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PDL 350

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 350



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifica dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati connessi alla circolazione stradale

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sempre più frequentemente siamo costretti ad assistere, impotenti, alle notizie del ferimento o dell'uccisione di persone incolpevoli da parte di «pirati della strada». Nella maggior parte dei casi i responsabili non sono delinquenti, non hanno problemi con l'alcol o con gli stupefacenti, non sono vittime del degrado sociale. Sono spesso persone «perbene» che trasformano, attraverso un comportamento irresponsabile, un mezzo di locomozione in uno strumento di morte. Non si può imputare alla fatalità o al destino la responsabilità di incidenti gravissimi nei quali i responsabili hanno violato palesemente tanto le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), quanto quelle di sicurezza e, soprattutto, quelle dettate dal buon senso. Non bisogna attendere che si verifichino dei casi clamorosi per fare scattare i «campanelli d'allarme», che talvolta si trasformano in irrazionali ricerche di «capri espiatori». Non bisogna attendere che vengano travolti dei bambini in bicicletta perché si prendano misure adeguate. La normativa vigente prevede sanzioni che, pur essendo state inasprite dalla legge 21 febbraio 2006, n. 102, appaiono ancora un po' troppo miti per coloro i quali causano il ferimento o la morte di altre persone violando le disposizioni del codice della strada. È necessario, oltre a un aumento dei controlli e a una maggiore fermezza nell'applicare le leggi vigenti, un ulteriore inasprimento delle sanzioni accessorie, compreso il ritiro della patente, l'unico strumento che possa in qualche modo «responsabilizzare» una consistente parte degli italiani al volante. Occorre altresì la responsabilizzazione sociale dei soggetti coinvolti, che può essere ottenuta obbligandoli a prestare servizio presso le unità di soccorso della Croce rossa. La sostituzione dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è finalizzata a dare ai responsabili di incidenti stradali che hanno coinvolto altre persone una maggiore consapevolezza di quanto dolore e sofferenza simili comportamenti possano causare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 222 - (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati) - 1. Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
      2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da tre a otto mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a tre anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due a cinque anni.
      3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva specifica reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
      4. Durante il periodo di sospensione della patente di guida il titolare della medesima è tenuto a prestare, almeno una volta alla settimana, servizio come volontario presso le unità di soccorso della Croce rossa italiana».


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