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PDL 97

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 97



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disciplina del commercio dei supporti fonografici

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il supporto fonografico (disco, musicassetta o altro) è, secondo le vigenti normative sul commercio, assimilato a qualsiasi altro «bene durevole», soffrendo di quella superficiale se non erronea caratteristica di «accessorio fonografico», tramandata sino ai giorni nostri dai primi anni del '900. Al di là del suo aspetto fisico di oggetto, il supporto fonografico ha invece unicamente valenza per il suo contenuto: la musica. Ne sia prova il fatto che, già dal 1941, esso è entrato negli articolati di diverse leggi dello Stato italiano che ne regolamentano la realizzazione a tutela degli artisti (autori, arrangiatori, compositori, musicisti, interpreti, esecutori) e degli stessi produttori, affinché il supporto, vale a dire il suo contenuto, non diventi oggetto di abusi che potrebbero sottrarre risorse intellettuali ed economiche a chi ne rende possibile l'esistenza. Un «bene», quindi, non assimilabile alla stragrande maggioranza degli altri «beni» durevoli o di consumo, ma piuttosto parte integrante di tutte quelle manifestazioni nelle quali l'opera dell'ingegno musicale entra in comunicazione con il pubblico. Così come la pubblica esecuzione di opere musicali, i concerti, gli utilizzi radiofonici televisivi e informativi sono ben diversamente regolamentati dalle proposte al pubblico dei consumatori di pentole, detersivi, cioccolatini e quant'altro, anche il commercio del supporto fonografico deve godere di particolari tutele che salvaguardino attraverso il contenitore il contenuto.
      Da questo principio è scaturito l'articolato per la formulazione di una proposta di legge idonea a regolamentare il commercio dei supporti fonografici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutti i supporti preregistrati di qualsiasi natura che il progresso tecnologico consente di realizzare e contenenti uno o più brani musicali non possono essere posti in commercio sul territorio italiano se non recano sulla confezione il prezzo di vendita al pubblico. Tale prezzo è stabilito dal produttore del supporto il cui nome deve apparire sulla confezione. Nel caso di supporti importati dall'estero, il prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto dal distributore nazionale anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente, sulla quale deve comunque apparire anche il nome del distributore stesso.
      2. All'articolo 62, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «e nome del produttore, ovvero del distributore in caso di supporti importati dall'estero»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) indicazione del prezzo e, in caso di modifiche, della data della variazione rispetto al prezzo iniziale».

Art. 2.

      1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto dal produttore o dal distributore, ai sensi dell'articolo 1, prima di poter essere applicate, devono essere preventivamente comunicate dal produttore o dal distributore alle associazioni a carattere nazionale dei produttori e dei commercianti a mezzo lettera riportante data certa.

 

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      2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulla confezione del supporto, anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente.
      3. Sulla etichetta di cui al comma 2, oltre al nuovo prezzo, deve apparire il nome del produttore o del distributore e la data in cui ha inizio la variazione.
      4. Le spese relative all'apposizione dell'etichetta recante la variazione sono a carico del produttore o del distributore.

Art. 3.

      1. Nessun rivenditore al dettaglio può apportare modifiche al prezzo di vendita dichiarato dal produttore o dal distributore. Tale divieto riguarda:

          a) le modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto;

          b) le modifiche con annunci effettuati a mezzo stampa, radiofonici, televisivi, informatici, su pieghevoli pubblicitari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

      2. In deroga al disposto di cui al comma 1, sono tuttavia ammessi gli sconti promozionali la cui entità non superi il 5 per cento del prezzo dichiarato sulla confezione del supporto.

Art. 4.

      1. Sul prezzo dichiarato al pubblico i produttori e i distributori devono riservare al dettagliante almeno un margine di utile lordo che, in rispetto e attuazione delle norme fiscali vigenti, gli consenta la corretta conduzione dell'attività commerciale.

Art. 5.

      1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro e con il sequestro dei supporti posti in commercio. L'applicazione della sanzione è demandata all'autorità della pubblica

 

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amministrazione del luogo o dei luoghi ove l'infrazione è avvenuta.

Art. 6.

      1. Per la violazione di quanto disposto dall'articolo 4 è competente il giudice del luogo ove la violazione si è verificata.
      2. Il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della violazione con procedimento d'urgenza.


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