PDL 684
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 684
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI
Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
Presentata il 15 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», fu voluta dal legislatore per garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, promuovendone la piena integrazione nella famiglia e nella società.
La formulazione vigente del comma 5 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, a causa della sua equivoca espressione, ha generato alcuni dubbi interpretativi che hanno portato, specie in sede giudiziaria, alla elaborazione di orientamenti restrittivi che mortificano la
ratio stessa della norma, che è quella di assicurare e affidare, nella nostra società, l'assistenza del portatore grave di
handicap al proprio nucleo familiare.
Nel tentativo di fugare tali dubbi e di rafforzare la tutela dei portatori di
handicap - anche sulla scia della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», che con l'articolo 19 ha modificato il comma 5 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992, così da non prevedere più come requisito la convivenza con il portatore di
handicap - con la presente proposta di legge si propone una ulteriore modifica del medesimo comma 5.
Giova ricordare che le circolari del Ministero delle finanze del 9 luglio 1997 e del 7 ottobre 1998 fanno riferimento alla necessità che, per potere dare corso all'applicazione dell'agevolazione in
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questione, si trovi «adeguata sostituzione con dipendente dello stesso o di altro profilo».
Risulta, tra l'altro, che una copiosa giurisprudenza amministrativa ha più volte censurato l'interpretazione restrittiva operata dal Ministero nei confronti degli aventi diritto.
Sarebbe, pertanto, opportuno rimuovere tali limitazioni in quanto disposte e previste con atti interpretativi che, nel caso di specie, si pongono in palese contrasto con la
ratio della disposizione agevolativa, creando notevoli disagi a coloro che, nella pienezza dei loro diritto, ne chiedono l'applicazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che ha necessità di collaborare all'assistenza continua di un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto ad essere assegnato o trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona bisognosa di assistenza sempre che, presso tale sede, vi sia vacanza di posto. Permanendo l'esigenza di assistenza, lo stesso non può, senza il suo espresso consenso, essere trasferito ad altra sede. Tale beneficio, in relazione a ciascun portatore di handicap, una volta concesso non può essere richiesto da nessun altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti».