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PDL 378

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 378



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MENIA, HOLZMANN

Modifiche allo Statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta in materia di diritto di voto

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sempre più avanzato processo di integrazione europea ha determinato l'introduzione nel Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo dal nostro Paese con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, di una disposizione (l'originario articolo 8-B, divenuto nella versione consolidata l'articolo 19), che prevede che «Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».
      Successivamente, la direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, ha previsto, all'articolo 3, che: «Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

          a) è cittadino dell'Unione (...);

          b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini».

      La consapevolezza del crescente ruolo che nella Unione europea assumono i lavoratori immigrati ha, quasi in contemporanea, determinato un ripensamento anche dei diritti da riconoscere a questi

 

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ultimi per ciò che riguarda la partecipazione alla vita amministrativa degli enti locali nei quali risiedono. Da ciò deriva la necessità di introdurre nella nostra Costituzione una disposizione che, innovando profondamente il principio che riserva solo ai cittadini italiani il diritto di voto, ne determina l'estensione, nelle elezioni amministrative, anche ai cittadini extracomunitari in possesso di determinati requisiti idonei alla loro integrazione nella società italiana.
      Parallelamente all'iniziativa di natura legislativa, assunta per i lavoratori extracomunitari, si ritiene necessario apportare modifiche a situazioni stratificate nel tempo che non sono più coerenti con il sistema che si viene a realizzare. Nel nostro ordinamento costituzionale, infatti, sono presenti situazioni fortemente contrastanti con i princìpi indicati e che sono attualmente prive delle giustificazioni storiche che le avevano ispirate e che appaiono, quindi, del tutto svuotate di ogni significato. Ci riferiamo a quanto è previsto nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta per l'esercizio del diritto elettorale attivo. In provincia di Bolzano, infatti, è richiesto il requisito della residenza in territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni, anche nelle elezioni dei consigli comunali. In provincia di Trento è necessario il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno.
      Per ciò che riguarda la Valle d'Aosta, è previsto che per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo per l'elezione del consiglio possa essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo non superiore ad un anno.
      Si tratta di norme palesemente in contrasto con i princìpi della nostra Costituzione e con le regole che hanno affermato in Europa la libertà di circolazione delle persone, la libertà di insediamento, la libertà per ciascun cittadino dell'Unione di vivere e di lavorare dove meglio ritenga di farlo, godendo, ovviamente, in tale località di tutti i diritti civili e politici, tra cui, fondamentale, quello di partecipare alla vita politica e amministrativa attraverso le elezioni. Già in passato è stata avanzata la proposta di superare queste evidenti anomalie. È stato obiettato che le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prevedevano queste disposizioni, erano state volute a salvaguardia dei diritti delle minoranze e che esse erano collegate ad impegni assunti tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica federale d'Austria. In realtà, come emerge dalle molteplici discussioni parlamentari svoltesi in merito all'approvazione delle norme dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, autorevolissime sono state le voci di coloro che hanno sottolineato l'assoluta autonomia dello Stato italiano nell'operare le scelte che hanno condotto alla formulazione delle norme statutarie medesime.
      A tali argomentazioni, inoltre, si aggiunge che ogni possibile dubbio è superato dall'articolo 4 della citata direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994. Infatti, tale articolo prevede che: «Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente». Questa norma viene, quindi, a vanificare il requisito della residenza per un periodo minimo in una determinata località, come si verifica nei citati Statuti speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta, posto che equipara tale periodo di residenza a quello trascorso in ogni altra località dell'Unione.
      Anche se il successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 4 «(...) lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale», in realtà esso viene ad
 

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attribuire a «ciascuno Stato membro» il potere di determinare quali siano i requisiti cui subordinare i diritti elettorali. È interessante notare come sia l'Italia che la Repubblica federale d'Austria, nell'approvare questa direttiva, non abbiano effettuato alcuna dichiarazione a verbale con cui limitare o addirittura escludere l'applicazione del citato articolo 4 o con cui collegarla al rispetto di accordi bilaterali già conclusi.
      La presente proposta di legge costituzionale si limita a modificare, nello statuto del Trentino-Alto Adige, le disposizioni sull'elettorato attivo, in quanto, per ciò che riguarda l'elettorato passivo, è necessario un più ampio tempo di riflessione, anche per evitare che possa sorgere solo il sospetto che non si tengano nella dovuta considerazione i diritti delle minoranze linguistiche. La proposta di legge costituzionale si limita, altresì, a riconoscere il diritto di elettorato attivo nelle elezioni provinciali per Trento e per Bolzano ai soli cittadini italiani residenti, in quanto il consiglio regionale è, in tale regione, costituito dalla somma dei due consigli provinciali. Riconoscere, pertanto, l'elettorato attivo ai cittadini comunitari o agli stranieri extracomunitari avrebbe comportato un'estensione di tale diritto anche alle elezioni regionali.
      Per ciò che concerne l'elezione nei comuni della provincia di Bolzano, per i quali è attualmente prevista la disciplina innanzi ricordata, si è presa in considerazione la eventuale futura possibilità dell'estensione del voto amministrativo anche agli stranieri non comunitari.
      Per ciò che concerne lo Statuto per la Valle d'Aosta, si propone l'abrogazione della disposizione che stabilisce il citato requisito di un periodo di residenza minimo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).

      1. Il secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio della provincia. I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri ai quali, ai sensi della Costituzione, sia riconosciuto il diritto di voto nelle elezioni amministrative, esercitano il diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano se residenti nel territorio comunale».

      2. L'articolo 63 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta).

      1. Il secondo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è abrogato.


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