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PDL 845

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 845




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SATTA

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma della geografia giudiziaria, introdotta con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, potrebbe considerarsi epocale, per avere radicalmente innovato l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, rimasto pressoché inalterato nelle sue linee essenziali dall'unificazione del Regno d'Italia. Situazioni locali e generali sono peraltro sorte o sopravvenute in varia misura, imponendo la necessità di aggiustamenti o adeguamenti rispetto all'assetto tracciato, al fine di meglio adeguare ad esso la situazione di fatto emergente nel corso dello sviluppo dinamico della società e delle esigenze sopravvenute.
      In questa cornice si inserisce la presente proposta di legge che prevede un riassetto territoriale sulla base di una serie di solide e valide considerazioni.
      È ben noto che, in data recente, sono state istituite in Sardegna, regione a statuto speciale, quattro nuove province che hanno ridisegnato profondamente l'equilibrio geografico-politico dell'intera regione. In particolare, nel nord-est è stata assunta a nuova provincia la Gallura, comprendente, fra gli altri, i comuni di Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò e Padru, rientranti nella giurisdizione del tribunale di Sassari, ed i comuni di San Teodoro e di Budoni, appartenenti al tribunale di Nuoro.
      L'intendimento di ricomprendere tali comuni nell'ambito della nuova provincia in modo da fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa potrebbe considerarsi ragione valida e sufficiente per consigliare l'approvazione della presente proposta di legge.
      Peraltro, al di là di tali motivazioni formali, ragioni sostanziali si impongono con veemenza.
      Le popolazioni di tali comuni, a decorrere dal dopoguerra, hanno trovato, infatti, il loro punto di riferimento per ogni
 

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esigenza di sviluppo e di progresso proprio nella Gallura in generale ed in Olbia in particolare, primo porto italiano per traffico passeggeri e fulcro di un intenso e indiscusso ruolo turistico di prim'ordine, verso cui l'intero territorio, nella sua variegata struttura, gravita in varia misura. E, infatti, la coesione e l'identità di interessi furono motivo per unificare il territorio gallurese nel nuovo ente provinciale costituito, e ora, a più forte ragione, appaiono valide con riferimento all'assetto giudiziario.
      Ma vi è un ulteriore motivo costituito dalla vicinanza e dalla comodità di accesso che consigliano un tale riassetto.
      Oschiri e, soprattutto, Alà dei Sardi, Buddusò e Padru sono assai distanti dalla sede del tribunale di Sassari e collegati alla provincia da una rete viaria vetusta e pericolosa; e ciò vale, anzitutto, per l'utenza fortemente penalizzata, al limite della denegata giustizia, ma vale anche per la funzionalità, l'efficienza e l'economicità del servizio a carico dell'ufficio, non meno penalizzato e, talora, nella impossibilità di rendere un servizio decente, a fronte di spostamenti sacrificati e irrazionali, non più ammissibili nel nostro secolo.
      Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento ai comuni di San Teodoro, distante da Olbia poco più di 20 chilometri, e di Budoni, anch'esso autenticamente gallurese, che con la cultura e la realtà barbaricina di Nuoro, ove ha sede il tribunale di appartenenza, nulla hanno in comune, né per vicinanza, né per identità, né per interessi, essendo profondamente gravitanti nell'area gallurese in generale e di Olbia in particolare (scuole, assistenza sanitaria, traffico, turismo).
      È per tali ragioni che i comuni di Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò, Padru, San Teodoro e Budoni devono essere inseriti nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, che sottende la Gallura, e in particolare nella sezione di Olbia, rispetto alla quale tali motivazioni si impongono con sicura maggiore evidenza, per ragioni di confluenza di interessi, di vicinanza territoriale e di comodità di accesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla voce tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;

          b) alla voce tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;

          c) alla voce tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia:

              1) sono premesse le parole: «Alà dei Sardi»;

              2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;

              3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».

Art. 2.

      1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola sono soppressi i comuni di Budoni e San Teodoro.
      2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri è soppresso il comune di Oschiri.
      3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada sono soppressi i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru.
      4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono aggiunti i comuni di Alà dei

 

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Sardi, Budoni, Buddusò, Oschiri, Padru e San Teodoro.

Art. 3.

      1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.

Art. 4.

      1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 5.

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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