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PDL 87

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 87



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Delega al Governo per la riorganizzazione
del tribunale di Milano

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è quello di decongestionare il carico di lavoro giudiziario che grava sul tribunale di Milano.
      L'attuale superficie della sede del tribunale di Busto Arsizio è di ben oltre 15.000 metri quadri. Questa è pertanto una grande occasione per alleviare la mole di lavoro giudiziario, sia civile che penale, che tenta di smaltire il tribunale di Milano, tanto più che questa proposta di legge non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, se si eccettuano quelli relativi all'avviamento.
      Ma oltre alle finalità precipue e di carattere operativo occorre precisarne altre e non certo meno importanti. Mi riferisco ai disagi che ricadono sull'utenza, costretta a recarsi a Milano provenendo anche da zone mal collegate e comunque lontane. La fortunata collocazione della città di Busto Arsizio consentirebbe, quindi, di eliminare tali disagi, forte del fatto che è servita molto bene dai mezzi pubblici, con collegamenti ferroviari e autolinee, e che si trova all'interno di importanti snodi autostradali tra Milano, Como e Novara. Non ultimo un grande silos-parcheggio nelle vicinanze del tribunale consente ai cittadini di non preoccuparsi del problema del parcheggio. Da non trascurare è poi il fatto che l'area circondariale del tribunale di Busto Arsizio comprende anche Malpensa, il che, verosimilmente, giustifica ancora di più la presenza di una struttura che
 

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possa smaltire i nuovi impegni conseguenti alla presenza di residenti e di operatori economici che gravitano nell'ambito dell'aeroporto.
      La proposta di legge prevede l'impiego della delega legislativa al Governo ed è composta da soli tre articoli che identificano i princìpi ai quali il Governo dovrà uniformarsi nell'esercizio della delega, dando così risposta alle attese che provengono non solo dai magistrati e dalla classe forense, ma anche dalle associazioni, dai sindacati e dai cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare il tribunale di Milano.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ridefinire il circondario del tribunale di Busto Arsizio, ricomprendendo nello stesso, oltre ai comuni che attualmente ricomprende, tutti i comuni rientranti nella giurisdizione delle sezioni distaccate di Gallarate e di Saronno, nonché i comuni rientranti nella giurisdizione del tribunale circondariale di Milano aventi sede nella sezione distaccata della città di Legnano;

          b) ridefinire i confini dei circondari del tribunale di Milano e, se necessario, del tribunale di Monza, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nella lettera c);

          c) nella nuova delimitazione territoriale del circondario del tribunale di Busto Arsizio, tenere conto, anche in deroga a quanto previsto nella lettera a) e con il fine di conseguire l'omogeneità territoriale e di carico di lavoro fra i circondari dei tribunali di Milano, di Monza e di Busto Arsizio, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra la città di Busto Arsizio e i comuni da ricomprendere nel relativo circondario ai sensi della lettera a), dei carichi di lavoro riconducibili, in materia civile e penale, ai predetti comuni, nonché del carico di lavoro atteso;

 

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          d) escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera a) e b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 con le altre leggi dello Stato, nonché per introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui il presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché sia espresso il parere delle competenti Commissioni entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

      1. All'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), si provvede avvalendosi delle strutture, dei beni immobili e mobili e delle dotazioni attualmente utilizzate per il funzionamento dell'ufficio giudiziario di Legnano e con l'impiego del relativo personale addetto.
      2. È autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 500.000 euro per le opere di primo impianto, di riorganizzazione dell'immobile attualmente destinato agli uffici del tribunale di Busto Arsizio e per le maggiori dotazioni dell'immobile e degli uffici stessi.
      3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero della giustizia.
      4.  Il Ministro dell'economia  e  delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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