PDL 495
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 495
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RONCONI
Divieto della pratica del «bungee jumping»
Presentata il 4 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - Il
bungee jumping, nato come un antico rituale iniziatico in Oceania, è divenuto oggi niente di più che un'«attività estrema», in cui oltre un milione di persone hanno provato cosa vuol dire «lasciarsi attrarre dalla forza di gravità».
La presente proposta di legge dispone il divieto assoluto della pratica del
bungee jumping o «salto con l'elastico», a causa della sua assoluta pericolosità.
Non si può infatti ignorare il tragico incidente che il 1
o maggio 2002 tolse la vita a due giovani al Ponte di Arrone in provincia di Terni.
Tale attività, che non può e non deve essere definita né un'attività ludica né un'attività sportiva, non può e non deve essere tollerata da una società che si definisce civile.
È necessario, infatti, operare scelte, anche legislative, che permettano ai giovani di divertirsi senza mettere in pericolo la loro vita con l'illusione di «provare nuove emozioni».
Bisogna quindi sforzarsi affinché si creino valide alternative alla pratica di queste attività, nella consapevolezza che la vita è un bene inestimabile ed in quanto tale non può essere sottoposto a rischi di alcun genere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art.1.
1. È vietato praticare il «bungee jumping» ovvero il salto con l'elastico, e ogni altra attività similare sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È altresì vietato assistere all'attività di cui al comma 1 anche in veste di spettatore.
Art. 2.
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 10.000 euro.
2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 2.500 euro.