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PDL 64

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 64



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di un servizio telefonico gratuito di soccorso ai minori in difficoltà, ai disabili e agli anziani

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema delle difficoltà e del disagio dei minori resta, nella nostra società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato. Si crea così una spirale pericolosa; chi paga il prezzo più alto, intanto, è senz'altro il più debole: il minore. Per uscire da questo stato di cose è necessario riconoscere che poco o niente è stato fatto o viene fatto per scoprire se e quando i minori vivano in condizioni di sofferenza, se e quando siano o possano essere sottoposti a violenza, se e quando manchino di ogni pur minimo supporto alla loro crescita.
      Il problema è tornato ultimamente di attualità a causa di alcuni casi di pedofilia dei quali i mezzi di comunicazione di massa si sono occupati. La pedofilia fa notizia, i mass-media se ne occupano e tutti si scandalizzano; poi i giorni passano, la notizia scompare e tutti se ne dimenticano. La pedofilia, così come ogni altro tipo di violenza sui minori, non è un fatto di oggi, né un male esclusivo della nostra società, ciononostante continuiamo a riconoscerne l'esistenza solo quando un fatto viene denunciato e fa notizia.
      La violenza sui minori e sui più deboli esiste, esiste in mille sfaccettature e modi; la violenza sui minori esiste e fa male alla nostra coscienza; la violenza sui minori fa male alla società perché colpisce la speranza.
      I casi di violenza sui minori sono i più difficili da conoscere perché raramente vengono denunciati, questo per svariati motivi: la giovinezza, l'inesperienza, spesso la vergogna della vittima stessa, l'omertà spontanea o imposta violentemente dalla famiglia, l'ignoranza, la paura. Vi è insomma la necessità di uno strumento che sia immediato, di facile accesso e che garantisca, allo stesso tempo, il rispetto e
 

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la tutela di chi lo usa. Da questo nasce la presente proposta di legge che istituisce una linea telefonica pubblica gratuita di soccorso, di sostegno e di aiuto ai minori. Lo scopo è quello di mettere a disposizione uno strumento attraverso il quale i più giovani e i più deboli possano chiedere aiuto e trovare, in tempo reale, un sostegno per superare momenti critici o difficili, siano essi di natura personale, sociale o psicologica. Creando un servizio pubblico gratuito ed aperto a tutti i soggetti più deboli della società, non si vuole certo soffocare iniziative di volontariato; al contrario l'istituzione pubblica è chiamata a garantire il servizio collaborando e servendosi del volontariato o di altre iniziative private che, senza scopo di lucro, si interessino al problema, tutto questo secondo il principio che, in uno Stato che si rispetti, il volontariato, nel campo sociale, deve avere un ruolo di supporto e non di struttura portante. Per fornire il servizio è auspicabile perciò stipulare accordi con la già esistente associazione «Telefono azzurro» o con altre associazioni anche di tipo ecclesiastico, quali «Caritas diocesane», così da avvalersi della esperienza pluriennale maturata sul campo da questi organismi.
      Le difficoltà e le necessità del minore sulle quali il servizio potrà essere chiamato a dare una risposta di primo aiuto potranno essere di qualsiasi natura, non solo episodi di violenza, sia essa fisica o psichica, ma anche difficoltà che nascano da problemi di comunicazione con il prossimo, difficoltà di comprensione dei fenomeni fisiologici legati alla crescita o difficoltà legate a problemi di ordine economico o sanitario. La povertà dei genitori, il non avere una casa, il cibo, i mezzi per acquistare medicine, il non poter accedere ad un'istruzione adeguata, sono condizioni che creano un enorme disagio nel minore e che, spesso, conducono a gravi conseguenze.
      Allo scopo di ovviare a tali estremi disagi, la presente proposta di legge stabilisce che il servizio telefonico sia organizzato dalle regioni, per garantire un certo bacino di utenza, come numero di abitanti, oltre che un ragionevole anonimato, che potrebbe essere compromesso in comunità più ristrette. Pur decentrando il servizio, è importante che il numero telefonico sia lo stesso su tutto il territorio nazionale. Questo permetterà infatti una più agevole conoscibilità e pubblicità del numero stesso. Il costo del servizio non deve appesantire in modo significativo il bilancio dello Stato e degli enti locali, infatti la proposta è di prestarlo facendo ricorso al volontariato e di finanziarlo in misura contenuta: 10 milioni di euro all'anno.
      La registrazione delle telefonate, pur contemperata dalla salvaguardia della privacy, riteniamo si renda necessaria sia per motivi di sicurezza, sia per oggettivare da un punto di vista scientifico i problemi, in modo tale da avere uno strumento di rilevazione, quanto più possibile vicino alle reali difficoltà che, momento per momento, le nuove generazioni incontrano nel loro inserimento sociale. L'identificazione della provenienza della telefonata è invece rilevante al fine di scoraggiare un uso improprio del servizio; si potrebbero verificare inoltre casi in cui si renda necessario un intervento immediato ed il minore non sia in grado di fornire indicazioni precise di ubicazione.
      Sempre nei limiti di salvaguardia della privacy, colui che riceve la chiamata del minore, qualora ravvisi fatti penalmente rilevanti, avvertirà le autorità di pubblica sicurezza o l'autorità giudiziaria, mentre se dovesse ritenere che un intervento immediato della pubblica autorità potrebbe peggiorare la situazione, potrebbe procrastinare la denunzia per non più di dieci giorni solo per consentire la tutela della sicurezza del minore. Riteniamo questo punto, insieme alla tutela della privacy, di fondamentale importanza; l'intento infatti è quello di istituire uno strumento che sia di tutela e di aiuto e non di mera repressione.
      Per le ragioni sopra esposte si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge, il cui contributo per la salvaguardia dei minori appare evidente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. È istituito il servizio telefonico gratuito di soccorso per i minori al quale possono, per chiedere un aiuto immediato, rivolgersi anche altri soggetti deboli della società, ovvero anziani e disabili.
      2. Il servizio si esplica mediante l'attivazione di un numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee per raccogliere e indirizzare le richieste di aiuto al fine di fornire una risposta immediata.
      3. Chiunque può utilizzare il servizio telefonico previsto dal presente articolo per segnalare le situazioni di disagio di cui al comma 1.
      4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a dare adeguata pubblicità al numero telefonico di soccorso e alle finalità del servizio.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono demandati il coordinamento per l'organizzazione e la conduzione del servizio telefonico per i minori.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano norme per la sua attuazione anche delegando alle province l'organizzazione e la conduzione del servizio. Gli enti delegati, o le regioni stesse, costituiscono un comitato operativo per i minori che si occupa di attivare e gestire il servizio.
      3. La maggiore azienda concessionaria del servizio di telefonia fissa mette a

 

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disposizione un numero telefonico unico, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, e un numero adeguato di linee. Il costo del traffico è posto a carico dello Stato.

Art. 3.
(Ambito dell'attività).

      1. Gli operatori del servizio telefonico per i minori devono affrontare qualsiasi tematica concernente lo stato di bisogno, difficoltà o necessità del minore o di altri soggetti deboli che ad esso si rivolgano, sia per problematiche inerenti il disagio sociale, la sussistenza, l'educazione, sia per gli stati di disagio psicologici propri dell'età giovanile.

Art. 4.
(Comitato operativo degli operatori telefonici per i minori).

      1. Il comitato operativo degli operatori telefonici per i minori è formato da un massimo di cinque membri nominati dalla regione. Gli operatori telefonici per i minori devono essere scelti tra psicologi, sociologi, insegnanti, assistenti sociali, religiosi, medici, avvocati, pubblici ufficiali che, per preparazione culturale, professionale o impegno personale, possano dare risposte adeguate alle richieste di aiuto.
      2. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono far parte del comitato operativo per i minori nella persona del loro presidente, o di persona da questi delegata, e prestano il loro servizio tramite il personale volontario dell'associazione.
      3. Il personale volontario delle associazioni che presta il proprio servizio al telefono per i minori deve avere i medesimi requisiti richiesti per gli operatori telefonici previsti al comma 1. Tale personale è inoltre sottoposto ai medesimi obblighi e gode delle medesime tutele.

      4. Gli operatori telefonici per i minori sono tenuti a rispettare la riservatezza di

 

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chi utilizza il servizio. Sono inoltre vincolati al segreto professionale.

Art. 5.
(Operatività del servizio).

      1. La chiamata al servizio telefonico per i minori è gratuita.
      2. Nei limiti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, le telefonate possono essere smistate, secondo l'oggetto e la natura della richiesta, alle istituzioni competenti nella materia, quali ospedali, aziende sanitarie locali, centri di recupero per tossicodipendenti o autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire un intervento tempestivo e mirato alla natura del problema esposto.
      3. Colui che riceve la chiamata del minore, qualora ravvisi fatti penalmente rilevanti, è tenuto a denunciarli alle autorità di pubblica sicurezza o alla magistratura. Tuttavia, qualora ravvisi circostanze per le quali, a suo giudizio, un intervento della pubblica autorità potrebbe causare un peggioramento della situazione del minore, o di chi ha effettuato la chiamata, può non denunciare il fatto per il periodo necessario ad assicurare la tutela della sicurezza del minore, e comunque per non più di dieci giorni, ed è tenuto al segreto professionale.

Art. 6.
(Norme di sicurezza).

      1. Tutte le telefonate al servizio per i minori sono registrate e sono depositate in appositi archivi suddivisi per materie.
      2. A ogni telefonata è attivata la ricerca per individuarne la provenienza.
      3. Solo su richiesta di un magistrato la registrazione di una telefonata può essere utilizzata in procedimenti penali.
      4. Le registrazioni, rese anonime e non riconducibili al soggetto o ai soggetti interessati, possono essere utilizzate ai fini di studio o statistici.

 

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      5. Le registrazioni devono essere conservate per dieci anni.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per il 2006 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Per lo svolgimento del servizio telefonico per i minori si fa ricorso in modo preferenziale alle associazioni di volontariato ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono attività sociale nel territorio.
      4. Il servizio telefonico per i minori può, altresì, essere affidato a una o più associazioni di volontariato o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
    


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