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PDL 65

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 65



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una piena e completa partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di particolari interessi, di attività a rilevanza sociale.
      Negli ultimi anni si sono progressivamente accresciuti gli esempi di creazione di organismi di tipo associativo, tra i quali si sono distinte in particolare le organizzazioni operanti nel campo della solidarietà, della promozione e integrazione sociale dei portatori di handicap, del volontariato.
      Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, di scarsa o nessuna esponenzialità, che, anziché portare giovamento alla causa delle categorie di riferimento, generano confusione nella rappresentazione delle istanze. Tale fenomeno arriva in molti casi a impedire od ostacolare seriamente la corretta individuazione da parte delle istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale. E questo è tanto più grave nel settore dell'handicap, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate, da normative nazionali ed europee, ad esercitare un ruolo particolarmente significativo.
      Per venire incontro a quest'ordine di problematiche, già da tempo si stanno adoperando quelle associazioni nazionali che storicamente operano a favore dei soggetti portatori di handicap, vale a dire l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio. Tali associazioni sono enti morali aventi personalità giuridica
 

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di diritto privato ai quali è stata espressamente riconosciuta la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie di disabili. Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente a circa cinque milioni ed esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando attivamente alle loro funzioni, visto che sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella commissione medica superiore costituita presso il medesimo Ministero e nella commissione tripartita di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
      La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che rappresentano circa il 95 per cento dei disabili italiani e che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza, induce a riconoscere loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, attribuendo loro il ruolo di associazioni di interesse pubblico nazionale e, di conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di destinare una parte della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui già beneficiano lo Stato, la Chiesa cattolica ed altri soggetti operanti nel campo socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno dovuto, di volta in volta, essere riproposte ed approvate.
      Da qui anche il riconoscimento alle associazioni di cui alla presente proposta di legge del medesimo ruolo di informazione, assistenza e tutela dei soggetti da esse rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale dei quali condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono riconosciuti di interesse pubblico nazionale.

Art. 2.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
      2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 3.

      1. Le associazioni di portatori di handicap di cui all'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,

 

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ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza e con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.
      3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte indipendentemente dalla adesione del soggetto interessato all'associazione.


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