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PDL 94

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 94



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale in materia di abuso della credulità popolare attraverso la pubblicizzazione di capacità paranormali

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento esistono diverse norme a tutela dell'ordine pubblico. Per ordine pubblico si intendono il regolare andamento della vita sociale, l'armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato, ossia la pace pubblica, cui corrisponde il senso di tranquillità e di sicurezza dei cittadini.
      Il codice penale dedica alla tutela dell'ordine pubblico il titolo V del libro II, per quanto riguarda i delitti (articolo 414 - Istigazione a delinquere; articolo 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi, eccetera), e alcune disposizioni della sezione I del capo I del titolo I del libro III, per quanto riguarda le contravvenzioni dirette a rafforzare la tutela dell'ordine pubblico e garantire la tranquillità pubblica.
      Tra le contravvenzioni, l'articolo 661 sanziona l'abuso della credulità popolare intendendosi con il termine «abuso», l'atto di trarre vantaggio dalla credulità popolare.
      Per credulità si intende, invece, la possibilità di prestare fede a un messaggio da parte di soggetti deboli a causa di limitazioni di tipo culturale, problemi di disagio o inclinazione alla superstizione. Secondo le disposizioni vigenti il mezzo che consente l'abuso deve essere una «impostura», intesa come atteggiamento malizioso diretto ad ingannare e idoneo allo scopo in relazione alle persone verso cui si esplica.
      La disposizione prevede che il fatto sia commesso pubblicamente e che possa determinare un turbamento dell'ordine pubblico, anche se non è necessario che si realizzi effettivamente tale condizione, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, la potenziale idoneità del messaggio a creare tale turbativa.
      Tra le ipotesi di reato disciplinate dal citato articolo 661 rientrano anche i messaggi
 

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pubblicitari inerenti la sfera del paranormale, diretti cioè a persone portate a credere all'esistenza di fenomeni caratterizzati da un'intrinseca indimostrabilità. Tuttavia, data l'esistenza in Italia di oltre 20.000 maghi che pongono in essere innumerevoli truffe e raggiri, è necessario provvedere a introdurre una sanzione più severa che colpisca veggenti, maghi e santoni che approfittano della credulità popolare.
      Occorre peraltro tenere conto del fatto che l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vieta «il mestiere di ciarlatano» e che l'articolo 231 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 653 del 1940, specifica che, sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come fanno usualmente gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimo, esorcismi, eccetera.
      Con la presente proposta di legge si intende prevedere, quindi, un delitto specifico, aggravato nell'ipotesi di impiego di strumenti di comunicazione di massa particolarmente insidiosi ed efficaci sia per il numero di persone che si raggiungono sia per la capacità di influenzare i destinatari del messaggio. Tali strumenti sono oggi largamente utilizzati da parte di maghi, streghe, veggenti, cabalisti, eccetera.
      La proposta di legge introduce nel codice penale l'articolo 421-bis tra i delitti contro l'ordine pubblico. Con la nuova disposizione, qualora i fatti previsti dall'articolo 661 siano commessi al fine di pubblicizzare capacità paranormali proprie, altrui o attribuite ad oggetti (talismani, pietre, eccetera), saranno sanzionati con pene più severe, in quanto configureranno un delitto. È prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni in luogo della sanzione prevista dall'articolo 661 dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a 1.032 euro. Si prevede poi una fattispecie aggravata se il fatto è commesso con il mezzo radiotelevisivo per le insidie del mezzo utilizzato che crea un maggior pericolo per il bene giuridico protetto: l'ordine pubblico.
      Come nel caso della contravvenzione, punita ai sensi dell'articolo 661, anche per la nuova ipotesi criminosa, qualora l'impostura sia diretta a persona determinata e ricorrano gli altri elementi costitutivi del reato di truffa (danno per l'ingannato e profitto per l'ingannatore), si avrà concorso tra i due reati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 421-bis. (Abuso della credulità popolare attraverso la pubblicizzazione di capacità paranormali). - Chiunque commetta i fatti previsti dall'articolo 661 attribuendo capacità paranormali a sé, ad altra persona o ad oggetti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
      Ai fini del presente articolo per capacità paranormali si intende la capacità di effettuare sortilegi, incantesimi, esorcismi o qualsiasi attività che richieda virtù straordinarie o miracolose.
      Se i fatti previsti dal primo comma sono commessi utilizzando trasmissioni radiotelevisive la pena è aumentata da un terzo alla metà».


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