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PDL 773

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 773



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disposizioni per il rafforzamento dell'attività
di prevenzione antiterroristica

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole dare voce all'esigenza, sempre più urgentemente sentita, di creare un supporto di preparazione tecnica e comportamentale per tutti coloro che svolgono attività in luoghi ritenuti potenzialmente a rischio di azioni terroristiche.
      Ciò al fine di rafforzare il sistema generale delle misure di protezione e di prevenzione esistenti nel nostro Paese, di coordinare l'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone, nonché di verificare e di mantenere il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate. L'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica ha visto ancora recentemente il riemergere, soprattutto a livello internazionale, di gravi ed efferati fatti di terrorismo ed è per questo che si evidenzia la necessità di procedere a una sensibilizzazione e a un rafforzamento delle misure di protezione delle persone nelle situazioni ritenute a rischio.
      Ciò può avvenire mediante opportune procedure, anche di autotutela, attuate appositamente al fine di prevenire le situazioni a rischio e di evitare che in caso di necessità si creino eccessivi stati di panico, ma - soprattutto - al fine di avere sempre persone preposte in grado di affrontare al meglio le emergenze.
      Tuttavia, la presente proposta di legge non si rivolge solo a coloro che operano in settori posti a rischio di attentato terroristico, ma a tutti quei casi in cui è indispensabile dare una risposta rapida ed efficiente in situazioni che potremmo definire «di panico conclamato».
      Si rivolge pertanto a coloro che operano in continuo contatto con una moltitudine di persone: dai dipendenti degli
 

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aeroporti, a coloro che operano all'interno degli stadi; dai dipendenti delle grandi aziende erogatrici di gas o di energia fino a comprendere coloro che operano nel settore scolastico.
      La presente proposta di legge non vuole essere foriera di allarmismi ma, al contrario, mira a dare una adeguata preparazione di base, un supporto tecnico ma anche psicologico, per evitare il peggio in situazioni rischiose; si vogliono fornire i mezzi per contenere il momento di panico, per evitare che esso si tramuti in tragedia di più macroscopiche dimensioni solo a causa dell'impreparazione, dello sbigottimento e dello smarrimento di chi malauguratamente si trova a subirlo.
      Lo Stato e le Forze di sicurezza pubblica sono già schierate su diversi fronti per la tutela della comunità, ma è importante fornire al cittadino tutti gli elementi per essere meglio protetto e avere una adeguata informazione sugli atteggiamenti da tenere ai fini di una corretta prevenzione comportamentale.
      L'articolo 1 quindi prevede, presso le prefetture - uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, l'istituzione di un apposito albo che comprenda tutte le strutture pubbliche e private in cui sono svolte attività potenzialmente a rischio; l'articolo 2 prevede l'istituzione di adeguati corsi di formazione del personale per prevenire e per affrontare le situazioni di panico; l'articolo 3 indica i criteri a cui devono attenersi tali corsi, in particolare volti ad una attività di analisi di tutte le informazioni disponibili e finalizzati ad elevare il livello di efficacia delle misure di protezione e di prevenzione.
      Si pone quindi l'accento sulla necessità di istituire un albo nazionale delle imprese che operano in questo settore al fine di verificarne le capacità tecniche e didattiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione e il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità dei luoghi ritenuti a rischio di azioni terroristiche, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza, è istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo, un apposito albo delle strutture pubbliche e private che operano in situazioni o in settori potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica, di seguito denominato «albo».
      2. A fini esemplificativi e non esaustivi si indicano come potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica le strutture portuali e aeroportuali, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali di grandi dimensioni, gli eventi sportivi e culturali di grande richiamo, nonché le aziende che gestiscono imprese di telediffusione e di radiodiffusione a livello nazionale.

Art. 2.

      1. Sono iscritte all'albo le aziende, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, o comunque esercenti attività considerate a rischio, che sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il proprio personale, in numero adeguato rispetto agli organici e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3. Tali corsi sono finalizzati a fornire al personale una idonea conoscenza teorica e pratica per provvedere alla propria protezione nelle situazioni di rischio o di panico generalizzato, nonché per prevenire tali situazioni o, qualora esse comunque accadano, per ridurre i rischi a carico di terzi, effettuando opportuni

 

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interventi di emergenza e di assistenza urgente.
      2. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da istruttori qualificati i cui titoli sono verificati dal Ministero dell'interno che, a tale scopo si avvale di società o di aziende riconosciute idonee dal medesimo Ministero.
      3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, preposte alla tenuta dell'albo, procedono all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 previa analisi delle attività svolte da essi nel biennio precedente, e provvedono, con cadenza biennale, ai successivi aggiornamenti dell'albo medesimo.

Art. 3.

      1. I programmi e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 2 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle peculiarità dei diversi ambienti nei quali sono svolte le attività potenzialmente a rischio.
      2. All'atto della conclusione, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è rilasciato un apposito patentino di identificazione e di abilitazione.

Art. 4.

      1. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo e dei soggetti abilitati, altresì, alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa è posta a carico dei medesimi soggetti iscritti all'albo.

Art. 5.

      1. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla presente legge sono considerate spese per studi e ricerche e sono deducibili ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle imposte

 

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sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'agevolazione fiscale prevista dal comma 1 si applica esclusivamente nei casi di documentata frequenza dei corsi di formazione di cui al medesimo comma 1 da parte del personale dipendente dei soggetti iscritti all'albo.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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