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PDL 200

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 200



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Trecento milioni di persone, tra il 4 e il 5 per cento della popolazione mondiale, appartengono a popoli, nazioni, tribù o comunità che vivono spesso in stretto contatto con la natura in qualità di antichi abitatori delle loro terre. Spesso questi popoli sono vittime di sfruttamento, repressione, discriminazione e sottrazione delle basi della loro esistenza da parte degli Stati sul cui territorio essi abitano. Il 75 per cento di tutte le materie prime non rinnovabili si trova sulle terre dei popoli indigeni e gli Stati dell'occidente industrializzato partecipano a quasi tutti i megaprogetti di sfruttamento relativi alle terre degli indigeni. La Convenzione C 169, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), organizzazione di settore delle Nazioni Unite (di cui fanno parte, accanto ai Governi, anche rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori) è finora l'accordo internazionale più completo riguardante la tutela dei popoli indigeni. Tale Convenzione è stata sottoscritta soltanto da diciassette dei 178 Stati membri dell'ILO. Le potenze industriali dell'Occidente, tra cui anche l'Italia e la Germania, hanno dichiarato che la Convenzione non li riguarda, in quanto sul loro territorio non vivono popoli indigeni. Attraverso progetti di cooperazione e di sviluppo con gli Stati del sud, in realtà, gli Stati europei hanno una grandissima influenza sul destino dei popoli indigeni. Ciò vale soprattutto nell'epoca della «globalizzazione».
 

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      Se gli Stati dell'occidente ratificassero questa Convenzione, sarebbero costretti a conformare alle sue norme la propria politica estera. Per questo motivo i rappresentanti dei popoli indigeni chiedono nuovamente che anche l'Italia, e con essa gli altri Stati d'Europa, aderiscano al gruppo degli Stati sottoscrittori.
      La Convenzione ILO C 169 è una rielaborazione della Convenzione ILO 107 del 1957, anch'essa dedicata alla tutela dei popoli indigeni, ratificata da 27 Stati. La sua revisione si deve alle critiche degli interessati. Secondo queste critiche, lo scopo della Convenzione ILO 107, cioè l'integrazione dei popoli indigeni nelle società maggioritarie, dovrebbe cedere il passo ad un concetto di ampia autodeterminazione. All'elaborazione della Convenzione ILO C 169 hanno collaborato, seppure indirettamente, i rappresentanti di numerosi popoli indigeni. Tuttavia uno dei suoi limiti più gravi sta nella necessità di approvazione e ratifica della Convenzione medesima da parte dei Parlamenti nazionali dei singoli Stati.
      La Convenzione ILO C 169 mette per iscritto i diritti fondamentali dei popoli indigeni e tribali e impone agli Stati sottoscrittori degli obblighi di ampia portata. In sette articoli si occupa specificamente delle questioni della proprietà fondiaria e dello sfruttamento delle materie prime; di questioni, cioè, d'importanza vitale per molti popoli indigeni. L'accordo riconosce, specificamente, agli articoli 2 e 3, la piena garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza discriminazioni; all'articolo 4 il diritto all'identità culturale e il diritto alle strutture e alle tradizioni comunitarie; all'articolo 6 il diritto alla partecipazione dei popoli interessati alle decisioni che li riguardano e il diritto alla definizione del proprio futuro; agli articoli 7, 8 e 9 l'uguaglianza di fronte all'amministrazione e alla giustizia; agli articoli 13 e 19 il diritto alla terra e alle risorse; all'articolo 20 il diritto all'occupazione ed a condizioni di lavoro adeguate; all'articolo 21 il diritto alla formazione.
      Fino ad oggi la Convenzione è stata ratificata dai Parlamenti dei seguenti 17 Stati: Norvegia (il 19 giugno 1990); Messico (il 5 settembre 1990); Colombia (il 7 agosto 1991); Bolivia (l'11 dicembre 1991); Costa Rica (il 2 aprile 1993); Paraguay (il 10 agosto 1993); Perù (il 2 febbraio 1994); Honduras (il 28 marzo 1995); Danimarca (il 22 febbraio 1996); Guatemala (il 5 giugno 1996); Olanda (il 2 febbraio 1998); Fiji (il 3 marzo 1998); Ecuador (il 15 maggio 1998); Argentina (il 3 luglio 2000); Repubblica Bolivariana del Venezuela (il 22 maggio 2002); Dominica (il 25 giugno 2002); Brasile (il 25 luglio 2002).
      Negli Stati sottoscrittori si possono constatare alcuni sviluppi positivi: lo Stato boliviano, per esempio, con una modifica costituzionale ha affermato la propria natura multietnica e multiculturale e ha riconosciuto il diritto dei popoli indigeni alla partecipazione alle decisioni che li riguardano. Il Messico ha disposto che nei processi penali siano prese in considerazione le consuetudini dei popoli indigeni. Peraltro, l'ILO ha preso atto di gravi abusi nei confronti dei lavoratori indigeni del Messico e ha fatto pressioni per un miglioramento della situazione. Risultati assolutamente positivi si registrano invece in Norvegia, ove è stato istituito il Parlamento del popolo indigeno dei Saami, che partecipa a tutte le decisioni riguardanti tale popolo. Al Parlamento dei Saami è trasmesso anche, per un giudizio, il rapporto norvegese sullo stato dell'applicazione della Convenzione.
      I Paesi Bassi hanno ratificato la Convenzione nel 1998. Questo Stato ha già dichiarato che si atterrà ai criteri stabiliti dalla Convenzione per quanto riguarda i voli militari a bassa quota sul Labrador in Canada ed il commercio del legname tropicale. Nel Parlamento austriaco, invece, i tentativi di adesione sono regolarmente falliti. Sebbene solo pochi Stati abbiano finora ratificato la Convenzione ILO C 169, l'influsso di questo strumento si estende su di una più vasta cerchia di Stati. Ad esempio, la Duma russa ha chiesto all'ILO una consulenza per una possibile nuova legislazione riguardante i popoli indigeni di quel Paese. A non tacere del Cile, il cui nuovo Presidente ha fissato
 

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un periodo di cento giorni per rivedere le politiche esistenti a tutela dei popoli indigeni. Con molta probabilità la Convenzione sarà ratificata in breve tempo.
      Da parte indigena, la Convenzione è stata generalmente accolta con favore. Sebbene le siano imputate anche parziali tendenze assimilatorie, la Convenzione è vista con favore, riscontrando in essa, in generale, evidenti progressi rispetto alla versione precedente. Questo trattato chiarisce che in nessun caso un trattamento particolare dei popoli indigeni in ambiti specifici deve condurre ad una sorta di apartheid. Gli appartenenti ai popoli indigeni hanno sì il diritto alla propria cultura, ma non possono in nessun caso essere costretti alla tradizionale vita tribale. L'articolo 8 garantisce loro la possibilità di scegliere il proprio modo di vita.
      Sotto molti aspetti la Convenzione ILO C 169 è troppo generica e lascia molti spazi all'interpretazione. Ciò dipende anche dal fatto che il trattato deve valere per tutti i popoli indigeni, le cui condizioni effettive sono anche molto diverse. Agli Stati che non vogliano applicare con serietà la Convenzione si presentano pertanto molte scappatoie per eluderne le disposizioni.
      Un altro punto critico è il fatto che ai popoli indigeni è sì riconosciuto il diritto ad essere consultati nei processi decisionali che li riguardano, ma non quello ad una competenza di codecisione attiva o ad un diritto di veto. Le istanze statali non indigene hanno sempre l'ultima parola; gli indigeni, cioè, dipendono ancora dalla buona volontà dei governi. Anche se il trattato sottolinea che le decisioni vanno prese «di comune accordo», si configura qui una posizione giuridica piuttosto debole.
      Nel 1993 anche la Germania ha rifiutato la ratifica della Convenzione ILO C 169, affermando che sul territorio tedesco non vivono popoli indigeni e sostenendo che l'oggetto del trattato non la riguarda. Identica posizione ha assunto l'Italia nel Consiglio europeo del giugno 2000. In Germania, in risposta a successive interrogazioni, tale brusco rifiuto è stato in parte mitigato: secondo tale posizione, per il diritto internazionale non si potrebbe escludere un'adesione della Germania alla Convenzione, ma ciò «non avrebbe senso». Inoltre, negli ultimi anni vi sono state delle campagne realizzate da parte di organizzazioni non governative e la visita della Commissione ONU per i diritti umani. Da questa prospettiva anche la Spagna si sta avvicinando all'adesione.
      In realtà l'adesione di numerosi Stati, soprattutto se economicamente potenti, sarebbe invece importante. Ciò risulta chiaramente considerando la duplice intenzione del trattato, destinato in primo luogo a regolare i rapporti tra Stati e popoli indigeni; ma anche a contribuire alla creazione di un elenco di norme di validità universale. Un altro argomento a favore dell'adesione di Stati senza popoli indigeni è la possibilità di un controllo reciproco tra Stati. Secondo l'articolo 22 dello Statuto ILO, infatti, gli Stati aderenti alle Convenzioni possono elevare reclami all'ILO. Sebbene non sia usuale, questo tipo di sanzione permette comunque di avvalersene per presentare petizioni ed esercitare pressioni di natura politica. Inoltre le organizzazioni non governative avrebbero la possibilità di pubblicare con regolarità rapporti sullo stato di applicazione della Convenzione.
      Poiché la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni finora non è stata approvata, anche se l'elaborato è stato recentemente discusso dalla Sottocommissione per l'invio dello stesso al Consiglio ONU per i diritti umani, la Convenzione ILO C 169 è tuttora il più ampio e completo trattato internazionale a garanzia dei diritti dei popoli indigeni. Si tratta di un importante strumento per assicurare la sopravvivenza dei popoli indigeni di questa terra. Resta da sperare che anche altri Stati europei la ratifichino, seguendo l'esempio norvegese, danese ed olandese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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