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PDL 683

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 683



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI, BELLOTTI

Nuove norme in materia di armi in dotazione al personale della Polizia di Stato

Presentata il 15 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fatto che la Polizia di Stato non sia più un corpo dell'esercito, e quindi non sia utilizzabile in caso di guerra, permette di dotarla di armi civili, cioé non rientranti nella disciplina della Convenzione di Ginevra che vietava l'uso di munizioni spezzate da parte dei corpi militari dei Paesi aderenti. In tale senso si regolano altri Stati, come ad esempio gli Stati Uniti d'America.
      La versatilità e la semplicità di utilizzo di tali armi a canna liscia e sparanti anche munizioni spezzate ne consigliano la adozione da parte della Polizia di Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale della Polizia di Stato è dotato, quali armi di squadra, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, di armi lunghe a canna liscia in grado di sparare munizionamento spezzato.
      2. Il numero delle armi di cui al comma 1 è stabilito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in base alle esigenze operative.
      3. È indetto a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno un apposito concorso ai fini dell'individuazione delle armi più idonee, aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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