PDL 682
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 682
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI
Norme contro il traffico e la vendita di organi prelevati da bambini
Presentata il 15 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La storia dei rapimenti di bambini a scopo di trapianto di organi, oltre ad essere particolarmente raccapricciante, è continua e diffusa su scala internazionale.
Ci troviamo di fronte a un vero e proprio
business che si rivela particolarmente redditizio soprattutto per i mediatori. Ma oltre a componenti economiche ci sono a volte anche motivi religiosi e culturali che si intrecciano con forti resistenze psicologiche. Se per i musulmani, come per i cattolici, l'integrità del corpo dopo la morte è importante, gli ebrei ortodossi, per fare un solo esempio, non riconoscono la morte cerebrale, criterio fondamentale per l'espianto di organi, e a poco, purtroppo, sono valse le prese di posizione di stampo diverso di alcuni
leader religiosi.
A tale proposito tutte le più importanti associazioni mediche del mondo, e non solo, condannano la compravendita di organi e l'espianto degli stessi. Il problema è che occorre prendere severe misure disciplinari contro i medici coinvolti e contro tutti coloro che in qualche modo prendono parte a questo terribile traffico.
Siamo di fronte a una vera e propria violazione dei diritti umani!
Un cuore, in una città come Kabul, ad esempio, frutta dai 25 ai 30 mila euro, un rene o una cornea sono valutati circa la metà di tali cifre. Centinaia di bambini afgani, di età fra i quattro e i dieci anni, sono stati usati come «pezzi di ricambio» e poi gettati morti per strada o nei fossati. Un maxitraffico di organi umani è stato scoperto in Pakistan e ha prosperato per anni nelle zone sotto il controllo dei
Pag. 2
Talebani, estremamente rigorosi quando si tratta di stabilire regole ferree sulla condizione femminile o sull'obbligo delle preghiere, ma che non hanno mai fatto nulla per reprimere questo orrore e che, invece, hanno addirittura liberato un reo confesso di aver ucciso sessanta bambini per venderne gli organi.
Ma il Pakistan è solo uno dei tanti Paesi in cui avvengono queste atrocità e purtroppo non ci sono cifre ufficiali in materia né c'è alcuna autorità a cui chiedere conto di tale barbarie.
Anche le città più povere posseggono strutture ospedaliere con reparti «
off limits» per il personale medico straniero; locali attrezzati in modo ricercato e tanto puliti rispetto alla sporcizia e alla precarietà di tutto il resto da sembrare quasi una clinica svizzera! Locali destinati all'espianto clandestino degli organi provenienti dal traffico di bambini.
Sono tante, e direi ormai troppe, le storie di chi ha perso in modo misterioso un figlio. Bambini scomparsi e poi trasferiti illegalmente nei vari Paesi per essere sottoposti a espianti, milioni di bambini usati per il traffico illegale di organi in tutto il mondo. Sembrerebbe che in base ai dati riportati nel «
dossier Fides» del gennaio 2004, ci sia un giro d'affari annuo pari a 1,2 miliardi di dollari. Per non parlare delle zone del sud del mondo dove si verificano situazioni limite.
Con la presente proposta di legge vorrei che si adottassero misure più serie e rigide nei confronti di tale vergognoso reato, con la speranza che di fronte a sanzioni maggiori qualcuno si trattenga dal compiere queste atrocità.
Pag. 3
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati da bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla dotazione illecita di organi prelevati da bambini è punito con la reclusione non inferiore a trenta anni.
È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia organi prelevati da bambini.
Chi è comunque coinvolto nel traffico, nella vendita e nella donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
Le pene di cui al presente articolo sono ridotte dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».
Art. 2.
1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati da bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di tali organi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10 mila a 150 mila euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Pag. 4
Art. 3.
1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati da bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale.
Art. 4.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati da bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.
2. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della salute, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.