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PDL 89

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 89


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte
a rischio ambientale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Durante il 2000, erano praticamente raddoppiati gli incendi e la superficie percorsa dal fuoco, passando da 5.890 incendi del 1999 a 10.529 incendi nei primi otto mesi dell'anno successivo. Le superfici bruciate erano raddoppiate in Lombardia, triplicate nel Lazio e in Calabria - dove peraltro era stato divorato dalle fiamme l'1 per cento dell'intero territorio della regione - quintuplicate in Basilicata, sestuplicate in Campania e decuplicate in Puglia. Sono dati che avevano suscitato allarme e preoccupazione.
      L'Esecutivo aveva quindi emanato il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000, n. 275, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi. La finalità del provvedimento era di reprimere gli incendi boschivi introducendo nel codice penale l'articolo 423-bis, che individua la fattispecie di reato di incendio boschivo e prevede pene particolarmente severe considerando che il reato in oggetto intacca il patrimonio ambientale con danni gravi, estesi e persistenti. Tale disposizione era stata in seguito «confermata» anche dalla successiva legge-quadro in materia di incendi boschivi, la legge 21 novembre 2000, n. 353.

      Si ritiene però che l'impostazione degli interventi legislativi citati non affronti il problema complesso della tutela ambientale in modo compiuto ed adeguato, privilegiando l'aspetto repressivo rispetto a quello preventivo e di manutenzione, collegato in modo particolare alla valorizzazione dell'agricoltura che rimane, per il proponente un elemento centrale dello sviluppo dell'economia italiana.
      È necessario che l'attività dell'agricoltore sia sostenuta a difesa del territorio soprattutto nelle aree montane e svantaggiate, riconoscendone il ruolo di «guardiano ecologico» in quanto impegnato nell'essenziale azione di difesa del suolo dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, nella tutela della biodiversità animale e vegetale, nella conservazione del paesaggio rurale e delle sane tradizioni della civiltà contadina, orientandole verso la promozione
 

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e la diffusione del prodotto italiano di qualità. Attraverso un incisivo intervento legislativo è possibile coniugare aspetti relativi alla difesa del territorio con interventi mirati al suo controllo e al suo sviluppo economico-sociale.
      Occorre infatti considerare l'elevato numero di ettari di proprietà demaniale incolti e l'inutile spreco dovuto al loro non utilizzo o sottoutilizzo e prendere atto che, invece, tali terreni potrebbero essere recuperati. Le regioni dovrebbero programmare le attività di salvaguardia e di recupero del territorio demaniale e procedere ad interventi per il loro sostegno a favore di soggetti a valenza economico-sociale.
      Le proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi possono essere concesse in comodato ad imprese cooperative per le proprie attività, le quali, in cambio, si impegnano anche alla manutenzione ed al controllo del territorio oggetto della concessione. A tali cooperative concessionarie, inoltre, verrebbero assegnati premi rispetto ai territori che non hanno subìto incendi e per i fiumi o torrenti che non hanno subìto atti di degrado come estrazione di sabbia, discariche abusive, e similari.
      Le regioni sarebbero impegnate, inoltre, a stanziare specifiche risorse per attività formative a favore di cooperative che vogliano intraprendere le attività di cui alla presente proposta di legge.
      A tali cooperative devono partecipare prevalentemente soggetti con particolari requisiti. Le cooperative, inoltre, non devono avere in assegnazione altri lavori da parte di soggetti pubblici.
      Le cooperative affidatarie possono ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in ragione dell'attività e delle finalità che si propongono e possono inoltre svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento di animali, le attività di acquacoltura, della coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di informazione e di ristoro.
      L'obiettivo della presente proposta di legge, che ripropone un'iniziativa della XIV legislatura (atto Camera n. 1204) e prima ancora della XIII legislatura (atto Camera n. 7414), è quello di recuperare il territorio demaniale attraverso la possibilità di riutilizzare terreni incolti ed abbandonati.
      Con l'articolo 1 sono fissati le finalità e i princìpi della legge ed è prevista la pubblicazione dell'elenco delle proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.
      Con l'articolo 2 sono definiti i piani regionali per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e il recupero delle terre marginali sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 3 attribuisce alle regioni i compiti relativi alle attività di previsione e di prevenzione. È prevista, inoltre, la possibilità di concedere - in ragione dello stato di estensione del territorio da preservare - contributi ad imprese cooperative per attività di recupero, silvicoltura, pulizia, vigilanza e intervento per la salvaguardia del territorio.
      L'articolo 4 prevede la destinazione di specifiche risorse alle regioni per l'organizzazione di corsi formativi finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività disciplinate dalla legge.
      L'articolo 5 disciplina i requisiti ed il ruolo delle cooperative affidatarie delle attività ecocompatibili.
      Con l'articolo 6 si dispone che gli enti affidatari possono anche fornire materiali e macchinari al fine di agevolare il lavoro delle cooperative e si stabilisce che le cooperative sono responsabili della salvaguardia dei territori ad esse assegnati.
      Con l'articolo 7 si dispone l'entità dei premi da assegnare in ragione del territorio protetto.
      Con l'articolo 8, infine, sono individuate e destinate le risorse necessarie per l'attuazione delle finalità della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei laghi e dei torrenti, di proprietà demaniale dello Stato, delle regioni e degli enti locali, quali beni indispensabili per la preservazione della qualità della vita e per la salvaguardia del territorio, per la tutela e la difesa del patrimonio ambientale, nonché per la difesa e la protezione dagli incendi. Le medesime disposizioni costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla pubblicazione dell'elenco delle proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.

Art. 2.
(Piani regionali).

      1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e di recupero delle terre incolte a rischio ambientale di cui all'articolo 1 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma.
      3. Il piano di cui al comma 1, che è soggetto a revisione annuale, individua:

          a) le aree di proprietà regionale a rischio di incendio e di alluvione;

          b) le aree colpite da incendio e da alluvione;

          c) le aree soggette a rischio di estrazione e di discarica;

          d) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;

          e) il grado di rischio delle singole aree;

          f) gli interventi per la previsione e la prevenzione di incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

          g) le operazioni silviculturali di pulizia del bosco per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio, con previsione di interventi economici da affidare alle cooperative di cui all'articolo 5;

          h) le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso.

Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni programmano le attività di previsione e di prevenzione previste dalla presente legge. Esse possono, altresì, concedere contributi alle cooperative di cui all'articolo 5 per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per le operazioni silvicolturali di pulizia del bosco e per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in ragione dello stato dell'estensione del territorio da preservare, ai sensi

 

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di quanto stabilito nel piano regionale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Corsi di formazione).

      1. Le regioni, nell'ambito dei programmi formativi di propria competenza, devono prevedere specifiche risorse per l'organizzazione di corsi di carattere formativo da svolgere per il tramite delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 5.
(Cooperative).

      1. Le cooperative affidatarie degli interventi previsti dalla presente legge devono essere costituite in prevalenza da:

          a) giovani che, all'atto della presentazione della richiesta di frequenza ai corsi formativi di cui all'articolo 4, sono di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e sono lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione od occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;

          b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;

          c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa, con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

          d) soggetti in stato di disoccupazione, documentato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni da più di due anni;

          e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;

 

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          f) lavoratori svantaggiati ai sensi di quanto indicato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;

          g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni.

      2. Le cooperative di cui al comma 1 possono ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali a condizione che le loro attività rientrino nell'ambito di applicazione della presente legge e possono, altresì, svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento di animali, dell'acquacoltura, di coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di informazione e di ristoro.

Art. 6.
(Forniture).

      1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato alle cooperative di cui all'articolo 5 materiali e macchinari, finalizzati a consentire, in particolare, l'attività di controllo boschivo delle montagne, delle colline, dei greti dei fiumi e dei torrenti. La cooperativa alla quale è assegnato un territorio di proprietà demaniale, regionale o comunale, è responsabile della sua salvaguardia.
      2. Le cooperative di cui all'articolo 5 non possono ricevere in assegnazione altri lavori da soggetti pubblici.

Art. 7.
(Premi).

      1. Alle cooperative di cui all'articolo 5 sono assegnati premi annuali pari a 516 euro in ragione di ogni 5 ettari di bosco che non ha subìto incendi e di ogni 5

 

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chilometri di fiume, di torrente o di lago che non ha subìto atti di degrado.
      2. I premi di cui al comma 1 sono assegnati a valere sui fondi di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge lo Stato trasferisce alle regioni la somma di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, con modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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