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PDL 634

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 634



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, MIGLIORI, CONSOLO, MENIA

Modifica all'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, in materia di contributi obbligatori all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha esteso a tutti i sanitari iscritti agli albi professionali l'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), previsto dall'articolo 2 della legge n. 306 del 1901.
      Come è noto, prima di questa norma, l'obbligo di contribuzione riguardava esclusivamente i sanitari dipendenti dalla struttura pubblica e pertanto l'onere economico connesso a tale contribuzione, ispirato ad un lodevole principio solidaristico, veniva ad incidere su soggetti in grado di farvi sempre e comunque fronte, essendo per essi garantito un reddito e una posizione di relativa stabilità economica e lavorativa che permetteva la certezza di poter onorare l'impegno.
      Con l'estensione operata dalla citata legge, come si diceva, il predetto obbligo è venuto a gravare indistintamente su tutti gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o no in possesso di un reddito per farvi fronte, ovvero indipendentemente dal fatto che si trovi in una posizione di stabilità economica e professionale tale da giustificare l'aver posto a suo carico, seppur in applicazione di un principio solidaristico, un siffatto onere.
      Con la presente proposta di legge si intende pertanto modificare la lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di ripristinare lo stato quo ante che, a nostro parere, rappresentava una più equa applicazione del suddetto principio solidaristico a favore degli orfani dei sanitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, le parole: «di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari dipendenti di pubbliche amministrazioni».


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