Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 500

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 500



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Disposizioni concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato

Presentata il 4 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconoscere il diritto a tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1981 e il 1995, di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate, al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie, sempre più numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile, e di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai ferrovieri pensionati in attesa di veder riconosciuto il loro diritto, come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
      L'approvazione della presente proposta di legge, oltre a eliminare l'enorme contenzioso di cui è gravata l'amministrazione della giustizia, presso la quale pendono migliaia di ricorsi giudiziari avanzati dai ferrovieri, comporterebbe anche un vantaggio economico per le Ferrovie stesse.
      Infatti, la stragrande maggioranza delle sentenze emesse finora, oltre alle spese aggiuntive di giustizia a carico delle Ferrovie dello Stato, condannano le Ferrovie stesse anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria che fanno addirittura più che raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto.
      D'altronde, va ricordato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 2249 del 2 giugno 1977, stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».
      Tale principio veniva ribadito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio,
 

Pag. 2

III sezione, che, con sentenza n. 622 del 27 maggio 1985, disponeva che «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefìci riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi».
      Il riconoscimento di tale diritto, sia pure con decorrenze diverse, è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, e con il decreto del Presidente delle Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico. I dipendenti dell'allora ente Ferrovie dello Stato sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale e assistenziale del personale dipendente continua a essere regolato dalle leggi in vigore.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato e infine dalla società Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni, tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.

Art. 2.

      1. I benefìci di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione dell'indennità di buonuscita prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
      2. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di

 

Pag. 4

cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su