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PDL 333

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 333



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Disposizioni in favore del personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende avviare a soluzione il problema del personale precario che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità con l'autorizzazione a bandire, nei limiti dei posti disponibili previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati a tale personale che svolge ininterrottamente presso l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro ente.
      Si è anche cercato di trovare una soluzione per il personale che, pur risultando idoneo, non trova, dopo l'espletamento del concorso, collocazione in ruolo per mancanza di posti: si prevede infatti di trattenere tale personale in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo.
      Gli oneri per le assunzioni sono posti per il 50 per cento a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e per il restante 50 per cento a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica definita ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concorsi riservati al personale che svolge ininterrottamente presso l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro ente.
      2. Il personale di cui al comma 1 che, pur dichiarato idoneo a seguito dell'espletamento del concorso, non trova collocazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo.
      3. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 anteriormente allo svolgimento del concorso di cui al medesimo comma presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
      4. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 e per il personale di cui al comma 2 sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Istituto superiore di sanità già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca espletati a pagamento.


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