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PDL 336

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 336



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema del sovraffollamento delle carceri nel nostro Paese è stato ripetutamente sollevato negli ultimi anni, nella convinzione che il primo ostacolo alla realizzazione della finalità rieducativa che la Costituzione assegna alla pena discenda proprio dall'impossibilità di assicurare, nell'attuale rapporto tra ricettività e presenza, condizioni minime di vivibilità ai cittadini detenuti.
      I dati forniti dal Ministero della giustizia indicano una evidente e crescente sperequazione tra la ricettività degli istituti e la soglia di tollerabilità degli stessi, che raggiunge i suoi punti massimi nei grandi agglomerati urbani; ci si trova oggi di fronte ad una situazione relativamente esplosiva nella maggior parte delle carceri nelle grandi città: a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo si moltiplicano le denunce degli stessi responsabili degli istituti penitenziari per l'impossibilità di assicurare vivibilità e salute.
    Si sono fermati nel loro iter, per cause molteplici, i tentativi di intervento legislativo volti a razionalizzare l'accesso alle forme alternative alla detenzione, a rendere omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle norme attualmente vigenti (molto disomogenee tra i vari tribunali di sorveglianza), a invertire infine la tendenza che porta in carcere soggetti in virtù della loro condizione di marginalità sociale piuttosto che della gravità dei reati da loro commessi e della loro potenzialità criminale.
      In primo luogo, l'intervento organico in una materia così complessa richiede una
 

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riflessione culturale più generale per ridefinire gli ambiti e i limiti del sistema penale, il significato attribuito alla pena e il ruolo in essa di quella particolare pena che è la detenzione. È una riflessione che dovrebbe vedere protagoniste forze ideali, culturali e politiche. Al contrario, spesso, motivi di appartenenza hanno impedito sia un largo confronto su tali temi, sia l'esame di merito dei singoli provvedimenti.
      In secondo luogo, la giusta volontà di non introdurre, attraverso questa via, provvedimenti volti sostanzialmente a salvaguardare particolari settori di imputati o di condannati, abbandonando così un fondamentale principio di equità, ha spesso finito con il far perdere di vista il problema generale delle altre migliaia di cittadini che attualmente patiscono la pena detentiva.
      Sebbene quindi il problema della pena richiederebbe una radicale ridefinizione normativa - a partire da una indagine sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 - si reputa necessario intervenire con urgenza con un provvedimento parziale che costituisca un segnale per la popolazione detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che sia in grado di coniugare le esigenze di umanità e finalità della pena (fissate dall'articolo 27 della Costituzione) con quelle di tutela della collettività.
      Assicurare condizioni di detenzione non contrastanti con tale finalità costituzionale è del resto oggi terreno di impegno essenziale proprio per chi ha a cuore il corretto funzionamento del nostro sistema penale.
      La proposta di legge, che è stata elaborata dall'associazione Antigone, riproduce il testo già presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 846). Essa si compone di due soli articoli. Il primo estende il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, previa osservazione e decisione del tribunale di sorveglianza, alle pene fino a quattro anni, e ai residui di pena di quattro anni. Non vi è alcuna modifica delle condizioni in base alle quali il beneficio può essere concesso. In aggiunta alla previsione attuale, si dà soltanto la possibilità, per coloro che «provengono dalla libertà», di essere giudicati idonei sulla base di una osservazione condotta all'esterno delle strutture carcerarie e non necessariamente attraverso il passaggio intramurario. Si prevede inoltre che, per ovviare alla larga disinformazione sui propri diritti dei ristretti in carcere, diffusa in modo particolare tra gli stranieri, sull'ordine di esecuzione compaia in più lingue, nei casi che rientrano nella possibile concessione del beneficio, l'indicazione di tale possibilità.
      L'articolo 2 estende la detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre. Anche in questo caso non si modificano le condizioni attualmente previste che sono volte a valorizzare la positiva partecipazione all'opera di rieducazione. A fini deflattivi, si propone che questa norma abbia efficacia a decorrere dal 24 ottobre 1989, per quei soggetti ai quali in questo periodo di tempo è stato riconosciuto il beneficio limitatamente ai 45 giorni.
      Naturalmente sulla base delle norme che regolano in via generale l'accesso agli istituti e ai benefìci previsti dall'ordinamento penitenziario, il provvedimento proposto non ha effetti nei confronti della criminalità organizzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato in prova al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ordine di esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se l'ordine di esecuzione è diretto a cittadini stranieri, deve essere tradotto in lingua da essi conosciuta, ovvero,

 

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quando non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

      2. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in cui siano state già concesse le detrazioni di pena ai sensi delle norme vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e con riferimento ai semestri presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nel citato articolo 54, comma 1.


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