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PDL 99

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 99



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme per la determinazione degli organici dei posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, per l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata, l'adozione di provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio.
      Il docente di sostegno, nel rispetto della normativa di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517, deve essere posto nelle condizioni di operare a pieno titolo, prendendo parte alle riunioni dei collegi dei docenti e dei consigli di classe per la programmazione dell'azione educativa; dette riunioni, come è noto, avvengono di norma nei periodi precedenti e successivi a quelli in cui si svolgono le attività didattiche (giugno, luglio, agosto e settembre).
      L'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante norme per la riforma della scuola elementare (ora scuola primaria), per quanto concerne la determinazione degli organici dei posti di sostegno, prevede che i posti medesimi siano determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio, irrealistico, di un docente ogni quattro alunni handicappati e che deroghe a tale rapporto siano consentite esclusivamente nell'organico di fatto con la conseguenza che, per la copertura di tali posti, si applica la disposizione ministeriale che prevede la nomina di personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Tale personale è assunto dopo l'inizio dell'anno scolastico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, per cui i docenti di sostegno di fatto, in violazione della legge, non possono partecipare alle riunioni degli
 

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organi collegiali, che, per deliberare la programmazione didattica, si riuniscono in altro periodo dell'anno scolastico.
      La determinazione della quasi totalità dei posti con l'organico di fatto impedisce anche la possibilità di coprire i posti medesimi con personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ex personale di ruolo). In tal modo, ogni anno sono assunti molti docenti precari che restano tali fino alla vecchiaia. È quindi necessario accantonare un numero di posti corrispondenti a dati più reali, da coprire mediante personale a tempo indeterminato; comunque è opportuno che su tutti i posti di sostegno venga nominato personale per tutto l'anno scolastico, da settembre ad agosto, come avviene per il personale docente di religione cattolica.
      Occorre creare uno specifico ruolo da cui attingere per la copertura dei posti di sostegno, privilegiando chi ha già prestato servizio specifico ed evitando ciò che, invece, fino ad oggi è avvenuto, e cioè che su detti posti siano utilizzati insegnanti di ruolo che, pur di avvicinarsi alla propria abitazione, hanno frequentato i corsi di specializzazione ai quali come è noto hanno avuto possibilità di accesso solamente pochi privilegiati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutti i posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia sono determinati contestualmente ai posti comuni nella fase di determinazione dell'organico di diritto.

Art. 2.

      1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 1 si provvede per il 50 per cento mediante concorso per soli titoli a cui accedono gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione richiesto e che hanno ricoperto posti di sostegno nello stesso ordine di scuola per almeno 365 giorni anche in anni scolastici diversi, e, per la restante quota, mediante la nomina di personale specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.

Art. 3.

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a determinare le modalità di applicazione della presente legge.


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