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PDL 387

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 387



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 137, recante disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I problemi sorti in materia di indennizzi per i beni, diritti ed interessi, che sono stati trasferiti e ceduti allo Stato jugoslavo per effetto del Trattato di pace e di successivi accordi internazionali, sono problemi tuttora tenacemente sentiti, è il caso di dire sofferti, dai profughi giuliani e dalmati che in numero di 350 mila hanno abbandonato le loro terre natie passate sotto la sovranità dello Stato jugoslavo.
      I profughi si sono reinseriti, sia pure faticosamente e lentamente, nei vari settori del lavoro e della vita produttiva e sono diventati un elemento importante, se non decisivo, per la stabilità e il progresso economico-sociale delle città e delle regioni ove essi si sono stabiliti dopo l'esodo. Un buon numero di essi, invece, è stato costretto ad intraprendere la via dell'emigrazione in terre straniere oltreoceano dove ha ricostruito il focolare.
      Molti di questi esuli, già titolari di beni e di diritti dei quali sono stati spogliati, hanno sopportato sacrifici di ogni genere; la loro sistemazione nelle attuali sedi si è realizzata stentatamente e dopo attese di anni; tanto più sono rimasti colpiti e delusi dai ritardi frapposti dal Parlamento e dai Governi nel considerare il problema dell'indennizzo dei loro beni e dell'insufficienza ed inorganicità dei provvedimenti compensativi adottati dopo oltre mezzo secolo dalla firma del Trattato di pace.
      Scarsi di risultati definitivi si sono rivelati sinora gli sforzi degli organismi rappresentativi degli esuli e dei gruppi di volonterosi per giungere ad una soluzione definitiva del problema.
      Se nei primi anni del dopoguerra le condizioni del Paese erano drammatiche e gli sforzi di tutti dovevano essere protesi a rimetterlo in piedi, la ripresa si è poi
 

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delineata rapida e brillante sino a consolidare un reale progresso nel benessere del popolo italiano; ma una revisione riparatrice dei provvedimenti in vigore, tanto attesa dagli esuli, non si è mai avverata.
      Eppure è avvenuto che i loro beni e diritti sono stati non solo oggetto di negoziati e di compensazione tra il dare e l'avere dello Stato italiano nei confronti della Jugoslavia e delle successive Repubbliche di Slovenia e di Croazia, ma hanno avuto altresì un peso determinante per il raggiungimento dell'accordo dell'ottobre 1954, che ha portato al ritorno di Trieste in seno alla madrepatria.
      Gli esuli, dunque, hanno rappresentato un'utilissima massa di manovra per disincagliare il Paese dalle secche della sconfitta e dalle pretese degli Stati vincitori. Hanno consentito un cammino più sollecito, raggiungendo il risollevamento morale ed economico in campo internazionale, soprattutto europeo, posizioni di rilievo che hanno favorito atteggiamenti e concessioni agli Stati successori della Jugoslavia, sempre a scapito degli interessi dei cittadini italiani esuli dalle terre cedute.
      E continuiamo a chiederci se tutto ciò doveva avvenire a spese degli esuli.
      Gli oneri di una guerra perduta vanno ripartiti fra tutti i cittadini; sorprende e rattrista che la questione del risarcimento dei beni ceduti alla Jugoslavia sia stata trattata senza tenere conto dei princìpi di giustizia.
      Sono questi i motivi fondamentali che gravano sul cuore degli esuli e che sono la ragione di un serio, persistente disagio causato dalla mancanza di comprensione umana nei loro confronti assieme ad elementari criteri di giustizia nella distribuzione dei sacrifici comuni.
      E sono i medesimi motivi raccolti ancora una volta per essere rilanciati in un clima che si ritiene più propizio ad una migliore accoglienza del Parlamento, poiché si possono ritenere ormai superati antichi contrasti, e perché è tanto il tempo che ci divide dalla fine della guerra. Un provvedimento riparatore dei torti inflitti agli esuli è ormai urgente a tutela del prestigio stesso dello Stato e degli organi rappresentativi dell'intero popolo italiano.
      È perciò giunto il momento di licenziare un provvedimento che completi la liquidazione degli indennizzi ad integrazione di quelli già liquidati con vari provvedimenti legislativi, ultima la legge 29 marzo 2001, n. 137, alla quale si vuole fare riferimento per stabilire le norme per una liquidazione definitiva di quanto spetta agli esuli per i loro beni abbandonati nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia.
      Ma vediamo quale dovrà essere il conteggio per stabilire l'importo spettante ai proprietari dei beni ed agli aventi diritto, prendendo come base di partenza le categorie dei proprietari stabilite sulla base del valore del 1938, divisi secondo quanto stabilito dalla citata legge 29 marzo 2001, n. 137, che dispone la liquidazione di un ulteriore acconto a quanti hanno confermato la domanda originaria, secondo i coefficienti indicati nella tabella A allegata alla legge stessa.

Tabella A (articoli 1 e 3 della legge n. 137 del 2001)

Valore del bene al 1938
Coefficiente di
rivalutazione
    fino a lire 100.000 350        
    da lire 100.001 a 200.000 150        
    da lire 200.001 a 500.000 50        
    da lire 500.001 fino a 1.000.000 30        
    da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 20        
    oltre i 5.000.000 10        

      Va tenuto anche presente che con le liquidazioni precedenti, i proprietari e gli aventi diritto avevano tutti ottenuto complessivamente 200 volte il valore del 1938.
      Per stabilire quanto gli esuli hanno diritto di ottenere a titolo di risarcimento definitivo, si deve applicare sulle stime dei beni il coefficiente di rivalutazione

 

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dal 1938 fino ad oggi, calcolato come segue:

Coefficiente di rivalutazione edifici privati dal 1940 al 1993
1.831;
x parametro rivalutazione ISTAT dal 1993 al 2001: 1,2604 x 1.831
2.308;
x parametro rivalutazione ISTAT per l'anno 2002: 1,03 x 2.308
2.377;
x parametro rivalutazione ISTAT dal 1938 al 1940: 1,219 x 2.377
2.898;
arrotondato a
2.900.

      Nella tabella B sono individuati i coefficienti da utilizzare per il risarcimento definitivo, tenendo presenti gli scaglioni previsti nella su riportata tabella A allegata alla legge n. 137 del 2001.

Tabella B. Calcolo del coefficiente per la liquidazione definitiva.

Valore dei beni
nel 1938
Fino a
100.000
Da 100.101
a 200.000
Da 200.001
a 500.000
Da 500.001
a 1.000.000
Da 1.000.001
a 5.000.000
Oltre
5.000.000
Coefficiente di
rivalutazione ad
oggi x valore '38
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Meno pagamenti
in base a leggi
precedenti
x valore '38
- - - - - -
Meno pagamenti
in base L. 137/01
x valore '38
- - - - - -
Coefficiente netto per
liquidazione definitiva
x valore '38
2.350 2.550 2.650 2.670 2.680 2.690

      Si sottopone quindi al Parlamento la proposta di legge per integrare le disposizioni della legge n. 137 del 2001 per fare sì che a quanti hanno già ottenuto la liquidazione prevista dalla medesima legge, possa essere liquidato quanto spettante in via definitiva, in modo da chiudere anche questa vicenda lasciataci in eredità dalle vicende legate alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Misura dell'indennizzo definitivo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi, ai quali è già stato riconosciuto l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1, è altresì riconosciuto l'indennizzo definitivo nella misura indicata nella tabella B annessa alla medesima legge.
      2. La liquidazione degli indennizzi, calcolati sulla base della tabella B annessa alla presente legge, è effettuata nei confronti degli aventi diritto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 da 100.001 a 200.000 lire e per i restanti beni secondo i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle disponibilità di bilancio».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Ulteriore autorizzazione di spesa). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa di 33.500.000 euro per il primo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, di 20.600.000 euro per il secondo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 da lire 100.001 a 200.000 e di 23.200.000 euro per gli anni successivi per liquidare il valore dei restanti beni».

 

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Art. 3.

      1. Alla legge 29 marzo 2001, n. 137, è aggiunta la tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 5-bis della legge 29 marzo 2001, n. 137, introdotti dalla presente legge, pari a 33.500.000 euro per l'anno 2007, a 20.600.000 euro per l'anno 2008 e a 23.200.000 euro a decorrere dall'anno 2009 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi definitivi, si provvede utilizzando le risorse già stanziate per la medesima legge n. 137 del 2001 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, per la parte eccedente tali risorse, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Allegato 1
(articolo 4)

«TABELLA B
(articolo 1-bis)

Valore del bene al 1938 Coefficiente di rivalutazione
fino a lire 100.000 2.350    
da lire 100.001 a lire 200.000 2.550    
da lire 200.001 a lire 500.000& 2.650    
da lire 500.001 fino a lire 1.000.000 2.670    
da lire 1000.001 fino a lire 5.000000 2.680    
oltre lire 5.000.000 2.690».
    


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