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PDL 235

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 235



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per la frequenza di programmi di formazione continua da parte degli operatori sanitari

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Al pari di altre professioni, l'attività di operatore sanitario necessita di continui aggiornamenti, con percorsi formativi costanti, finalizzati a migliorare le conoscenze professionali, aumentare la specializzazione, affinare le proprie competenze per adeguarle ad un progresso scientifico in continua evoluzione. Questa è una condizione imprescindibile, se si vuole migliorare la qualità del nostro sistema sanitario nazionale, valorizzarne le diverse professionalità, qualificare e migliorare l'offerta di prestazioni sanitarie.
      Con queste finalità, il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - modificando in parte il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - aveva introdotto nel nostro ordinamento la formazione continua, indirizzata alle diverse categorie professionali che operano nel settore sanitario, ponendo la formazione stessa come requisito indispensabile per poter svolgere l'attività professionale. Tra l'altro, a seguito di quanto stabilito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2001, l'obbligatorietà dell'educazione continua è, dal 1o gennaio 2002, estesa a tutti i professionisti, compresi quelli non iscritti ad ordini o albi, ma semplicemente riuniti in associazione.
      Alla base della formazione medica continua sta quindi l'esigenza di dare una risposta ottimale ai bisogni di salute dei cittadini. Uno strumento che va, in tal senso, incentivato. Proprio per questo, riteniamo opportuno e doveroso consentire ai professionisti destinatari dell'obbligo di formazione la piena deducibilità delle spese sostenute per la loro partecipazione
 

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alle attività di educazione medica continua (ECM).
      La normativa fiscale vigente prevede infatti che si possa portare in deduzione dal proprio reddito solamente il 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, eccetera, a prescindere che queste partecipazioni rientrino o meno tra le attività ECM.
      Parallelamente, riteniamo anche che vada perseguita una maggiore trasparenza in ordine al rapporto tra sponsor, singoli medici, strutture e provider. Attualmente le aziende farmaceutiche che sponsorizzano convegni e congressi possono dedurre il 20 per cento delle spese. Se si prevedesse un diverso trattamento fiscale a favore della formazione e dell'educazione medica continua, si otterrebbe un duplice vantaggio: canalizzare un maggior flusso di risorse a favore delle iniziative ECM, e favorire una maggiore trasparenza e controllo nel settore delle sponsorizzazioni.
      La presente proposta di legge si propone quindi di modificare l'attuale regime fiscale a favore dei soggetti interessati ai programmi di formazione continua.
      Con l'articolo 1, si dà la possibilità a tutti gli operatori sanitari che partecipano ad iniziative ECM, di dedurre totalmente dal reddito tutte le spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione ai suddetti programmi di formazione. Vale la pena di ricordare che anche la stessa Commissione nazionale per la formazione continua ha più volte caldeggiato una modifica in questa direzione del regime fiscale.
      Parimenti, con l'articolo 2, si propone la medesima deducibilità totale - ai fini della determinazione del reddito di impresa - per i soggetti che sponsorizzano le attività di ECM.
      Al fine di garantire un minimo di concorrenza tra le aziende sponsor, viene altresì previsto che la sponsorizzazione da parte di una azienda farmaceutica o produttrice di bio-medicali di un evento di formazione continua non possa superare l'80 per cento della spesa complessiva dell'evento stesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992».

Art. 2.

      1. Al comma 13 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende farmaceutiche possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per la sponsorizzazione delle attività di educazione medica continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
      2. La sponsorizzazione di un evento o attività di formazione continua da parte di una azienda farmaceutica o produttrice di bio-medicali, non può superare l'80 per cento della spesa complessiva dell'evento stesso.

 

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Art. 3.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari rispettivamente a 43 milioni di euro per l'anno 2007 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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