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PDL 947

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 947



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GASPARRI, ARMANI, BONO, MENIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il calcio è lo sport più seguito e amato dagli italiani ed è entrato ormai a fare parte della cultura popolare del nostro Paese. Una passione che accomuna diverse generazioni e che è oggetto di dibattito quotidiano, dalle grandi città ai piccoli paesi di provincia, dalle strade principali alle vie in periferia. Ogni domenica milioni di persone, grazie alla moderna programmazione televisiva, sono incollate davanti ai televisori o sono presenti sugli spalti degli stadi per seguire la squadra del cuore. Gli indici di ascolto poi si impennano quando scende in campo la nazionale italiana, impegnata nelle competizioni che la vedono protagonista nei campionati europei e mondiali.
      Purtroppo, però, a questa grande passione non sempre corrisponde altrettanto slancio da parte dei protagonisti del mondo del calcio che rischiano, con i loro comportamenti, di fare morire quella dedizione che accomuna i milioni di italiani che li seguono.
      Cosa si cela dietro le immagini che vediamo ogni domenica pomeriggio? La risposta non è certo incoraggiante. Da anni il calcio è corrotto, «dopato», violento e fallimentare. Del resto è da molto tempo che questo settore dà segnali di malessere, segnali che non sono mai stati presi in considerazione seriamente. Ad esempio, negli ultimi anni è stata sottovalutata la progressiva trasformazione che ha fatto assumere a questo sport un ruolo sociale ed economico e che lo ha fatto diventare uno dei settori di attività più vivaci dell'economia.
      Ciò è avvenuto soprattutto con l'introduzione delle pay-tv che, da un lato, hanno sancito l'evoluzione del calcio come prodotto televisivo e, dall'altro, hanno
 

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permesso alle società di calcio di moltiplicare i propri ricavi (che per oltre il 50 per cento sono rappresentati, appunto, dai diritti televisivi). Un altro caso riguarda la quotazione in borsa delle società sportive. La riforma del 1996 ha dato la possibilità alle società di calcio di perseguire, ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, lo scopo di lucro e ha innescato un meccanismo senza precedenti. L'approdo in borsa avrebbe dovuto portare queste società a un maggiore rigore contabile e amministrativo, nonché a una maggiore trasparenza nei rapporti sia con gli azionisti sia con gli organi preposti ai controlli (società di revisione contabile, Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB e Commissione di vigilanza dei bilanci delle società calcistiche - COVISOC). Nonostante le prescrizioni presenti tanto nel codice civile quanto nelle norme organizzative interne generali della Federazione italiana giuoco calcio, i dirigenti delle società di calcio italiane - quotate in borsa o meno - hanno continuato la loro gestione «disinvolta». Le tristi e travagliate vicende vissute lo scorso anno da alcune società di calcio, a quanto pare, non hanno insegnato nulla perché altri episodi, recentemente accaduti, hanno colpito la legalità di questo sport, aggravando una situazione già di per sé insostenibile.
      Qualche settimana fa, infatti, sono state divulgate alcune intercettazioni telefoniche che hanno investito personaggi di spicco del calcio italiano e del settore arbitrale. Sono scattate immediatamente le indagini da parte di diverse procure della Repubblica su presunti fenomeni di pressione e di corruzione da parte dei dirigenti di alcune società di calcio nei confronti di arbitri e di altri esponenti del mondo del calcio. Infine, si indaga nuovamente sul calcio scommesse che, già più di vent'anni fa, aveva lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.
      Per tutti questi motivi si rende necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che provveda a individuare scrupolosamente tutti i fatti accaduti in questi ultimi anni, ad analizzare dettagliatamente eventuali comportamenti illeciti di dirigenti, arbitri, giocatori e altri esponenti del mondo del calcio e a verificare se tali comportamenti possano avere condizionato, in qualche modo, l'andamento dei campionati di calcio negli ultimi anni. Inoltre, la Commissione avrà il compito di esaminare l'operato dei vertici di tutti gli organismi che dettano le regole del calcio, che ne disciplinano il funzionamento e che eseguono i controlli sui bilanci sulle società di calcio. Infine dovrà analizzare i rapporti tra le società di calcio e i procuratori sportivi in merito a prestiti e cessioni di giocatori e fare chiarezza sulla regolarità delle iscrizioni ai campionati di serie A e di serie B.
      Il vecchio buon calcio di una volta è un obiettivo ancora possibile tramite lo sforzo di tutti; farlo fallire ora significherebbe acuire ancora di più le tensioni già esistenti e far divenire un progetto ancora realizzabile solo una pura utopia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sui fatti accaduti negli ultimi anni e, in particolare di:

          a) individuare eventuali comportamenti illeciti di dirigenti, arbitri, giocatori e altri esponenti del mondo del calcio;

          b) verificare se i comportamenti individuati ai sensi della lettera a) abbiano condizionato l'andamento dei campionati di calcio svolti negli ultimi anni, abbiano recato vantaggi economici a società di calcio o a singoli individui o abbiano intralciato la regolarità delle iscrizioni ai campionati di calcio di serie A e di serie B;

          c) verificare la correttezza dell'operato dei vertici della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Lega nazionale professionisti (LNP), dell'Associazione italiana arbitri (AIA) e della Commissione di vigilanza dei bilanci delle società calcistiche (COVISOC);

          d) esaminare i rapporti che intercorrono tra le società di calcio e i procuratori sportivi in merito ai prestiti e alle cessioni dei giocatori;

          e) avanzare proposte di natura legislativa al fine di colmare eventuali lacune presenti nell'ordinamento, nonchè misure correttive e sanzionatorie per contrastare i fenomeni corruttivi individuati.

 

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Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, a maggioranza dei suoi componenti.
      3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
      4. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

 

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altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

 

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      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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