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PDL 421

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 421



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LULLI

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Prima della entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante «Norme sui licenziamenti individuali», la mancanza nell'ordinamento dell'obbligo della giusta causa ha consentito atteggiamenti discriminatori e numerosi casi di licenziamento per motivi politici e sindacali. La storia della Repubblica, nel periodo intercorrente tra la fine degli anni '40 e la prima metà degli anni '60, fu caratterizzata da forti tensioni, politiche, sociali e ideali. I luoghi di lavoro si trovarono ad essere teatro di conflitti anche molto aspri; si trattò di rivendicazioni e di lotte che consentirono il riconoscimento di fondamentali esigenze sociali, ampliarono la partecipazione alla vita pubblica e, in definitiva, costituirono un fattore di consolidamento della democrazia, ma che, al contempo, ebbero anche pesanti costi sociali e umani per molti lavoratori che, a causa delle loro scelte, furono privati del lavoro, emarginati, costretti a vivere in condizioni materiali assai dure o, in alcuni casi, spinti all'emigrazione. Apparve quindi assolutamente necessario, affermatosi un nuovo quadro politico e sociale e instauratosi sul piano normativo un sistema di garanzie più avanzato a tutela dei diritti e delle libertà sui luoghi di lavoro, operare in favore di coloro che erano stati privati del lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi, quanto meno per salvaguardarne la condizione dal punto di vista previdenziale. È questa l'origine della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio di cui i lavoratori medesimi erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ricostruzione che andava effettuata per il periodo decorrente dalla
 

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data del licenziamento a quella del conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, con esclusione del periodo coperto da contribuzione effettiva per altri rapporti di lavoro. La ricostruzione della posizione assicurativa, per l'ottenimento della quale i soggetti interessati dovevano produrre motivata domanda entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, riguardava tutti i lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato, licenziati per i motivi predetti nel periodo 1o gennaio 1948 - 7 agosto 1966, data di entrata in vigore della già citata legge n. 604 del 1966.
      La ricostruzione avveniva mediante l'accreditamento dei relativi contributi assicurativi a carico dell'ente di previdenza e la decisione sull'ammissione alla stessa era demandata a un comitato costituito presso l'allora Ministero del lavoro, mentre l'accertamento dei fatti da porre a base della decisione veniva riservato a una apposita commissione provinciale.
      Era previsto un termine di due anni di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per presentare le istanze di riconoscimento dei requisiti previsti per ottenere i benefìci della norma; tuttavia la difficile situazione in cui si trovava una parte non irrilevante dei possibili destinatari delle norme - quale, ad esempio, la condizione di emigrato - pose ben presto il problema di riaprire i termini della presentazione delle domande e fu all'origine della legge 19 dicembre 1979, n. 648, che riaprì i termini per ulteriori novanta giorni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Identica motivazione è stata alla base della legge 9 giugno 1999, n. 172, che riaprì i termini per ulteriori centottanta giorni.
      Anche in seguito a tali provvedimenti alcuni lavoratori, che pur avrebbero avuto diritto ad accedere ai benefìci di cui alla legge n. 36 del 1974, si sono trovati nell'impossibilità di presentare la domanda nei termini previsti; la disinformazione, lo sradicamento sociale, l'emigrazione e altre cause ancora una volta hanno impedito l'esercizio di un diritto sancito dalla legge. Il problema dunque è ancora in parte irrisolto in una situazione in cui inevitabilmente i possibili destinatari dei benefìci di legge esclusi per mancata o ritardata presentazione delle domande sono ormai, in grandissima parte, persone di età avanzata: questo aspetto attiene a un profilo umano della questione che non può assolutamente lasciare indifferenti e motiva la presente proposta di legge che ha lo scopo di riaprire i termini previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, di ulteriori centoventi giorni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

      1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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