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PDL 477

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 477



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Disposizioni in materia di responsabilità civile del magistrato

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Se il 50 per cento degli imputati è assolto in primo grado, basta leggere i giornali per comprendere che c'è qualcosa che non funziona. C'è sicuramente un uso disinvolto delle accuse, senza che esse siano suffragate dai fatti, e molto spesso c'è un uso disinvolto dei rinvii processuali che portano alla prescrizione di reati gravi. Tutto ciò comporta che non solo lo Stato, ma anche i cittadini italiani debbano sopportare gli elevati costi di inutili prescrizioni.
      La presente proposta di legge ha perciò l'obiettivo di favorire processi più brevi in presenza di accuse certe, dato che ogni volta che ci si rivolge a un avvocato bisogna affrontare delle spese per iniziare un processo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il magistrato è civilmente responsabile se, per effetto di una condotta omissiva o fraudolenta, posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona un danno non riparabile con i mezzi d'impugnazione.

Art. 2.

      1. Chi ha subìto un danno ai sensi dell'articolo 1 può agire per il risarcimento contro il magistrato o contro lo Stato, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Competente è la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto.

Art. 3.

      1. Qualora sia stato condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2, lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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