perché non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l'indennità di comunicazione trae la sua ratio dall'assistenza di cui la persona sorda necessità per poter comunicare con le persone udenti.
Purtroppo, la sordità ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilità «invisibile». Ciò ha comportato nel passato, e comporta tutt'oggi, una «distrazione» sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficoltà ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un «sentimento» nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualità delle loro vite. Legiferiamo dunque e giustamente sull'abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un'indennità di accompagnamento, tenendo conto nel determinarne la misura del costo mensile che può avere un accompagnatore.
Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non «entriamo in contatto diretto» con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere perché per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
Riflettiamo, dunque, sul perché esiste questa differenza di importo tra le due indennità, su quale base abbiamo determinato l'importo dell'indennità di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», nel prevedere all'articolo 24 la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, afferma al comma 1, lettera a), che «La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (...), per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica (...)».
Inoltre, sempre l'articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i princìpi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la «equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legi
| 2003
| 2004
| 2003
| 2004
| Pensione ciechi civili assoluti
| 242,13
| 248,19
| 13.103,20
| 13.417,68
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
| 223,90
| 229,50
| 13.103,20
| 13.417,68
| Pensione ciechi civili parziali
| 223,90
| 229,50
| 13.103,20
| 13.417,68
| Pensione invalidi civili totali
| 223,90
| 229,50
| 13.103,20
| 13.417,68
| Pensione sordomuti
| 223,90
| 229,50
| 13,103,20
| 13.417,68
| Assegno mensile invalidi civili parziali
| 223,90
| 229,50
| 3.846,05
| 3.942,25
| Indennità mensile frequenza minori
| 223,90
| 229,50
| 3.846,05
| 3.942,25
| Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
| 633,68
| 649,15
| Nessuno
| Nessuno
| Indennità accompagnamento invalidi civili totali
| 431,19
| 436,77
| Nessuno
| Nessuno
| Indennità comunicazione sordomuti
| 217,66
| 220,18
| Nessuno
| Nessuno
| Indennità speciale ciechi ventesimisti
| 113,91
| 157,69
| Nessuno
| Nessuno
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
| 402,12
| 412,18
| Nessuno
| Nessuno | |
Fra di esse vi è senza ragione un dislivello mensile di 428,97 euro. Quello che oggi chiediamo è che vi sia un incremento delle indennità di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignità tra i disabili cosiddetti «sensoriali».
Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi «meno» di un cieco, di non sentirsi un disabile di «serie B», è un compito a cui non possiamo sottrarci.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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