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PDL 887

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 887



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto da alcuni dati allarmanti.
      La popolazione italiana ha una natalità tra le più basse del mondo, da ormai quasi una generazione. Come conseguenza, l'Italia va accumulando un imponente «debito» demografico, un debito facilmente misurabile e comparabile. In Francia, nazione con una popolazione simile a quella italiana, nel 2002 sono nati 767 mila bambini, in Italia 539 mila, il 42 per cento in meno.
      Le recentissime proiezioni dell'ONU prevedono che nel 2050 ad avere più di 60 anni sarà il 41 per cento della popolazione italiana e il 33 per cento di quella francese. Secondo l'ISTAT, nei prossimi 50 anni ci sarà un aumento di 5 milioni di persone con 80 anni e più e, nonostante una non trascurabile immigrazione, una diminuzione di 11 milioni della popolazione con meno di 80 anni.
      Le conseguenze sulla struttura sociale, sui meccanismi di solidarietà intergenerazionale, sul sistema del welfare sono notevoli e si accentueranno nei prossimi decenni. Con queste tendenze come potrà sopravvivere l'economia e la società italiana?
      Le ragioni della denatalità sono di varia natura. Non avere figli può essere una libera scelta della coppia oppure essere una conseguenza della diminuzione della fecondità. In più, si è affermata la tendenza di rinviare il momento procreativo, il che riduce inevitabilmente il numero dei figli.
      Ma la denatalità in molti casi può anche essere frutto di povertà, soprattutto per quanto riguarda la decisione di avere un secondo o un terzo figlio. In effetti, il
 

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calo complessivo della natalità è dovuto proprio alla fortissima riduzione dei figli successivi al primo.
      In base ai dati forniti recentemente dalla Banca d'Italia, negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane, che in base a dati aggiornati al settembre dello scorso anno ha toccato il 30 per cento del PIL contro il 18 per cento del 1996. Il boom dell'indebitamento dei cittadini, come afferma il Codacons, si è registrato in modo particolare negli ultimi 4 anni, quando cioè si sono verificati gli aumenti più forti dei prezzi e delle tariffe e le famiglie sono ricorse sempre più al credito al consumo per arrivare a fine mese, anche per gli acquisti di media entità.
      Occorre mettere in campo tutte quelle misure utili a ridare potere d'acquisto ai redditi delle famiglie e a sanare la disastrosa situazione che ha portato in un solo anno al raddoppio del business del credito al consumo, passato da 40 a 80 miliardi di euro.
      È dovere, quindi, della politica e del legislatore predisporre misure idonee per alleviare, specie per le famiglie al di sotto della soglia di povertà e con una sola fonte di reddito, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini. Tali spese, come è noto, incidono in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio di una famiglia monoreddito.
      Con la presente proposta di legge si propone di ridurre l'imposta sul valore aggiunto su tali prodotti al 4 per cento in modo da fare scendere i costi da sostenere per i figli fino al secondo anno d'età.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, prodotti per l'igiene, creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle, destinati alla infanzia».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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