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PDL 980

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 980



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI, VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS, SERENI

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 5 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si intende riprodurre una norma già approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, in occasione della discussione sulle modifiche alla Parte II della Costituzione (atto Camera 4862-B). La norma riguardava il procedimento di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò, allora, di avere, nella sua stessa definizione (la specialità), un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, dopo che il Senato della Repubblica aveva varato norme «pasticciate», si riuscì a trovare un punto d'incontro sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore della modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale fossero adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la regione interessata. La norma era, infatti, in grado di mantenere vitali le regioni e le province a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappresentare
 

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nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.
      Il prossimo 25 e 26 giugno in occasione del referendum costituzionale noi voteremo «no» alla riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, ma non vogliamo rinunciare a questa norma di salvaguardia delle autonomie speciali costituzionalmente garantite. A riprova di questo, ricordiamo anche l'impegno preso dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, in occasione del dibattito sulla fiducia, «per la salvaguardia delle autonomie speciali, qualsiasi sia l'esito del referendum». La presente proposta di legge costituzionale intende anche dare attuazione a questo impegno.
      Quanto ai profili tecnici della proposta di legge, merita segnalare che si è preferito agire direttamente sugli statuti di autonomia delle regioni, perché la modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica allo Statuto
della Regione siciliana).

      1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

      «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

      1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

 

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Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale
per la Sardegna).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

      2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.
(Modifica allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il

 

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Consiglio regionale o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

Art. 5.
(Modifica allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia).

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».


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