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PDL 687

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 687



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISCI, VIOLANTE, ACERBO, CIRO ALFANO, BELLANOVA, BRANDOLINI, CACCIARI, CHIANALE, CIALENTE, RICCARDO CONTI, D'ANTONA, DE BRASI, D'ELPIDIO, DI GIROLAMO, FABBRI, FASCIANI, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, LUCCHESE, LUMIA, MARAN, MARIANI, MARTELLA, MORRONE, MOTTA, NANNICINI, OTTONE, ROCCO PIGNATARO, RAMPI, FEDERICA ROSSI, GASPARRINI, ROSSO, RUGGHIA, SERVODIO, SPINI, TOLOTTI, TUCCI, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della responsabilità sociale delle imprese e, di conseguenza, le questioni riguardanti i diritti dei lavoratori e dei consumatori, nonché la tutela ambientale, sono da anni oggetto di discussioni e di riflessioni in ambito nazionale, europeo e mondiale.
      La Commissione delle Comunità europee, nel luglio del 2001, ha presentato un Libro verde, «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese», con il quale si avvia un vero e proprio dibattito sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Il documento definisce la RSI come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» e individua le modalità di costituzione di una struttura europea che promuova tale concetto.
      Già nel 1993, il Presidente della Commissione europea Jacques Delors, nel Libro bianco «Crescita, competitività ed occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» ha sollecitato alle imprese europee un loro impegno nella lotta contro l'esclusione sociale, al fine di costruire un'economia competitiva e solidale.
      Facendo seguito alla strategia individuata dal Libro bianco, il Consiglio europeo
 

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di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha sottolineato l'importanza strategica della RSI, affinché l'Europa diventi «(...) l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale (...)». In quella sede, il Consiglio ha invitato le imprese europee allo sviluppo di buone pratiche, ad una sana organizzazione del lavoro, ad una politica di inclusione sociale.
      In sostanza, il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa che esse decidono, di propria iniziativa, di contribuire a migliorare la società, cioè di investire maggiormente nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate, al fine di conciliare le ragioni della competitività con quelle dello sviluppo sociale.
      Compito del legislatore è quindi quello di accrescere il senso di responsabilità delle singole imprese, inducendo le stesse a riconoscere l'aspetto sociale come una delle componenti «dell'essere impresa» e a inverare il principio che ciò può avere un valore economico diretto.
      La definizione di una più forte identità delle aziende, nel quadro delle grandi trasformazioni in atto, è cosa particolarmente attesa dai cittadini europei ed italiani e si trova in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg (15-16 giugno 2001), nelle quali si afferma che, nel lungo termine, la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente andranno di pari passo.
      Inoltre, nel marzo 2006, con la comunicazione della Commissione europea sulla responsabilità sociale d'impresa, vengono delineate le strategie e le iniziative per «Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di RSI». In tale documento il principale elemento di novità è rappresentato dalla «Alleanza europea per una impresa competitiva e sostenibile» che dovrebbe portare più imprese a collaborare tra loro per andare al di là degli obblighi minimi legali, in favore della società e dello sviluppo sostenibile.
      A livello mondiale sono certamente da assumere a riferimento le iniziative realizzate dalle organizzazioni internazionali, quali il Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle imprese multinazionali e la politica sociale, i Princìpi direttivi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico destinati alle imprese multinazionali, l'attività del Council of Economic Priorities Accreditations Agency - CEPAA, e della Social Accountability International - SAI, la cosiddetta «certificazione etica», ovvero la norma internazionale Social Accountability 8000. La certificazione di responsabilità sociale delle imprese non deve perciò essere considerata come una sorta di sostituto alla legislazione sui diritti sociali o sulle normative ambientali, ma deve essere vista come una base equa e universale, un punto di partenza comune per tutte le aziende al fine di sviluppare le prassi socialmente responsabili.
      Attualmente la responsabilità sociale è realizzata, in minima parte e quasi in via esclusiva, da grandi imprese; ma è indubbio che essa riveste notevole importanza per tutte le aziende e per tutti i settori di attività, a partire dalle piccole e medie imprese (PMI) fino a quelle aventi valenza internazionale.
      Anzi, proprio tra le PMI e le microimprese, è essenziale che essa sia sviluppata nel modo più ampio possibile, perché soprattutto in questo ambito si registrano il più grande apporto all'occupazione e la possibilità di migliorare l'idea complessiva delle filiere di produzione.
      Considerata la diversità dei codici di condotta da parte delle imprese su scala planetaria, la SAI ha prodotto una normativa sulle condizioni di lavoro ed un sistema di verifica delle imprese, con certificazione di una parte terza indipendente.
      La norma in questione è la citata SA 8000 ed il suo sistema di verifica fa riferimento a strategie già sperimentate di garanzia di qualità quali ad esempio quelle utilizzate dalla norma ISO 9000.
 

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      Ma a ciò aggiunge numerosi elementi che gli esperti internazionali dei diritti dell'uomo hanno considerato essenziali per corrispondere ai requisiti della responsabilità sociale.
      Evitando di riportare pedissequamente tutta la norma relativa alla SA 8000, alla quale si rimanda integralmente per lo spirito che permea la proposta di legge, è tuttavia necessario ricordare che l'azienda, al fine di conseguire la certificazione, deve osservare le leggi nazionali e le convenzioni ILO specifiche, nonché rispettare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 e la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959.
      Tra i requisiti essenziali di responsabilità sociale figurano:

          a) il non utilizzo del lavoro infantile;

          b) il non utilizzo del lavoro obbligato o svolto sotto coercizione;

          c) la salubrità e la sicurezza del luogo di lavoro;

          d) il rispetto della libertà di associazione e di contrattazione;

          e) la non attuazione di pratiche discriminatorie e di esclusione;

          f) il non utilizzo di pratiche disciplinari lesive della dignità dei lavoratore;

          g) il rispetto dell'orario di lavoro;

          h) il rispetto dei diritti relativi alla retribuzione;

          i) l'attuazione di sistemi di gestione verificabili e comunicabili all'esterno.

      Siamo in presenza di un ampio spettro di diritti che va ben oltre la tutela di singole categorie o fasce di età, per abbracciare il sistema generale della protezione sociale su scala planetaria.
      Tuttavia è indubitabile che assume particolare rilievo nelle attività di prevenzione dello sfruttamento del lavoro minorile, non solo nel nostro Paese dove è ancora presente, ma anche nei Paesi che intrattengono rapporti economici con le aziende italiane.
      La proposta di legge intende dare più ampio e specifico riconoscimento alle attività del CEPAA e incentiva l'applicazione della certificazione SA 8000 attraverso l'istituzione del marchio etico, inteso come elemento distintivo delle aziende italiane socialmente responsabili.
      Il marchio etico, rilasciato alle aziende in possesso della certificazione SA 8000, può essere utilizzato per tutte le forme di valorizzazione dei beni prodotti o dei servizi resi e per qualificare la propria immagine rispetto ai consumatori.
      Si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende, composto da un ufficio di presidenza e da un comitato consultivo nel quale sono presenti i rappresentanti del mondo imprenditoriale e sindacale, delle associazioni dei consumatori, degli organismi di cooperazione internazionale e di difesa dei diritti umani e dell'infanzia, dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle regioni.
      All'Osservatorio sono riconosciute funzioni specifiche nel campo della responsabilità sociale delle aziende e della promozione e valorizzazione del marchio etico e per sviluppare i rapporti con il CEPAA, l'ILO e gli altri organismi nazionali e internazionali.
      Sono previste specifiche misure di sostegno a favore delle piccole e medie imprese, sotto forma di credito di imposta, per il conseguimento della certificazione SA 8000 e il riconoscimento del marchio etico; inoltre sono introdotte alcune modifiche in materia di esportazione al fine di attribuire una priorità nell'accesso ai benefìci alle aziende titolari del marchio etico.
      Stante l'importanza ed anche in considerazione della discussione avvenuta in Assemblea, nel corso della precedente legislatura, sulle mozioni relative al lavoro minorile, si auspica una rapida calendarizzazione ed approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, al fine di favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori e il principio dell'integrità ambientale, come indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e nei relativi strumenti di attuazione, anche attraverso l'adozione di specifiche iniziative di crescita della responsabilità sociale ed economica dei produttori e dei consumatori:

          a) riconosce le attività del Council of Economical Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e degli organismi accreditati presso lo stesso CEPAA;

          b) incentiva l'applicazione della certificazione Social Accountability 8000 (SA 8000), norma internazionale elaborata dalla Social Accountability International in conformità ai princìpi sottoscritti dalla convenzione dell'International Labour Organization (ILO), nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948, e della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959;

          c) promuove e svolge, anche di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le azioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.
(Marchio etico).

      1. È istituito il marchio etico, inteso come elemento distintivo delle aziende italiane socialmente responsabili.

 

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      2. Il marchio etico è approvato dall'Osservatorio di cui all'articolo 3 ed è attribuito alle aziende in possesso della certificazione SA 8000 che ne fanno richiesta.
      3. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalla certificazione SA 8000 e dagli eventuali aggiornamenti della relativa normativa.
      4. L'azienda titolare del marchio etico può utilizzarlo per tutte le forme di valorizzazione dei beni e dei servizi prodotti nonché della propria attività in generale e nelle attività di comunicazione verso l'esterno.

Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende, di seguito denominato «Osservatorio», costituito da un ufficio di presidenza e da un comitato consultivo.
      2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due membri scelti tra persone di comprovata indipendenza, competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, economiche e sociali.
      3. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati per tre anni, possono essere confermati una sola volta e non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nel campo della certificazione SA 8000.
      4. Il comitato consultivo è nominato per tre anni ed è formato:

          a) dai componenti l'ufficio di presidenza;

          b) da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;

          c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

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          d) da cinque rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, di organismi di cooperazione internazionale, di difesa dei diritti umani e di difesa dei diritti dell'infanzia;

          e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

          f) da tre rappresentanti delle regioni.

      5. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 sono nominati su indicazione dei rispettivi enti; i rappresentanti di cui alla lettera e) del medesimo comma sono nominati su indicazione dei rispettivi Ministri; i rappresentanti di cui alla lettera f) del medesimo comma sono nominati su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. L'ufficio di presidenza e il comitato consultivo sono nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi, le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
      8. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Attività dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio promuove e svolge le iniziative volte ad accrescere il principio

 

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della responsabilità sociale delle aziende italiane. In particolare, sono assegnati all'Osservatorio i compiti di:

          a) approvare il marchio etico e provvedere all'attribuzione, alla sospensione e alla revoca dello stesso alle aziende a seguito delle procedure di accertamento e di deliberazione assunte in collaborazione con il CEPAA;

          b) eseguire ricerche di natura economica, sociale e ambientale per fornire le più ampie informazioni sul contesto economico, sociale e ambientale in cui è avvenuta ogni fase produttiva e commerciale dei beni e dei servizi collocati sul mercato;

          c) diffondere i risultati relativi alle proprie attività, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, compresi quelli di natura istituzionale;

          d) promuovere e realizzare campagne di pubblicizzazione del marchio etico e di sensibilizzazione dei cittadini e delle aziende sul tema della responsabilità sociale;

          e) curare la tenuta dell'albo delle aziende italiane in possesso del marchio etico;

          f) intrattenere i rapporti con il CEPAA, con l'ILO e con altri organismi nazionali e internazionali al fine di favorire l'ulteriore crescita del principio della responsabilità sociale.

      2. L'uso improprio del marchio etico è sanzionato con le modalità stabilite dall'Osservatorio.
      3. Qualsiasi cittadino, ente od organismo può ricorrere all'Osservatorio per segnalare violazioni alla certificazione SA8000 da parte di una azienda e richiedere la sospensione o la revoca dell'utilizzo del marchio etico secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).
      4. Ogni anno, entro il 30 aprile, l'Osservatorio trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

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Art. 5.
(Modifica della disciplina
sul sostegno all'esportazione).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'accesso ai crediti agevolati è rivolto in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
      2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Mediocredito centrale concede in via prioritaria crediti agevolati ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
      3. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. L'istituto compie le operazioni assegnando una priorità ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».

      4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'accesso ai finanziamenti del fondo di cui al primo comma, è riservato in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».

Art. 6.
(Misure in favore delle piccole
e medie imprese).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia e fatte salve le limitazioni settoriali stabilite dalla Commissione europea, che ottengono l'attribuzione

 

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del marchio etico è concesso un credito di imposta.
      2. Sono esclusi dal beneficio del credito di imposta di cui al comma 1 i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per le procedure utilizzate per l'ottenimento della certificazione SA 8000 e del marchio etico ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'ottenimento della registrazione medesima, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
      4. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      5. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese sostenute per ottenere la certificazione SA 8000 e il marchio etico siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.
      6. Al credito di imposta si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio in oggetto.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 10 milioni di

 

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euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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