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PDL 666

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 666



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCHERA, MONTANI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Stresa

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche nella presente legislatura viene ripresentata questa proposta di legge, sostenuta da ragioni storiche, oltre che economiche.
      L'esercizio dei giochi d'azzardo nel nostro Paese è formalmente vietato, ma di fatto esso viene esercitato e purtroppo rimane spesso nelle mani della criminalità organizzata che gestisce bische clandestine, diffuse su tutto il territorio nazionale.
      Si tratta di strumenti utilizzati dalla delinquenza per il riciclaggio del denaro «sporco» e per il successivo reimpiego delle somme (che ammontano a diverse migliaia di miliardi) per finanziare altre losche attività. Facendo presente che negli altri Paesi europei esistono oltre 350 case da gioco, si auspica una più generale legittimazione all'apertura di casinò anche in Italia. D'altronde, l'esistenza di case da gioco a Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia crea di fatto il superamento di un preconcetto non giustificato dai fatti, soprattutto quando si concede ad alcuni di essi (come Venezia) di raddoppiare la propria presenza.
      Con l'apertura di nuove case da gioco verrebbero invece sottratte alla malavita forti somme di cui potrebbero beneficiare le casse dello Stato. L'apertura di un casinò costituisce una notevole attrattiva per il turismo nazionale ed internazionale, contribuendo all'incremento dell'afflusso di turisti nell'area interessata. A Stresa, località già molto rinomata, l'istituzione di un casinò non potrebbe che portare notevoli benefìci, soprattutto di carattere economico, e non solo al comune stesso, ma anche all'intera provincia del Verbano-Cusio-Ossola. D'altronde, l'avvenuta apertura di una sala da gioco nella non lontana Locarno (Svizzera) favorisce esclusivamente l'esportazione di capitale, con danno economico non solo per la provincia, ma anche per la Nazione.
      Se è vero infatti che il codice penale punisce l'esercizio dei giochi d'azzardo
 

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(articoli 718 e seguenti del codice penale), è anche vero che, nonostante la rigida normativa dettata dal legislatore penale, in Italia sono operative le predette quattro case da gioco, localizzate nelle città di Campione d'Italia, Venezia, Sanremo e Saint Vincent.
      La normativa particolare che ne consente l'esercizio viene giustificata da ragioni storiche, in quanto già prima dell'unità nazionale in tali sedi esistevano ed operavano case da gioco. Una motivazione che appare francamente forzata e che non si adatta alle obiettive situazioni economiche, turistiche e ricettive del territorio.
      Ferma restando la prerogativa di queste città a mantenere le proprie case da gioco, con la presente proposta di legge si intende proporre l'apertura di una casa da gioco a Stresa, in attesa di una normativa di portata più generale e liberale che ne consenta e legittimi l'apertura anche in altre località della penisola, tenuto conto, tra l'altro, che già nell'immediato dopoguerra una casa da gioco era ufficialmente operante sul lago Maggiore.
      Le varie pronunce della Corte costituzionale, che lamenta la disorganicità della materia (sentenza n. 152 del 6 maggio 1985), spingono alla ricerca di una normativa più consona e che risponda altresì alla necessità di allinearsi alle regole europee.
      Stresa, che da mezzo secolo attende questa giusta assegnazione, ha un back-ground storico di sicuro rilievo. Ebbe già una casa da gioco aperta dal 1921 al 1924, e per una breve parentesi ancora tra il 1945 e il 1946, dopo di che essa venne definitivamente chiusa per carenze legislative in materia. Stresa aderì anche all'Associazione nazionale incremento turistico, che associa tutte le località aspiranti all'apertura di una casa da gioco, e sostenne in ogni sede questo progetto che apporterebbe enormi vantaggi all'intero territorio del lago Maggiore.
      La collocazione sulle grandi vie di comunicazione ferroviarie e automobilistiche, la disponibilità di una struttura ricettiva alberghiera di prim'ordine, il prestigio di istituzioni e manifestazioni, come le settimane musicali e i congressi nazionali ed internazionali che periodicamente si tengono nella cittadina, giustificano le legittime ambizioni di Stresa, mondialmente conosciuta come «la perla del lago Maggiore», lago sul quale si concentra larga parte del turismo piemontese.
      Per questi motivi, si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Stresa.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune per il periodo 1 gennaio-31 dicembre.

Art. 2.

      1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Stresa deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 3.

      1. La regione Piemonte, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

 

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          b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 40 per cento al comune di Stresa, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

          b) il 35 per cento alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

 

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          c) il 25 per cento alla regione Piemonte che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

      2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo viene effettuato dal comune di Stresa, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 5.

      1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
      3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici chilometri dal comune di Stresa.

Art. 6.

      1. Alla casa da gioco di Stresa si applica la disposizione di cui al numero 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.    


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