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PDL 1006

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1006



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale recante divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'introduzione del principio del «giusto processo» nell'articolo 111 della Costituzione italiana - sancita con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - ha rappresentato un significativo traguardo del nostro ordinamento giuridico, volto a garantire la costruzione di un sistema in cui un giudice terzo ed imparziale possa assicurare in tempi ragionevoli l'applicazione del diritto, in un processo rispettoso dei valori costituzionali e fondato sul contraddittorio tra parti che operano in condizioni di parità.
      Al fine di adeguare ai princìpi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione la vigente disciplina processuale contenuta nel codice di procedura penale sono stati approvati dalle Camere, nel corso della XIII e della XIV legislatura, diversi provvedimenti normativi volti, appunto, ad armonizzare la legislazione vigente in materia.
      Sul terreno delle garanzie processuali occorre, peraltro, proseguire nel processo riformatore al fine di garantire il pieno esercizio dell'azione penale. Da tale punto di vista, appare opportuno porre in essere i necessari rimedi per rimuovere tutti i fattori che, anche solo potenzialmente, sono in grado di condizionare la serenità e l'imparzialità che devono sempre caratterizzare il processo penale.
      Solo per fare un esempio, si può rilevare come la diffusione sugli organi di stampa dei nomi dei pubblici ministeri
 

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titolari delle indagini preliminari possa determinare la sovraesposizione della vita e dell'incolumità fisica di quei magistrati che, al servizio delle Istituzioni, conducono indagini delicate e complesse per reati gravi commessi da appartenenti alla criminalità organizzata.
      Ciò rende ineludibile l'esigenza, non soltanto di assicurare adeguata protezione a quanti operano per il rispetto della legalità, ma anche di evitare di «personalizzare» in capo al singolo magistrato l'esercizio di una funzione evidentemente propria dello Stato, la cui responsabilità e le conseguenti decisioni devono fare riferimento all'ufficio giudiziario cui il magistrato appartiene, ciò anche al fine di superare ogni tentazione di protagonismo da parte del singolo magistrato. Peraltro, troppo spesso la stessa immagine della magistratura è stata penalizzata dalla pubblicazione disinvolta di notizie in relazione alle iniziative di pubblici ministeri che stavano svolgendo delicate attività di indagine.
      In questa prospettiva, con la presente proposta di legge si intende introdurre nel codice di procedura penale il divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
      In tale modo - ferme restando le garanzie di pubblicità previste dal codice di procedura penale che caratterizzano, tra l'altro, la fase del dibattimento - si assicurerebbe, da una parte, il pieno rispetto dei princìpi costituzionali e, in particolare, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa e, dall'altra, si favorirebbe il più sereno corso delle indagini penali, troppe volte disturbato da critiche, sospetti e anticipazioni spesso pubblicate anche con l'intento di sminuire la credibilità delle attività di indagine.
      Si raccomanda, pertanto, la rapida approvazione della presente proposta di legge volta a garantire il più efficiente ed efficace esercizio della funzione giurisdizionale nonché a preservare la posizione dei singoli magistrati chiamati a svolgere con imparzialità e serenità delicate funzioni al servizio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 329-bis. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari). - 1. È vietata la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
      2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.494 euro a 36.152 euro».


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