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PDL 949

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 949



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIANCHI

Modifica all'articolo 158 del codice penale in materia di decorrenza del termine di prescrizione per reati commessi nei confronti dei minori

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La violenza sessuale è sempre un fatto traumatico, ma quando le vittime sono minori lo è ancora di più. Nella maggior parte dei casi si perviene alla consapevolezza degli abusi subìti a distanza di molti anni e dopo un faticoso percorso di elaborazione del dolore. Le conoscenze della psicologia dello sviluppo rivelano come spesso le persone che sono state sottoposte ad abusi sessuali durante l'età infantile sono in grado di parlare della consumazione del reato solamente in età adulta e solo allora possono superare le sofferenze per le esperienze vissute. Ciò si riscontra in modo particolare negli abusi avvenuti all'interno della famiglia, dove è più forte la pressione psicologica per mantenere il segreto sull'accaduto. Spesso, infatti, si rimuove dal profondo il ricordo del trauma per sopravvivere alla sofferenza, per sensi di colpa o per paura di sconvolgere gli equilibri familiari.
      Come rilevano il lavoro e l'esperienza sul campo dei centri antiviolenza, si può prendere coscienza, decidere di voler avviare un percorso e affrontare un procedimento penale - anch'esso, peraltro, fonte di ulteriori sofferenze - solo quando è ormai troppo tardi, perché il decorso del tempo ha prescritto il reato.
      La dimensione del fenomeno è rilevata da un'indagine condotta a Roma dall'Associazione Differenza Donna, dalla quale risulta che su 12.453 donne seguite da tre centri antiviolenza, 691 hanno subìto abuso sessuale in famiglia in età minorile; tra queste sono 249 quelle che ancora non hanno elaborato la volontà di avviare un'azione penale e 311 coloro che non
 

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hanno potuto sporgere denuncia perché il reato è prescritto. Si può comunque ipotizzare che siano migliaia le donne che non possono avviare un'azione legale perché il reato è caduto in prescrizione, tenendo conto che i centri antiviolenza che compongono la Rete nazionale sono oltre 100.
      Se il fondamento della prescrizione in via generale appare ragionevole e condivisibile - ossia il venire meno dell'interesse da parte dello Stato a perseguire penalmente un fatto oltre un certo periodo di tempo -, in materia di reati sessuali su minori il ragionamento sui tempi della pretesa punitiva necessita invece di essere rovesciato. In questi casi è proprio il trascorrere del tempo che rende possibile un «periodo di riflessione» per le giovani vittime, rafforzando l'esigenza di tutela e di riparazione.
      Il fattore tempo è rilevante anche alla luce degli ostacoli da superare per approdare a un procedimento che garantisca i minori violentati, specialmente qualora l'abusante sia un familiare. All'annosa questione della lunga durata dei processi nel nostro Paese si aggiungono elementi tipici dei procedimenti minorili, come la difficoltà nell'accertamento dei fatti e nella formazione della prova del reato, dovendosi ricostruire le vicende principalmente sulla base delle dichiarazioni frammentarie e difficili rese da bambini provati da un'esperienza terribile.
      Ciò richiede tempo, un tempo maggiore rispetto a un processo che vede protagonista un adulto. Il legislatore non può non tenere conto di questa particolare realtà, anzi dovrebbe tendere a realizzare una maggiore valorizzazione della soggettività dei minori e dell'effettività della loro tutela.
      In tutt'altra direzione, invece, sembrano condurre alcuni provvedimenti legislativi approvati nella XIV legislatura che, protervamente voluti dal Governo allora in carica, produrranno effetti negativi proprio per il perseguimento di reati commessi nei confronti dei minori, in particolare per quelli di tipo sessuale. I tempi di prescrizione per i tre gradi di giudizio, già esigui rispetto alle descritte particolari esigenze di tutela, sono stati drasticamente ridotti.
      È preoccupante l'inedito quadro normativo conseguente a importanti modifiche legislative, in grado di penalizzare, se non di vanificare del tutto, la tutela di bambini vittime di reati così gravi. Emblematica è la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli») che ha dimezzato i termini di prescrizione ordinaria, da 15 a 10 anni per prostituzione, pornografia minorile, violenza sessuale su minori, anche nelle forme della violenza di gruppo e da 10 a 6 anni nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia e di adescamento di minori.
      Anche per queste ragioni la presente proposta di legge intende introdurre una disciplina speciale per i minori che subiscono violenze, abusi sessuali e maltrattamenti, per evitare che la loro tutela sia frustrata dall'avvenuta prescrizione del reato. Allo scopo, l'articolo 1 dispone, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 158 del codice penale, una modifica del dies a quo per i reati commessi nei confronti dei minori: la prescrizione comincerà a decorrere dal giorno in cui la vittima compie il diciottesimo anno di età, e non più dal momento della commissione del fatto, salvo che il fatto non sia stato denunciato prima.
      La disposizione ha anche lo scopo di avvicinare e di armonizzare la nostra legislazione a quella di altri Paesi europei, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Francia, Olanda, Norvegia, Svezia, i cui ordinamenti contemplano già tale previsione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-sexies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commessi nei confronti di minori di anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, salvi i casi in cui la querela sia stata presentata prima dal genitore, dal tutore o dal curatore».


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