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PDL 60

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 60



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Aumento dell'indennità di comunicazione per i sordi, di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni l'Ente nazionale sordomuti, ente morale di rappresentanza e tutela degli oltre 40.000 sordi presenti sul territorio nazionale, chiede che vengano ridiscussi i criteri che hanno dato luogo ad una grave anomalia: quella per la quale allo stesso diritto costituzionalmente garantito all'autonomia del disabile corrispondono prestazioni dello Stato talmente diverse che - a titolo di esempio - l'indennità riservata ai ciechi civili è circa il triplo di quella riservata ai sordi, quest'ultima ferma a 220,18 euro.
      L'anomalia è ancora più evidente se si tiene conto che l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti viene concessa fin dal 1968 (legge 28 marzo 1968, n. 406), mentre l'indennità di comunicazione è stata riconosciuta per la prima volta ai sordi solo vent'anni più tardi (legge 21 novembre 1988, n. 508).
      Tale diversità di trattamento da parte dello Stato, non è tuttavia confortata né da ragioni medico-scientifiche, né tantomeno da ragioni sociali.
      L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ad esempio, riconosce come egualmente gravissime la cecità e la sordità profonda. E non senza un'adeguata motivazione.
      L'OMS, infatti, in un suo manuale per una classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, individua opportunamente tre momenti separati, ma coordinati, che intervengono in un processo invalidante:

          1) la menomazione (o minorazione);

          2) la disabilità;

          3) l'handicap (o svantaggio).

 

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      La menomazione è un danno organico, una patologia che comporta una non esistenza, o cattivo funzionamento, di un arto o di una parte del corpo, una qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.
      La disabilità è la perdita di funzioni, di una capacità operativa, conseguente alla menomazione, ovvero qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.
      L'handicap, infine è la difficoltà che il menomato, o il disabile, subisce nel confronto esistenziale con gli altri, il disagio sociale che deriva da una perdita di funzioni o di capacità, la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita od impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socio-culturali.
      Appare del tutto evidente che tali condizioni sussistono in eguale misura per entrambe le categorie di disabili citate che infatti, come detto, vengono trattate dall'OMS alla stessa stregua.
      In Italia, invece, questa omogeneità è stata compresa solo in parte dal legislatore nel 1988, quando ha riconosciuto ai sordi un'indennità che prima non veniva loro concessa e per le medesime sottostanti ragioni che vent'anni prima avevano determinato il riconoscimento di una indennità per i ciechi. Infatti l'indennità di accompagnamento è un sostegno economico erogato dallo Stato a favore di cittadini ciechi assoluti perché non in grado di camminare senza aiuto permanente di un accompagnatore, mentre l'indennità di comunicazione trae la sua ratio dall'assistenza di cui la persona sorda necessità per poter comunicare con le persone udenti.
      Purtroppo, la sordità ha una caratteristica perversa, quella di essere una disabilità «invisibile». Ciò ha comportato nel passato, e comporta tutt'oggi, una «distrazione» sociale e politica nei confronti di questa minorazione. Tutti ci accorgiamo di un ragazzo in sedia a rotelle che non riesce a salire dei gradini o di un cieco che ha difficoltà ad attraversare la strada e proviamo immediatamente un «sentimento» nei confronti di questi soggetti svantaggiati, che muove in noi la coscienza di adottare misure legislative che possano migliorare la qualità delle loro vite. Legiferiamo dunque e giustamente sull'abbattimento delle barriere architettoniche e riconosciamo un'indennità di accompagnamento, tenendo conto nel determinarne la misura del costo mensile che può avere un accompagnatore.
      Incontriamo sul nostro percorso di vita una persona sorda, invece, e se non «entriamo in contatto diretto» con essa non ce ne accorgiamo neanche. E non ce ne potremmo nemmeno accorgere perché per entrare in contatto diretto con una persona sorda bisogna abbattere le invisibili barriere della comunicazione.
      Riflettiamo, dunque, sul perché esiste questa differenza di importo tra le due indennità, su quale base abbiamo determinato l'importo dell'indennità di comunicazione per i sordi e soprattutto su quale base abbiamo il dovere legislativo di determinare il suddetto importo per il futuro. Non dimentichiamo che la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», nel prevedere all'articolo 24 la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, afferma al comma 1, lettera a), che «La riclassificazione [degli importi] tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (...), per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica (...)».
      Inoltre, sempre l'articolo 24, al comma 1, lettera e), nel disegnare i princìpi e criteri direttivi che il Governo deve seguire per il riordino dei suddetti emolumenti, stabilisce la «equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legi

 

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slativo». Tale disposizione è rimasta, ad oggi, lettera morta.
      A ben vedere, dunque, se nel determinare l'importo delle indennità si tenesse effettivamente conto, come recita correttamente la legge n. 328 del 2000, della funzione dell'emolumento, non ci si potrebbe sottrarre dal formulare una evidente riflessione: chiunque può accompagnare un cieco o un invalido civile, un parente, un amico, un volontario, un militare di leva, un giovane o anche un anziano. Per assistere una persona sorda, invece, occorre essere un operatore della comunicazione, un interprete, un tutor, che però devono essere in possesso di una particolare preparazione professionale che si ottiene solo dopo alcuni anni di formazione specifica. Va da sé che reperire sul mercato tale figura è più raro e sicuramente più oneroso che reperire un accompagnatore, il quale, molto spesso, non comporta alcun costo. Basti pensare a questo proposito che all'Unione italiana ciechi vengono assegnati accompagnatori attraverso il servizio nazionale civile.
      Paradossalmente, dunque, tenendo conto della funzione delle due indennità, dovremmo giungere alla conclusione che l'indennità di comunicazione riservata ai sordi dovrebbe essere di importo maggiore rispetto a quella di accompagnamento!
      Non ci spingiamo fino a questo punto, ma riteniamo indispensabile almeno che, a fronte di un medesimo presupposto di fatto e di diritto, venga riconosciuto un trattamento analogo. Nella situazione attuale l'articolo 3 della nostra Costituzione vale in maniera difforme per alcuni cittadini, rispetto ad altri.
      Confrontiamo ora nella tabella seguente le diverse indennità, relative agli anni 2003 e 2004:

Tipo di provvidenza
Importo
Limite di reddito
  2003 2004 2003 2004
Pensione ciechi civili assoluti 242,13 248,19 13.103,20 13.417,68
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 223,90 229,50 13.103,20 13.417,68
Pensione ciechi civili parziali 223,90 229,50 13.103,20 13.417,68
Pensione invalidi civili totali 223,90 229,50 13.103,20 13.417,68
Pensione sordomuti 223,90 229,50 13,103,20 13.417,68
Assegno mensile invalidi civili parziali 223,90 229,50 3.846,05 3.942,25
Indennità mensile frequenza minori 223,90 229,50 3.846,05 3.942,25
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 633,68 649,15 Nessuno Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 431,19 436,77 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti 217,66 220,18 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 113,91 157,69 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 402,12 412,18 Nessuno Nessuno

      Fra di esse vi è senza ragione un dislivello mensile di 428,97 euro. Quello che oggi chiediamo è che vi sia un incremento delle indennità di comunicazione tale da garantire il riconoscimento della pari dignità tra i disabili cosiddetti «sensoriali».
      Il riconoscimento del diritto di un sordo di non sentirsi «meno» di un cieco, di non sentirsi un disabile di «serie B», è un compito a cui non possiamo sottrarci.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 68.635.200 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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